Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_11/2019
Sentenza del 18 gennaio 2019
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Karlen, Fonjallaz,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. A.________Inc.,
2. B.________SA,
patrocinate dall'avv. Bernard Lachenal,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico della Confederazione.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
al Brasile,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2018.44-46).
Fatti:
A.
Il 20 luglio 2017 la Procura della Repubblica di Brasilia (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di C.________, D.________ e altre persone per riciclaggio di denaro, corruzione passiva e attiva, crimini contro l'ordine economico, infrazione alla legge sugli appalti pubblici e al codice elettorale. Nel quadro delle indagini concernenti lo scandalo corruttivo che ha coinvolto il gruppo E.________SA gli inquirenti esteri hanno esaminato presunti versamenti illeciti effettuati da detta società in favore dell'indagato D.________, senatore della Repubblica federativa del Brasile, già esponente di un partito politico. Gli accrediti sarebbero avvenuti nel 2006, 2007 e 2009 a beneficio di relazioni intestate a A.________Inc. presso una banca di Losanna.
B.
Con decisione di chiusura del 5 gennaio 2018, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), ritenuta priva d'oggetto la richiesta di sequestrare gli averi perché le relazioni erano state estinte, ha autorizzato la trasmissione all'autorità estera della documentazione di un conto intestato a A.________Inc. e uno a B.________SA. Adito dalle interessate e da F.________, presunto faccendiere del partito e al quale farebbe capo A.________Inc., la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) con giudizio del 19 dicembre 2018 ne ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.
C.
Avverso questa decisione A.________Inc. e B.________SA presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, d'essere autorizzate a inoltrare una memoria integrativa, di annullare la sentenza impugnata, di rifiutare la domanda di assistenza e, subordinatamente di rinviare la causa al MPC per richiedere informazioni complementari allo Stato richiedente, rispettivamente perché proceda a una nuova cernita dei documenti nel senso dei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
1.2. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo, né le ricorrenti lo chiedono, di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
1.3. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254 e rinvii).
L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alle ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Secondo l'art. 109 cpv. 1, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi sottoposti alle esigenze dell'art. 84 LTF.
2.
2.1. Le ricorrenti sostengono che, trattandosi di un vasto caso di corruzione che vedrebbe coinvolte anche personalità politiche di spicco, si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. L'assunto non regge. Il coinvolgimento di personalità politiche non conferisce infatti di per sé alla causa la qualità di un tale caso (sentenza 1C_356/2016 del 12 settembre 2016 consid. 1.2). È infatti notorio che l'assistenza è stata concessa in svariate cause concernenti persone che rivestivano le più alte cariche politiche, né si tratta d'altra parte di una fattispecie analoga a quella oggetto della DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254. Decisivo è inoltre il fatto che a ricorrere non sono gli imputati oggetto del procedimento penale estero, in particolare un senatore brasiliano, ma due società neppure domiciliate in Brasile, che non sono legittimate a far valere interessi di terzi, segnatamente degli imputati.
2.2. Le ricorrenti precisano che in un comunicato del 28 agosto 2018 apparso sul sito del Supremo Tribunal Federal del Brasile si farebbe riferimento alla prescrizione dei fatti commessi prima del 2010 dai due citati imputati: ciò perché essi hanno più di 70 anni e beneficerebbero quindi di una riduzione della metà del termine di prescrizione. Riguardo a questo fatto non vi è alcuna violazione del loro diritto di essere sentite, ritenuto che, contrariamente al loro assunto, la sentenza impugnata si esprime sul contenuto del comunicato, conferendogli tuttavia una portata differente da quella attribuitagli dalle ricorrenti. Questo esito non muta per la produzione peraltro tardiva della sentenza estera, notificata il 29 novembre 2018, ma che al dire delle ricorrenti i legali dell'imputato F.________ non avrebbero trasmesso al loro patrocinatore, e di un parere giuridico, visto che confermano semplicemente quanto descritto nel comunicato.
Certo, esse adducono che con quella sentenza la Corte suprema avrebbe "riclassificato" i delitti indicati nella domanda di assistenza ritenendo che ormai si tratterrebbe soltanto di "delitti elettorali". Ne desumono che il requisito della doppia punibilità non sarebbe più adempiuto, motivo per cui il MPC avrebbe dovuto chiedere informazioni supplementari allo Stato richiedente che, dopo aver negato problemi di prescrizione, in seguito non ha risposto all'invito volto a confermare l'attualità della rogatoria. Al riguardo il TPF ha stabilito che dal comunicato si evince soltanto la prescrizione nei confronti dei due menzionati imputati, ma non degli altri inquisiti, né risulterebbe che l'inchiesta estera sarebbe stata abbandonata, per lo meno per i fatti posteriori al 2010, non prescritti; la rogatoria non è inoltre stata ritirata e il processo all'estero non si è concluso con un giudizio definitivo, motivo per cui la domanda di assistenza non è divenuta priva di oggetto. Queste conclusioni non si scostano dalla costante prassi. Anche la circostanza che secondo le ricorrenti la richiamata sentenza sarebbe oggetto di una domanda di revisione da parte dell'imputato F.________, avente diritto economico della ricorrente A.________Inc. e quindi non legittimato a ricorrere, volta a indicarlo nel dispositivo di quel giudizio, milita a favore delle conclusioni del TPF. Il rifiuto di assumere informazioni complementari non fa quindi assurgere la causa a un caso particolarmente importante.
Infine, neppure i principi della doppia punibilità e dell'utilità potenziale della documentazione da trasmettere sono stati applicati difformemente dalla prassi costante, ritenuto che i documenti sono potenzialmente utili per poter ricostruire compiutamente i flussi di denaro relativi a eventuali reati commessi dopo il 2010, non prescritti. Le ricorrenti non sono poi legittimate a far valere un'asserita lesione del principio della specialità, censura che può essere sollevata soltanto dalle persone che potrebbero essere esposte a un tale rischio: ciò non si verifica per le insorgenti, che non sostengono d'esercitare le loro attività in Brasile e che non possono agire nell'interesse dell'avente diritto economico e di altri imputati (sentenza 1C_32/2018 del 26 gennaio 2018 consid. 1.3).
3.
Il ricorso è quindi inammissibile. La richiesta di poter presentare una memoria integrativa dev'essere pertanto respinta (art. 43 lett. a LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, peraltro superflua, visto che il ricorso aveva effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 18 gennaio 2019
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri