BGer 8C_1/2019
 
BGer 8C_1/2019 vom 15.01.2019
 
8C_1/2019
 
Sentenza del 15 gennaio 2019
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Ufficio delle prestazioni, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione sociale cantonale (pressupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 novembre 2018 (36.2018.28-33).
 
Visto:
sei decisioni distinte del 31 agosto 2017 rese dalla Cassa di compensazione del Cantone Ticino, confermate su reclamo il 26 marzo 2018, con cui è stata rifiutata la richiesta di sussidio dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli anni 2012-2017 ed è stato chiesto il rimborso delle prestazioni già erogate per circa fr. 18'000.-,
la sentenza 8C_484/2018 del 30 luglio 2018 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la decisione incidentale emessa dal Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino riguardante il rifiuto di designare un patrocinatore d'ufficio,
il giudizio emesso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni il 15 novembre 2018, il quale ha respinto il ricorso contro le decisioni su reclamo,
il ricorso presentato il 2 gennaio 2019 (timbro postale),
 
considerando:
che la presente sentenza è resa in italiano, lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF), pur avendo l'insorgente, come era suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF), presentato il ricorso in parte in tedesco,
che, come già riferito nella sentenza 8C_484/2018, la controversia verte sulla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prestazioni rette dal diritto cantonale (cfr. sentenza 8C_247/2015 del 24 settembre 2015 consid. 5), la cui corretta applicazione non è motivo di ricorso al Tribunale federale,
che l'eventuale rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella legislazione cantonale, segnatamente alla LPGA, non muta la natura cantonale delle disposizioni in questione (DTF 140 III 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310),
che tutt'al più possono essere censurati il divieto dell'arbitrio connesso con il diritto cantonale (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69) o la violazione di altri diritti fondamentali,
che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che, come è noto al ricorrente (sentenza 8C_484/2018), in tale evenienza le esigenze di motivazione sono accresciute (art. 106 cpv. 2 LTF) e il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che il ricorso sfugge a ogni esame di merito, non invocando né l'arbitrio, né norme del diritto federale direttamente applicabili, né tantomeno alcun diritto fondamentale,
che la Corte cantonale peraltro ha esposto in maniera molto curata le ragioni per cui la possibilità di riesame non fosse perenta (giudizio cantonale, consid. 2.4.4) e per cui occorresse concludere per una convivenza (giudizio cantonale, consid. 2.16),
che il vago richiamo alla legge federale sull'unione domestica registrata (LUD; RS 211.231) è del tutto fuorviante, tale normativa riguardando soltanto le coppie omosessuali (art. 1 LUD), mentre in concreto la base del riesame dei sussidi è la vita comune con la sua convivente,
che le vertenze con la propria cassa malati o i disagi avuti con la propria assicurazione di protezione giuridica esulano dalla presente controversia, il ricorrente non potendo comunque ottenere la possibilità di migliorare il proprio ricorso (cfr. sentenze 2C_715/2011 del 2 maggio 2012 consid. 1.4 e 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 5),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 15 gennaio 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi