BGer 4D_64/2018 |
BGer 4D_64/2018 vom 26.11.2018 |
4D_64/2018 |
Sentenza del 26 novembre 2018 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria; indennità del patrocinatore,
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ricorso contro la decisione emanata il 23 ottobre 2018
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dal Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2016.26/44).
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Considerando: |
che con sentenza 22 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello presentato da A.________ nella causa da lui promossa contro la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________;
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che in tale procedura A.________, assistito dall'avv. C.________, era stato messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che con decisione 23 ottobre 2018 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stabilito l'indennità (fr. 1440.--) a cui il predetto patrocinatore ha diritto;
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che il 29 ottobre 2018 A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale decisione, chiedendo l'esecuzione per l'importo di fr. 11'533.30 della sentenza 22 maggio 2017 emanata nei confronti della menzionata Comunione dei comproprietari;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono segnatamente contenere conclusioni riferite all'oggetto della sentenza impugnata;
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che tale requisito non è in concreto soddisfatto;
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che infatti l'esecuzione del giudizio del 22 maggio 2017 non era tema della sentenza impugnata e nel ricorso in esame invano si cerca una conclusione attinente alla decisione concernente la retribuzione dell'ex patrocinatore del ricorrente;
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che da quanto precede discende che il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente e al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 novembre 2018
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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