Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_34/2019
Sentenza del 24 gennaio 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Oggetto
Autorizzazione di soggiorno,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2018 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.263).
Fatti:
A.
Con sentenza del 21 dicembre 2018 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, il gravame esperito da A.________, cittadino portoghese, contro la decisione 28 marzo 2018 del Consiglio di Stato ticinese che, a sua volta, dichiarava irricevibile per tardività l'impugnativa presentata dall'insorgente contro una non meglio precisata decisione del 30 novembre 2017 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino.
Premesso che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm (RL/TI 165.100) il ricorso dinanzi ad essa dev'essere presentato, tra l'altro, entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata, la Corte cantonale ha osservato che dalle informazioni desumibili dal servizio "Track and Trace" della Posta risultava che la decisione governativa era stata notificata mediante raccomandata all'insorgente che l'aveva ricevuta il 4 aprile 2018. Il termine d'impugnazione di 30 giorni era quindi scaduto il 4 maggio 2018. Il ricorso, datato 16 maggio 2018 e spedito solo il 23 maggio successivo era palesemente tardivo e, come tale, andava dichiarato inammissibile. Riguardo poi ai certificati medici prodotti dall'interessato, i quali attestavano che soffriva da tempo di depressione, la Corte cantonale ha osservato che detta circostanza da sola non permetteva di ritenere che egli non fosse in alcun modo in grado, se non di agire personalmente, ma di almeno incaricare una persona di fiducia ad assisterlo nel presente procedimento, così da potere agire in tempo utile. Non erano quindi dati gli estremi per una restituzione in intero del lasso dei termini ricorsuali ai sensi dell'art. 15 LPAmm.
B.
Il 10 gennaio 2019 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che gli venga rinnovata l'autorizzazione di soggiorno, di modo che possa trovare di nuovo un lavoro. Adduce che lo stato depressivo in cui si trovava oltre ad impedirgli di agire di persona, gli ha fatto perdere i contatti con tutti, di modo che non ha potuto incaricare una persona di fiducia di assisterlo.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
2.
2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - applicabile alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.2. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura concerne l'autorizzazione di soggiorno di cui fruiva il ricorrente. È quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, siccome il ricorrente, cittadino portoghese, può appellarsi all'ALC (RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi un'attività lucrativa (sentenza 2C_477/2015 del 29 maggio 2015 consid. 2.2. con rinvio).
2.3. Come accennato l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per tardività del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo rispettivamente della mancata sussistenza dei presupposti per potere concedere una restituzione in intero del lasso dei termini ricorsuali, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).
2.4. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione del ricorrente. Nulla contiene invece riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della decorrenza dei termini fissati dalla normativa determinante e della conseguenza che deriva dalla loro mancata osservanza, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (cfr. art. 68 cpv. 1 LPAmm).
2.5. Lo stesso dicasi riguardo alla questione dell'assenza degli estremi per una restituzione in intero del lasso dei termini ricorsuali (art. 15 LPAmm), avendo la Corte cantonale giudicato che la sua malattia non l'aveva debilitato al punto tale d'impedirgli d'incaricare qualcuno di agire per lui (su questo aspetto DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255 seg. consid. 2a; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 26 giugno 2012 consid. 3.1). Anche in proposito il ricorrente si accontenta di addurre che a causa delle sue condizioni di salute non ha potuto presentare tempestivamente gli atti processuali necessari così come non ha potuto affidarne l'esecuzione a qualcuno di fiducia avendo perso i contatti con il mondo. Egli però nemmeno allude (art. 42 cpv. 2 LTF) ad un'applicazione arbitraria del relativo disposto cantonale, la quale non può nemmeno, sia rilevato di transenna, essere estrapolata dal certificato medico allegato al ricorso, ove viene unicamente accennato alla probabilità che il ricorrente sia stato nell'incapacità di agire personalmente, mentre nulla è addotto sull'impossibilità di farsi assistere da une persona di fiducia.
3.
3.1. Il ricorso, che non contiene neanche una censura sostanziata conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, si avvera pertanto inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.
3.2. Considerata la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 24 gennaio 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud