Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_1002/2018
Sentenza dell'11 dicembre 2018
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
Oggetto
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2013-2014,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2018 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarti n. 80.2016.267-8).
Fatti:
Con sentenza del 1° ottobre 2018 relativa alle tassazioni 2013 e 2014 di A.________, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha statuito che: (1) le decisioni su reclamo del 28 settembre 2016 andavano annullate e gli atti rinviati all'ufficio di tassazione, affinché procedesse a una nuova commisurazione dei vantaggi economici goduti dal contribuente in ambito societario in seno alla B.________ SA per entrambi i periodi fiscali in discussione; (2) in relazione alla valutazione del pacchetto azionario della B.________ SA da lui detenuto, e sempre per entrambi i periodi fiscali in discussione, il ricorso andava invece respinto e l'agire del fisco confermato.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 7 novembre 2018 A.________ postula che la sentenza della Corte cantonale sia annullata e riformata "nel senso che il valore fiscale del pacchetto azionario della ditta B.________ SA è stralciato dalle decisioni fiscali per i periodi 2013 e 2014".
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile in primo luogo contro decisioni che pongono fine all'intero procedimento (art. 90 LTF), oppure - a determinate condizioni - a una parte di esso (art. 91 LTF). Contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, che non riguardano né la competenza né la ricusazione (art. 92 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile solo quando possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Le decisioni di rinvio costituiscono di regola delle decisioni incidentali, poiché non terminano la procedura (DTF 134 II 124 consid. 1.3 pag. 127; 133 V 477 consid. 4 pag. 480 segg.). La situazione è diversa quando l'autorità cui viene rinviata la causa non dispone più di nessuno spazio di manovra ed il rinvio serve unicamente alla messa in atto (attraverso un ricalcolo) di quanto deciso dall'istanza di ricorso; in questo caso, la decisione di rinvio va infatti assimilata a una decisione finale (DTF 142 II 20 consid. 1.2 pag. 24; 140 V 321 consid. 3.2 pag. 325; 134 II 124 consid. 1.3 pag. 127; sentenza 2C_676/2018 del 22 agosto 2018 consid. 2.3).
Se la decisione impugnata davanti al Tribunale federale si esprime in maniera definitiva - in relazione a un determinato periodo fiscale - soltanto riguardo a singolo aspetti, mentre per altri pronuncia un rinvio, essa ha di principio carattere incidentale (sentenze 2C_676/2018 del 22 agosto 2018 consid. 3.1 segg. e 2C_356/2017 del 10 novembre 2017 consid. 1.1 con rinvii). Se concerne invece più periodi fiscali e riguardo a taluni di essi si esprime in maniera definitiva su tutti gli aspetti litigiosi mentre per altri dispone un rinvio, in merito ai periodi fiscali decisi la pronuncia assume il carattere di una decisione parziale finale (sentenze 2C_356/2017 del 10 novembre 2017 consid. 1.1; 2C_179/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 1.2 e 2C_677/2007 del 31 ottobre 2008 consid. 3.4).
1.2. Nella fattispecie, la decisione riguarda i periodi fiscali 2013 e 2014. La Corte cantonale non si esprime tuttavia in modo completo e definitivo riguardo a nessuno di questi periodi poiché, in entrami i casi, dispone un rinvio all'istanza precedente; nel contempo, detto rinvio non limita il fisco ticinese, che continua a disporre di ampio margine di manovra (sentenza impugnata, consid. 4.2). Sia in relazione al periodo fiscale 2013 che in relazione al periodo fiscale 2014 la querelata sentenza non ha quindi carattere finale, bensì incidentale e può essere impugnata unicamente alle condizioni previste dall'art. 93 LTF.
Che dette condizioni siano rispettate non viene tuttavia sostenuto, poiché il ricorrente parte pacificamente - ma a torto - dal principio che la decisione impugnata sia finale. Sia come sia, le condizioni richieste non sono date. In effetti, una decisione di rinvio come quella in esame comporta forse un allungamento della procedura, ma non un pregiudizio irreparabile, e simile pregiudizio non va ravvisato nemmeno nella conferma della valutazione del pacchetto azionario della B.________ SA, poiché le critiche su questo aspetto potranno essere fatte valere impugnando la decisione finale (art. 93 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LTF; DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 seg. pag. 483 seg.; sentenze 2C_676/2018 del 22 agosto 2018 consid. 3.3; 2C_356/2017 del 10 novembre 2017 consid. 1.1; 2C_179/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 1.2 e 2C_608/2012 del 18 gennaio 2013 consid. 2.1). Nel contempo, l'accoglimento del ricorso non comporterebbe nemmeno la pronuncia di una decisione finale, che permetta di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
2.
Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura prevista dall'art. 108 LTF.
Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF), perché gli estremi per un'esenzione a causa di un'indicazione (effettivamente) errata dei rimedi di diritto non sono dati (art. 49 in relazione con l'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; sentenza 2C_677/2007 del 31 ottobre 2008 consid. 4.2 con ulteriori rinvii). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Losanna, 11 dicembre 2018
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli