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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_431/2018
Sentenza del 10 dicembre 2018
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________Inc.,
patrocinati dall'avv. Marco Broggini,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Sequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 agosto 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2018.12).
Fatti:
A.
Nel quadro del procedimento penale per reati contro il patrimonio promosso tra l'altro nei confronti di due azionisti e dirigenti della società di intermediazione finanziaria C.________SA di Lugano, fallita nel 2010, con ordine del 23 dicembre 2008 il Procuratore pubblico (PP) ha disposto il sequestro dei fondi su un conto presso D.________SA, intestato a B.________Inc. (Euro 3'382'691.--), della quale A.________, già dipendente di E.________Inc., ne era l'avente diritto economico. Questi avrebbe effettuato operazioni di compravendita di titoli per il tramite della C.________SA, la quale avrebbe proceduto a retrocessioni illecite su un conto a lui riconducibile, averi pervenuti infine sulla relazione di B.________Inc. Un conto di A.________, che non è chiaro se sia stato sequestrato, presentava un saldo al 31 dicembre 2008 di CHF 5'700.44.
B.
Il 9 dicembre 2009, nel quadro di un procedimento aperto contro due altre persone azioniste e direttori della F.________SA di Lugano, fallita nel 2009, il PP ha promosso l'accusa nei confronti di A.________ per appropriazione indebita aggravata, subordinatamente amministrazione infedele aggravata per scopo di lucro e riciclaggio di denaro. Nell'ambito del primo procedimento, il 22 giugno 2012 il PP ne ha ordinato la disgiunzione nei confronti di A.________, decisione confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 1B_200/2013 del 17 giugno 2013.
C.
Il Pubblico ministero dapprima e la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) poi, hanno respinto diverse istanze di dissequestro proposte da A.________ e B.________Inc. Con giudizio del 14 agosto 2018 la CRP ha accolto un reclamo degli istanti e, accertata la violazione del principio di proporzionalità con riferimento a quello di celerità, ha ordinato il dissequestro degli averi patrimoniali sequestrati agli istanti " per quanto superino gli averi patrimoniali presenti su dette relazioni al momento del sequestro disposto il 23.12.2008, somme - queste - che restano sequestrate ", invitando il PP a procedere senza indugio al dissequestro.
D.
Contro questa sentenza A.________ e B.________Inc. presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Postulano, in via principale, di annullarla nel senso di ordinare il dissequestro del conto intestato alla società e di quello intestato al ricorrente, in via subordinata, di rinviare gli atti alla CRP affinché ne decreti il dissequestro. A.________ chiede d'essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
La CRP non presenta osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP propone di respingere il gravame. I ricorrenti hanno rinunciato a replicare.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
1.2. Inoltrato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, che si pronuncia su una domanda di dissequestro, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1).
La legittimazione della B.________Inc., titolare di un conto sequestrato, è pacifica, contrariamente a quella di A.________. Questi, patrocinato da un legale, disattendendo il suo obbligo di motivazione, non si esprime del tutto sulla sua legittimazione che, qualora non sia evidente di primo acchito, dev'essere dimostrata dal ricorrente (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 142 V 395 consid. 3.1 pag. 397; 133 II 400 consid. 2 pag. 404). Al riguardo, nella decisione impugnata si rileva infatti che con ordine del 14 novembre 2016 il PP ha disposto l'identificazione del conto intestato al ricorrente. Ne ha dedotto che questo atto lascerebbe intendere che la relazione (con un saldo di CHF 5'700.44 nel 2008) non sarebbe stata sequestrata, accertando inoltre ch'essa non compare nella "tabella riassuntiva fondi provenienti da attività ritenuta illecita" allegata alla decisione del 21 dicembre 2017 del PP di cui ancora si dirà; ha quindi riconosciuto la legittimazione del ricorrente soltanto qualora il suo conto fosse stato sequestrato. Nella risposta il PP precisa che la relazione del ricorrente è stata estinta il 30 settembre 2014. Il ricorrente non ha contestato questo fatto: in assenza di un conto sequestrato a lui intestato, dev'essergli quindi negata la legittimazione a ricorrere, visto ch'egli non subisce alcun pregiudizio dalla criticata decisione.
1.3. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui le limitazioni dei motivi di ricorso previste dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (sentenza 1B_389/2017 del 28 settembre 2017 consid. 2.3).
1.4. Il sequestro penale costituisce una decisione incidentale, motivo per cui il ricorso è ammissibile soltanto qualora si sia in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291). Questa condizione è adempiuta nel caso in esame riguardo alla ricorrente (cfr. DTF 140 IV 57 consid. 2.3 pag. 60). In concreto, come rettamente stabilito dalla CRP, si è inoltre in presenza di una chiara violazione del principio di celerità (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177 seg.).
2.
2.1. Con riferimento al conto della ricorrente, la CRP ha rilevato che nel febbraio 2014 il PP aveva rifiutato di dissequestrare la parte degli averi costituita dalla differenza fra il saldo del conto (Euro 6'650'000.--, generato dalle operazioni autorizzate dal magistrato inquirente) e quello esistente al momento del sequestro (Euro 3'382'691.--), rilevando che i crediti vantati dalle parti lese, oltre 40 milioni di Euro, fossero superiori agli averi sequestrati (meno di Euro 15 milioni). Già in una decisione dell'11 maggio 2015, la Corte cantonale aveva invitato il PP a cifrare l'eventuale indebito profitto pervenuto all'indagato A.________, per potere valutare la proporzionalità del contestato sequestro. Con ulteriori decisioni, essa ha nuovamente invitato il PP a procedere nei suoi incombenti e con giudizio del 30 ottobre 2017 ha accertato una denegata e ritardata giustizia del magistrato inquirente, ordinandogli di concludere senza indugio l'istruzione. Il 21 dicembre 2017 il PP, riconosciuta la priorità della chiusura dell'inchiesta, ha rilevato che nell'altro scaglione del procedimento G.________ e H.________ erano stati condannati con decreto di accusa cresciuto in giudicato a una pena detentiva sospesa di sei mesi, nel cui contesto il secondo aveva indicato che A.________ avrebbe ricevuto retrocessioni per Euro 2'527'786.--.
La Corte cantonale ha osservato che il PP, a oltre nove anni dal sequestro, si è limitato ad accennare agli atti istruttori da compiere, senza neppure specificarli, accertando quindi la non proporzionalità del sequestro. Rimarcato che il crimine non deve pagare (sentenza 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5.3), ha ritenuto che il PP ha nondimeno indicato sufficienti indizi di reati patrimoniali (appropriazione indebita e amministrazione infedele) e una connessione tra questi e i fondi sequestrati, mentre che per altri reati (riciclaggio di denaro e truffa) la motivazione era insufficiente, motivo per cui, in relazione a questi ultimi, non vi erano sufficienti indizi di reato per il mantenimento del sequestro.
La CRP considerata la violazione del principio di proporzionalità ha reputato equo e giustificato dissequestrare la differenza degli averi presenti sul conto della ricorrente al momento del sequestro nel dicembre 2008, pari, secondo la "tabella riassuntiva fondi provenienti da attività ritenuta illecita", a Euro 4'342'960.-- e al 12 giugno 2015, pari a Euro 7'732'669.--. Ha stabilito che il PP, chiesto alla banca di aggiornare il saldo, dovrà formalizzare questo dissequestro parziale. Riguardo al caso C.________SA, la Corte cantonale ha ritenuto imperativa a questo stadio molto avanzato del procedimento penale la necessità di accertare celermente e definitivamente il ruolo svolto dall'imputato A.________ per le fattispecie C.________SA e F.________SA/I.________Ltd., quale correo, complice o istigatore.
2.2. La ricorrente, limitandosi in sostanza a esporre gli antefatti della vertenza e insistendo sulla violazione del principio di celerità. rimprovera alla CRP di avere accertato i fatti in maniera arbitraria, poiché ha condiviso la tesi del PP relativa alla presenza di sufficienti indizi di reato, sebbene dopo nove anni d'inchiesta gli imponga poi di indicarli in maniera più precisa. Osserva, sempre in maniera generica, che la durata del sequestro viola il principio della proporzionalità e quindi la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.).
Aggiunge, a torto, che la violazione del principio di celerità dovrebbe comportare l'archiviazione del procedimento. Invero, in ambito penale, una lesione di questo principio può condurre a una riduzione della pena, talvolta a un'esenzione dalla pena e solo in ultima ratio, nei casi estremi, anche a un abbandono del procedimento (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 pag. 377).
2.3. Le generiche critiche della ricorrente, che adempiono solo in minima misura le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF, manifestamente non reggono, così come la conclusione di dissequestrare interamente la sua relazione bancaria.
Ciò vale a maggiore ragione perché, pronunciandosi sulla parallela causa 1B_444/2018, decisa anch'essa in data odierna e alla quale per brevità si rinvia, il Tribunale federale, in accoglimento del ricorso presentato dalla F.________SA, ha annullato la decisione impugnata, carente di motivazione, ritenendola lesiva dell'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF. In effetti, a causa del mancato necessario accertamento, per lo meno approssimativo, del prospettato danno alle parti lese, decisivo per pronunciarsi sulla proporzionalità e sulla fondatezza del criticato dissequestro, esso non può pronunciarsi con cognizione di causa in merito. Neppure il semplice accenno, che parrebbe "equo e giustificato" dissequestrare la differenza tra gli averi bloccati nel 2008 e quelli attualmente presenti sui conti in questione, consente di individuare le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda il contestato giudizio e di esaminare pertanto la corretta applicazione delle norme e delle regole giuridiche pertinenti alla causa, ciò che costituisce una violazione del diritto.
3.
Ne segue che il ricorso di A.________ è inammissibile, mentre quello della ricorrente, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Visto che il ricorso di A.________ è inammissibile per carenza di legittimazione e le sue conclusioni erano fin dall'inizio manifestamente prive di ogni probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta (DTF 140 IV 521 consid. 9.1 pag. 537), senza esaminare oltre la sua asserita indigenza. La ricorrente, quale società, rettamente, non ha chiesto il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti con responsabilità solidale.
4.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 dicembre 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri