Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_16/2019
Sentenza dell'11 febbraio 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Autorità regionale di protezione 9
sede di Torricella-Taverne.
Oggetto
procedura istruttoria ai sensi dell'art. 446 CC,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2018 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2018.180).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 5 novembre 2018 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha ordinato quale provvedimento cautelare a favore di A.________ l'esecuzione di una perizia psichiatrica sul suo stato di salute, precisando che, qualora si fosse rifiutato di sottoporsi alla perizia in via ambulatoriale, egli sarebbe stato ricoverato coattivamente presso l'Istituto psichiatrico cantonale in via stazionaria.
Con sentenza 4 dicembre 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo introdotto da A.________ e dalla moglie B.________ avverso tale decisione. Secondo il Giudice cantonale, essi non si sono infatti confrontati con la decisione impugnata né hanno fatto valere un pregiudizio irreparabile che tale decisione incidentale arrecherebbe a A.________.
2.
Con ricorso 4 gennaio 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando di annullare " tutti gli atti contestati " e le spese giudiziarie, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata, ed invitando inoltre il Giudice federale von Werdt e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio " per la reiterazione del difetto di gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato ". I ricorrenti hanno poi trasmesso al Tribunale federale uno scritto complementare datato 19 gennaio 2019, chiedendo l'assegnazione di vari importi a titolo di risarcimento danni.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).
La domanda di astensione del Giudice federale von Werdt e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame.
4.
4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute l'operato dell'autorità di protezione oppure questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come la richiesta di assegnazione di indennità per risarcimento danni).
4.2. Nella misura in cui è introdotto da B.________, il gravame si appalesa inammissibile, non essendo ella toccata dalla misura ordinata dall'autorità di protezione e confermata dal Giudice cantonale (v. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).
L'interesse degno di protezione
pratico ed attuale di A.________ alla modifica del giudizio qui impugnato (v. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF) è invece venuto a cadere. Il ricorrente stesso osserva infatti che la perizia psichiatrica ordinata nei suoi confronti è già stata eseguita in modo coattivo in data 5-7 dicembre 2018. Non sono peraltro date le condizioni che permettono di eccezionalmente entrare nel merito di un gravame anche in assenza di un interesse pratico ed attuale. Dato che l'interesse mancava già al momento del deposito del ricorso, questo va dichiarato inammissibile (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; sentenza 4A_134/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.1).
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4.
Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini