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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4A_645/2018
Sentenza del 16 gennaio 2019
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. Comunione dei Comproprietari del Condominio D.________,
opponenti.
Oggetto
procedura di conciliazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.61).
Considerando:
che il 27 luglio 2018, dopo aver ricevuto un'unica istanza redatta in tedesco in cui A.________ ha formulato due domande di conciliazione (una nei confronti dell'avv. B.________, l'altra nei confronti dell'avv. C.________ e della Comunione dei comproprietari del Condominio D.________), il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha fissato all'istante un termine di 20 giorni per presentare due distinte istanze in lingua italiana, in cui vengono specificate la domanda, l'oggetto litigioso e il domicilio della parte convenuta;
che il ricorso presentato il 3 agosto 2018 al Tribunale federale da A.________ contro tale ordinanza è stato dichiarato inammissibile con sentenza 9 agosto 2018 perché diretto contro una pronunzia di primo grado;
che con sentenza 26 novembre 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha considerato l'impugnativa 20 agosto 2018, uguale a quella in precedenza inviata al Tribunale federale, un reclamo e lo ha dichiarato inammissibile in ragione della sua carente motivazione, il ricorrente non avendo spiegato perché con la sua decisione il Pretore avrebbe applicato in modo sbagliato il diritto o accertato in maniera manifestamente errata i fatti;
che con ricorso 6 dicembre 2018 A.________ si è rivolto al Tribunale federale richiamando l'appena menzionata sentenza e altre due pronunzie emanate il medesimo giorno dalla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF);
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a lamentarsi in sostanza dell'agire del giudice di prima istanza e a chiedere la fissazione di un'udienza di conciliazione con il rilascio dell'autorizzazione ad agire;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 gennaio 2019
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti