BGer 1B_530/2018 |
BGer 1B_530/2018 vom 11.12.2018 |
1B_530/2018 |
Sentenza dell'11 dicembre 2018 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Merkli, Presidente,
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Eusebio, Kneubühler,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
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ricorrente,
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contro
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Pretura penale del Cantone Ticino,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Procedimento penale; gratuito patrocinio,
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ricorso contro la sentenza emanata l'11 ottobre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (60.2018.90).
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Fatti: |
A. Il 16 novembre 2016 a Lugano ha avuto luogo un incidente della circolazione. B.________ stava conducendo un autoveicolo quando presso un'intersezione ha notato un pedone minorenne, A.________, che camminava sul marciapiede sul lato destro della carreggiata, nella stessa direzione di marcia. Al dire dell'automobilista, il pedone avrebbe cambiato improvvisamente la direzione di marcia, attraversando la carreggiata da destra verso sinistra. Nonostante una brusca frenata, la conducente non ha potuto evitare l'impatto: il pedone ha riportato non meglio specificate conseguenze fisiche.
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B. Il 13 gennaio 2017 A.________, rappresentato dalla madre e dal proprio legale, ha inoltrato il formulario per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio: questa richiesta è rimasta inevasa.
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C. Con decreto del 27 aprile 2017 il Procuratore pubblico (PP) ha promosso l'accusa nei confronti della conducente, ritenendola colpevole di lesioni colpose gravi a danno del minorenne. In seguito all'opposizione al decreto di accusa, il PP ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale. Il 23 febbraio 2018 A.________ ha chiesto al suo Presidente di evadere l'istanza di gratuito patrocinio: con decreto del 14 marzo 2018 egli l'ha respinta, perché l'accusatore privato in quell'ambito non può far valere pretese civili. Adito dall'istante, con decisione dell'11 ottobre 2018, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto, in quanto ammissibile, il reclamo.
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D. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, di annullarla nel senso dei considerandi.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
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1.2. Inoltrato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica.
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Il rifiuto dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio costituisce una decisione incidentale suscettibile di comportare un pregiudizio irreparabile al ricorrente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 1B_180/2018 del 18 luglio 2018 consid. 2 destinata a pubblicazione).
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Indipendentemente dalle sue pretese civili (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), l'accusatore privato davanti al Tribunale federale può far valere una lesione dei suoi diritti procedurali, qualora equivalghino a un diniego di giustizia formale; tra le garanzie procedurali rientra anche il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 136 CPP; DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; sentenza 6B_1039/2017 del 13 marzo 2018 consid. 1.2.2).
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1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380; 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quelle di violazione di diritti fondamentali devono inoltre adempiere le esigenze accresciute di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).
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Erwägung 2 |
2.1. La CRP ha rilevato che secondo la Pretura penale, quando quest'ultima è chiamata a statuire su un decreto di accusa in seguito a opposizione, essa non può pronunciarsi nel merito dell'azione civile, motivo per cui l'accusatore privato non può far valere pretese civili e beneficiare quindi del gratuito patrocinio. La Corte cantonale si è poi espressa sulla portata del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 136 CPP, beneficio accordato all'accusatore privato affinché questi, a determinate condizioni, possa far valere le sue pretese civili (cpv. 1). Ha osservato, richiamando prassi e dottrina, che ciò presuppone l'inoltro di una domanda motivata dell'accusatore privato volta a far valere pretese civili nel procedimento penale, per cui esso viene accordato solo allo scopo di poterle fare valere. Ha precisato che, qualora il danneggiato partecipi al procedimento penale soltanto con l'azione penale, egli non ha alcun diritto al patrocinio gratuito, soluzione espressamente voluta dal legislatore. Ha rilevato che l'art. 136 cpv. 1 CPP non esclude che il patrocinatore dell'accusatore privato al beneficio del gratuito patrocinio possa nondimeno intervenire già allo stadio dell'istruzione preliminare, anche sugli aspetti penali della causa che possono condizionare il principio e l'entità delle pretese civili. Ha aggiunto che sulla base dell'art. 29 cpv. 3 Cost., il Tribunale federale riconosce, eccezionalmente, a prescindere da pretese civili, il gratuito patrocinio alla vittima di un illegittimo potere statale, che non può invocare pretese civili nei confronti dell'autore, ipotesi questa non realizzata nel caso di specie.
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2.2. La Corte cantonale ha accertato che, producendo per il tramite del suo legale il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, il ricorrente ha implicitamente chiesto la concessione del gratuito patrocinio, senza tuttavia avanzare specifiche pretese. Ha osservato, che il 27 aprile 2017 il PP ha emanato un decreto d'accusa nei confronti della conducente. Al riguardo, ha richiamato l'art. 353 cpv. 2 seconda frase CPP, secondo cui le pretese civili dell'accusatore privato che non sono riconosciute dall'imputato sono rinviate al foro civile. Ha quindi ritenuto che il ricorrente, quale accusatore privato, è stato implicitamente rinviato al foro civile. Ha pure ricordato che giusta l'art. 126 cpv. 2 lett. a CPP, l'azione civile è rinviata al foro civile se il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d'accusa, a meno che l'imputato riconosca le pretese civili. Ne ha concluso che il giudice penale, chiamato a pronunciarsi su un decreto di accusa a seguito di opposizione non può pronunciarsi sulle pretese civili qualora non siano oggetto del decreto stesso, motivo per cui non può accordargli il gratuito patrocinio giusta l'art. 136 CPP.
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2.3. Il ricorrente, insistendo sull'assenza di qualsiasi risorsa finanziaria, adduce che il danno subito è da ricondurre a non meglio specificate, né cifrate cure mediche. Osserva che il PP non interverrà nel dibattimento, sicché egli avrebbe un interesse a parteciparvi per confrontarsi con l'imputata e sostenere l'accusa di lesioni colpose.
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Riconosce nondimeno, rettamente, che il gratuito patrocinio è accordato soltanto se l'accusatore privato fa valere pretese civili nel procedimento penale, essendo per contro escluso nel caso in cui, come nella fattispecie, intenda partecipare esclusivamente all'aspetto penale, visto che la pretesa punitiva spetta in linea di principio allo Stato (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 II 1087). Ammette che nel caso di specie è ipotizzabile ch'egli non possa avanzare pretese civili allo stadio del procedimento penale: sostiene che nondimeno dovrebbe essergli garantita la possibilità di intervenire attivamente nella procedura penale per giungere a un verdetto di colpevolezza dell'imputata: in caso contrario gli verrebbe preclusa o per lo meno resa estremamente difficoltosa la via civile.
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2.4. Ora, premesso che la partecipazione dell'accusatore privato al procedimento penale non implica di per sé una condanna dell'imputata, il fatto che se del caso la procedura civile potrebbe essere più difficoltosa non induce chiaramente a scostarsi dalla giurisprudenza e dalla dottrina poste a fondamento dell'impugnato giudizio, con le quali il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), peraltro non si confronta (vedi tra altre sentenze 1B_450/2015 del 22 aprile 2016 consid. 2.2 e 6B_458/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 4). Anche nel ricorso in esame, egli insiste più volte sul fatto che la sua partecipazione al procedimento penale non tende al risarcimento di pretese civili, ma unicamente all'ottenimento di un verdetto di colpevolezza nei confronti dell'accusata. Del resto il ricorrente neppure adduce d'aver fatto valere pretese civili, in effetti né quantificate né specificate (su questa esigenza vedi DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 4).
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Egli non dimostra d'altra parte che la conclusione della CRP di ritenere che, in applicazione dell'art. 353 cpv. 2 secondo periodo CPP, le pretese civili sono state "implicitamente" rinviate al foro civile, sarebbe addirittura arbitraria (su questa nozione vedi DTF 144 II 281 consid. 3.6.2 pag. 287; 144 IV 136 consid. 5.8 pag. 143; 144 III 145 consid. 2 pag. 146). Anche su questo punto la critica ricorsuale, secondo cui la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata e pertanto costitutiva di un diniego di giustizia formale, non regge, visto che la stessa si esprime, in maniera comprensibile per il ricorrente, su tutti gli aspetti decisivi della vertenza (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157 e rinvii). Né è stato violato il suo diritto di essere sentito (al riguardo vedi DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 143 V 71 consid. 4.1 pag. 72). Accennando all'omissione del PP di esprimersi sulla domanda di gratuito patrocinio, il ricorrente neppure sostiene che l'avrebbe sollecitato ad agire in tal senso. Anche il fatto che la CRP ha ritenuto che detta domanda fosse implicita è ininfluente, visto che la Pretura penale l'ha poi trattata, respingendola. L'accenno a una lesione dell'art. 6 n. 1 CEDU non regge, ricordato che il ricorrente potrà se del caso proporre una domanda di gratuito patrocinio nel quadro di un'eventuale procedura civile, nell'ambito della quale avrà diritto a un processo equo. Né si è in presenza dell'accennata violazione dell'art. 13 CEDU, rilevato che nulla gli impedisce di far valere le sue pretese nel quadro di tale procedimento.
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3. In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta ritenuto che le conclusioni erano manifestamente prive di ogni probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 140 IV 521 consid. 9.1 pag. 537). Considerata la situazione finanziaria del ricorrente, si può nondimeno rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Pretura penale, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 dicembre 2018
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Merkli
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Il Cancelliere: Crameri
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