Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_803/2018
Sentenza del 19 dicembre 2018
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A._______,
ricorrente,
contro
SWICA Assicurazione malattia SA, Servizio giuridico, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 ottobre 2018 (36.2018.35).
Visto:
la decisione del 4 settembre 2017 con cui Swica Assicurazione malattia SA - assicuratore malattia obbligatoria LAMal, compresa la copertura infortuni - ha respinto la richiesta di A.________ di considerare i trattamenti per le affezioni lamentate al gluteo destro quali conseguenze dell'infortunio subito in data 18 febbraio 2015,
la decisione su opposizione del 20 marzo 2018 con cui la Swica Assicurazione malattia SA ha rifiutato l'erogazione di prestazioni per i vari disturbi lamentati - con riferimento alle contusioni alla mandibola, alla fronte e al gluteo destro - segnatamente ritenendo che il ricorrente avesse subito lesioni unicamente all'orecchio destro e non anche ad altre parti del corpo,
il ricorso del 21 aprile 2018 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui, dopo aver sollevato svariate critiche nei confronti dell'operato di Swica Assicurazione malattia SA, ha richiesto un risarcimento danni di fr. 30'000.-, come pure, in considerazione dello scritto del 2 maggio 2018 con cui ha chiesto l'astensione spontanea del Giudice delegato, come infine visto il testo del 14 maggio 2018 con cui egli ha contestato l'organizzazione giudiziaria del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
il giudizio del 18 ottobre 2018 con cui il Tribunale cantonale ha, nella misura della sua ricevibilità, accolto il gravame, annullato la decisione su opposizione del 20 marzo 2018 e rinviato gli atti alla Swica Assicurazione malattia SA per nuovi accertamenti ed emanazione di una nuova decisione,
il gravame del 19 novembre 2018 (timbro postale) con cui A.________ impugna il giudizio cantonale sia con ricorso ordinario che in materia costituzionale, censurando molteplici vizi formali e avanzando numerose pretese in svariati campi del diritto anche in relazione con altre procedure pendenti,
lo scritto del 3 dicembre 2018 (timbro postale) con cui A.________ comunica l'aggiunta di nuovi mezzi di prova,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 con riferimenti),
che il giudizio impugnato è stato reso in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) e in una materia - il diritto federale delle assicurazioni sociali - che non rientra in alcuna delle clausole d'eccezione previste dall'art. 83 LTF e pertanto la via del ricorso in materia di diritto pubblico - erroneamente qualificata dal ricorrente quale ricorso "secondo l'art. 53 LAMal" - al Tribunale federale è aperta e pertanto il ricorso sussidiario in materia costituzionale non è ammissibile (art. 113 LTF a contrario),
che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) al Tribunale federale, salvo eccezioni, è ammissibile soltanto contro le decisioni finali (art. 90 LTF),
che queste condizioni di ammissibilità - il cui adempimento, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato dal ricorrente (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525) - mirano a sgravare il Tribunale federale che, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie, evitando di pronunciarsi parzialmente nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 139 IV 113 consid. 1 pag. 115; 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 seg.),
che con il giudizio impugnato la Corte cantonale ha predisposto una pronuncia di rinvio a Swica Assicurazione malattia SA per nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi,
che non si è pertanto in presenza di una decisione finale perché il giudizio cantonale non mette fine alla procedura in quanto non modifica la decisione impugnata ma si limita ad annullarla e rinviare la causa alla Cassa malati affinché dia seguito al rinvio contenuto nel giudizio cantonale e pronunci infine una nuova decisione,
che esso costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481),
che il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali (DTF 138 III 76 consid. 1.2 pag. 79) se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF),
che spetta al ricorrente, nei termini ricorsuali, allegare e stabilire il pregiudizio irreparabile (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 pag. 428 seg. con riferimenti), a meno che esso sia evidente (cfr. sentenza 8C_271/2017 del 10 maggio 2017 consid. 2.1 con riferimenti),
che nel caso di specie il ricorrente si limita a censurare la competenza del giudice delegato, come pure quella di altre autorità giudiziarie, reiterando con domande di risarcimento di pretesi danni di molteplici generi in varie procedure e nulla dice in relazione alla natura incidentale del giudizio impugnato,
che il ricorrente non espone in alcun modo, né pretende siano date (sull'obbligo di motivazione e allegazione cfr. 42 cpv. 2 LTF; cfr. DTF 133 III 545 consid. 2.2 pag. 550), le condizioni per impugnare eccezionalmente le decisioni incidentali (cfr. art. 93 cpv. 1 LTF),
che in ogni modo il ricorrente potrà - per quanto necessario - formulare le sue censure al momento della contestazione della decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF),
che si rileva altresì l'inammissibilità dell'atto integrativo del 3 dicembre 2018 siccome manifestamente tardivo (cfr. art. 100 cpv. 1 LTF),
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a ed b LTF,
che le spese giudiziarie di fr. 300.- sono a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 19 dicembre 2018
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi