BGer 2C_1124/2018 |
BGer 2C_1124/2018 vom 28.01.2019 |
2C_1124/2018 |
Sentenza del 28 gennaio 2019 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
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Oggetto
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multa per violazione degli obblighi procedurali,
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ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.159).
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Fatti: |
A. Con sentenza del 29 novembre 2018 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame sottopostogli il 28 luglio 2018 da A.________ contro la decisione su reclamo emessa il 24 luglio 2018 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli che confermava la sua precedente decisione del 17 luglio 2018 con cui veniva inflitta al contribuente una multa di fr. 700.-- per violazione degli obblighi procedurali. A fronte del mancato inoltro della dichiarazione d'imposta 2017 A.________ era stato dapprima richiamato, poi diffidato e, infine, gli era stata inflitta la multa contestata.
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Ricordati gli art. 198 e 257 LT (RL/TI 640.100) rispettivamente 124 e 174 LIFD (RS 642.11) che disciplinano gli obblighi del contribuente in materia di dichiarazione d'imposta e le conseguenze che derivano del loro mancato rispetto, la Corte cantonale, dopo avere rilevato che l'insorgente non contestava di avere commesso l'infrazione rimproveratagli né censurava la commisurazione della multa, è giunta alla conclusione che la decisione querelata era corretta e condivisibile. Essa ha poi negato che la decisione di multa fosse nulla e illegale perché non era firmata rispettivamente era priva di timbro ufficiale e ha aggiunto, per finire, che il contribuente poteva, se riteneva di adempierne i requisiti, chiedere il condono della multa querelata rispettivamente una dilazione di pagamento della stessa.
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B. Il 13 dicembre 2018 A.________ ha esperito un ricorso dinanzi al Tribunale federale con cui chiede che la multa venga annullata.
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Il 21 dicembre 2018 il Tribunale federale ha informato il ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e l'ha invitato a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere, cioè entro il 22 gennaio 2019 (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con gli art. 46 cpv. 1 lett. c e art. 48 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
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2.
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2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).
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2.2. In concreto, l'allegato ricorsuale non contiene considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. Il ricorrente - il quale nemmeno in questa sede contesta i motivi per i quali la multa litigiosa gli è stata inflitta né l'ammontare della stessa - si limita a una serie di precisazioni puntuali sulla propria situazione. Egli non spiega però in che cosa e perché l'argomentazione della Corte cantonale disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.
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2.3. Premesse queste considerazioni, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 28 gennaio 2019
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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