BGer 5A_74/2019 |
BGer 5A_74/2019 vom 01.02.2019 |
5A_74/2019 |
Sentenza del 1° febbraio 2019 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio.
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Oggetto
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curatela,
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ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2019
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.6).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Nel 1996 è stata istituita in favore di A.________ una curatela volontaria giusta il vecchio art. 372 CC, poi convertita in una curatela generale ai sensi dell'art. 398 CC.
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Con istanza 5 gennaio 2019 A.________ si è rivolta alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza 11 gennaio 2019 il Presidente di tale Corte ha dichiarato irricevibile l'istanza - osservando che le contestazioni dell'operato della curatrice, la domanda di messa in atto di alcune verifiche, la richiesta di modifica delle cure farmacologiche e di abitazione, nonché la revoca della curatela non erano di competenza della Camera di protezione - e l'ha trasmessa all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio per quanto di sua eventuale pertinenza.
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2. Con ricorso datato 18 gennaio 2019 (ma spedito il 27 gennaio 2019), A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. |
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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3.2. Il rimedio qui discusso non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, siccome omette di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità: la ricorrente, infatti, nemmeno sostiene e tantomeno dimostra che l'autorità inferiore avrebbe dovuto ritenere la sua istanza ammissibile, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti in merito alle misure di protezione dell'adulto istituite in suo favore a partire dal 1996.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
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Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° febbraio 2019
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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