Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_165/2018
Sentenza dell'11 febbraio 2019
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Wirthlin, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Massimo Nicora,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (premi),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'11 gennaio 2018 (C-3140/2013).
Fatti:
A.
A.a. A.________ SA è una società anonima avente per scopo, fra l'altro, lo svolgimento di ogni attività nell'ambito delle risorse umane, in particolare nel reclutamento, nella selezione e nel piazzamento del personale stabile o nella messa a disposizione di personale temporaneo. Il 28 agosto 2007 l'INSAI ha svolto una revisione della documentazione relativa ai salari dichiarati da A.________ SA e con decisioni passate in giudicato del 5 settembre 2007, del 3 ottobre 2008, del 16 luglio 2009, dell'11 agosto 2010, del 19 agosto 2011 e del 27 agosto 2012, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, ha fissato i tassi di premio netto per la parte A (prestito di personale di esercizio) e per la parte B (personale d'ufficio a prestito e proprio).
A.b. Il 6 dicembre 2012 l'INSAI, nell'ambito della revisione della documentazione riguardante i salari dal 2008 al 2011, ha constatato che A.________ SA ha dichiarato le somme salariali dei dipendenti prestati a B.________ SA per attività di produzione nella parte d'impresa B riguardante il personale d'ufficio. Nel rapporto del 27 dicembre 2012 l'INSAI ha corretto i salari attribuiti alla parte A e alla parte B di A.________ SA per gli anni dal 2008 al 2011. Con decisione del 19 dicembre 2012, confermata su opposizione il 1° maggio 2013, L'INSAI ha ricalcolato i premi per gli infortuni professionali dal 1° gennaio 2010, 1° gennaio 2011, 1° gennaio 2012 e 1° gennaio 2013 per le parti di impresa A e B. Non vi sono stati cambiamenti di premio per il 2008 e il 2009. I premi per gli infortuni non professionali sono rimasti invariati.
B.
Il Tribunale amministrativo federale con giudizio dell'11 gennaio 2018 ha respinto il ricorso di A.________ SA contro la decisione su opposizione.
C.
A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede in via preliminare la concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento delle decisioni dell'INSAI del 19 dicembre 2012 e del 4 febbraio 2012, in via subordinata il rinvio all'INSAI per nuovo giudizio.
L'INSAI postula la reiezione del ricorso, senza aver nulla in contrario alla concessione dell'effetto sospensivo riguardante gli arretrati, mentre il Tribunale amministrativo federale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545 consid. 2.2 pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). L'esercizio del potere di apprezzamento non è un motivo di ricorso al Tribunale federale (DTF 143 V 369 consid. 5.4.1 pag. 379), se non nel caso in cui ciò dovesse configurare una violazione del diritto federale. Tale eventualità si realizza se il giudice di grado precedente ha esercitato il proprio potere di apprezzamento, commettendo un eccesso positivo ("Ermessensüberschreitung") o negativo ("Ermessensunterschreitung") del proprio potere di apprezzamento oppure abusando di tale potere ("Ermessensmissbrauch"), lasciandosi guidare da criteri estranei allo spirito della legge o ignorando principi generali riconosciuti come il divieto dell'arbitrio, il principio della buona fede o della proporzionalità (DTF 137 V 71 consid. 5.1 pag. 72 seg.; 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399).
1.2. Per quanto attiene invece all'accertamento e all'apprezzamento dei fatti operati dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Non vertendo la controversia su prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF), il libero esame dei fatti è escluso (sentenza 8C_392/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 V 393).
1.3. Esigenze di motivazione più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 I 225 consid. 3.2 pag. 228).
2.
Oggetto del contendere è se sia lesivo del diritto federale il giudizio del Tribunale amministrativo federale, che ha confermato la decisione su opposizione dell'INSAI con cui si è provveduto a una riclassificazione dei premi per gli anni 2008-2012.
3.
3.1. Il Tribunale amministrativo federale, esposti lo svolgimento del processo, le questioni processuali e la propria cognizione in materia di tariffe, ha illustrato le disposizioni legali ritenute applicabili ai premi retti dalla LAINF. La Corte federale di primo grado ha altresì menzionato i principi giuridici più importanti che l'assicuratore infortuni deve rispettare, ossia la conformità al rischio, la parità di trattamento, la solidarietà e la mutualità. Ricordato l'istituto della riconsiderazione delle decisioni amministrative, il Tribunale amministrativo federale ha accertato che la ricorrente è divisa, sotto il profilo dei premi, in due parti impresa: la A per il prestito di personale di esercizio e la B relativa al prestito di personale di ufficio e al proprio personale di ufficio. Riferendosi alle dichiarazioni della ricorrente, i primi giudici hanno osservato che B.________ SA è il cliente principale della ricorrente, la quale presta personale in attività di produzione. Richiamato l'art. 9 cpv. 3 del regolamento del Consiglio di amministrazione dell'INSAI concernente le regole di classificazione per la determinazione dei premi nell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (di seguito: tariffa dei premi), secondo cui le somme salariali dei dipendenti devono essere dichiarate nella parte di impresa nella quale rientrano le attività per le quali sono impiegati, i primi giudici hanno concluso che il personale prestato a B.________ SA doveva essere attribuito alla parte A. La notifica di questo personale nella parte B è stato ritenuto manifestamente errato dal Tribunale amministrativo federale. Infatti, qualora un'impresa volesse contestare la non conformità di tale classificazione deve segnalare esplicitamente la questione all'assicuratore, concludendo per il carattere illecito, ma non può inserire le masse salariali in altre parti. Ritenuta una differenza di oltre fr. 200'000.- nel pagamento dei premi, anche da questo aspetto la Corte federale di primo grado ha considerato il carattere manifestamente erroneo.
3.2. La ricorrente afferma innanzitutto che farebbero difetto le condizioni legali per procedere a una riclassificazione con effetto retroattivo. A titolo preliminare, aspetto su cui i primi giudici non avrebbero posizione, rileva come non si possa far discendere la possibilità di nuovo calcolo dagli art. 53 cpv. 2 LPGA, 93 cpv. 5 LAINF e 116 cpv. 3 OAINF. Le condizioni per una riconsiderazione non sarebbero adempiute, poiché la classificazione dei dipendenti è perdurata per 12 anni, il personale prestato a B.________ SA svolge un'attività a bassissimo rischio, i collaboratori affidati a B.________ SA, pari a un terzo dell'intero personale, non sono soggetti a rischi maggiori rispetto ai dipendenti di quest'ultima. La ricorrente era peraltro informata del tasso di premi pagato all'INSAI da B.________ SA e non si poteva pretendere che informasse l'assicuratore. A tal riguardo, occorre valutare l'attività effettiva svolta in azienda, che è del tutto simile al personale d'ufficio con la differenza che invece di reggere una penna si governa un connettore del peso di 10g. Del resto, all'epoca non era per nulla chiaro che il personale destinato all'industria leggera dovesse essere assicurato con premi più elevati.
3.3.
3.3.1. Secondo l'istituto della riconsiderazione, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato, se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Perché vi sia una riconsiderazione, oltre all'importanza della rettifica, è necessario fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione anche la prassi allora in vigore (DTF 140 V 77 consid. 3.1 pag. 79 seg. con riferimenti).
3.3.2. Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti materiali, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se per esempio l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare sostenibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. In altre parole, la via della riconsiderazione è adempiuta soltanto se non si presenta alcun dubbio sull'erroneità della decisione iniziale e se tale assunto configura la sola soluzione possibile alla luce dei fatti e delle disposizioni legali applicabili (DTF 138 V 324 consid. 3.3 pag. 328 con riferimenti).
3.3.3. Come è stato accertato in maniera vincolante dai primi giudici (art. 105 cpv. 1 LTF) e contrariamente all'opinione della ricorrente, l'assicuratore non ha mai deciso esplicitamente di attribuire il personale prestato a B.________ SA nella parte di azienda con il premio assicurativo più basso. È stata la ricorrente in maniera unilaterale ad avervi provveduto senza che l'INSAI, pur procedendo a una revisione, ne fosse cosciente. L'importanza del cambiamento di premio non è messo in dubbio nemmeno dalla ricorrente, la quale nel suo ricorso sottolinea la differenza sostanziale fra le due tariffe. L'erroneità iniziale non solo è manifesta, ma è anche chiara. Invano, la ricorrente insiste pertanto nel ripetere che le condizioni per una riconsiderazione non sarebbero adempiute. Nella misura in cui la ricorrente mescola l'istituto della riconsiderazione con il merito dei premi, essa è rinviata ai successivi considerandi (consid. 5.3).
4.
4.1. Il Tribunale amministrativo federale, ricordato il principio della buona fede ancorato all'art. 9 Cost., ha accertato che l'INSAI nell'agosto 2007 ha effettivamente controllato la documentazione relativa alla registrazione delle ore, alle liste paga e alla contabilità, come le schede di timbratura, il programma salariale, il libro mastro e il bilancio. Tuttavia, i primi giudici hanno osservato per quanto attiene alla ripartizione tra le parti di impresa A e B, che la ricorrente notificava il personale prestato a B.________ SA nella parte B, poiché i tassi di premio erano inferiori rispetto alla parte A. Quand'anche l'INSAI abbia potuto rendersi conto dell'irregolarità manifesta, questo non significa ancora che abbia scientemente tollerato o condiviso questa scelta. Secondo la verosimiglianza preponderante, il Tribunale amministrativo federale ha concluso che l'INSAI non si sia resa conto per svista dell'incongruenza. Non appena constatato l'errore, l'INSAI ha corretto la classificazione in occasione della revisione effettuata nel dicembre 2012. Mancando una delle condizioni cumulativamente richieste per tutelare la buona fede, i primi giudici hanno tutelato l'operato dell'assicuratore.
4.2. La ricorrente rimprovera alla Corte federale di primo grado di aver proceduto a un esame parziale della buona fede. L'INSAI in occasione della revisione del 2007, usando la minima diligenza, avrebbe potuto appurare la realtà della situazione. All'assicuratore, autorità specializzata, era ben chiaro che il personale fosse occupato nella produzione, poiché allora erano state verificate le schede di timbratura di più di 50 dipendenti. Ad ogni modo la ricorrente aveva comunicato a suo tempo questo aspetto. Questo confermerebbe come la ricorrente debba beneficiare della tutela della buona fede. La ricorrente sottolinea di non aver volutamente comunicato erroneamente all'INSAI i premi del proprio personale. Essa di nuovo dimostra che le condizioni per la tutela della buona fede sarebbero adempiute.
4.3.
4.3.1. Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità (amministrativa) e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che non si contraddica. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono riunite: (1.) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone; (2.) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti; (3.) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; (4.) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio; (5.) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 V 472 consid. 5 pag. 480 seg.; DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636 seg.; DTF 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 con rispettivi rinvii).
4.3.2. La tutela della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza semplicemente di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettibili di fare sorgere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 130 I 26 consd. 8.1 pag. 60; 111 Ib 116 consid. 4 pag. 124 con rinvii). Tuttavia, in tale evenienza l'interessato non può a norma dell'art. 3 cpv. 2 CC prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/99 del 17 settembre 1999, in RAMI 1999 n. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
4.3.3. Anche in questo caso le censure della ricorrente cadono nel vuoto. Impropriamente ella si duole di una violazione del principio della buona fede. Gli accertamenti del Tribunale amministrativo federale (art. 105 cpv. 1 LTF), vincolanti in questa sede, dimostrano, e sostanzialmente anche la ricorrente non lo contesta, che l'INSAI esplicitamente non ha mai avallato l'attribuzione del personale prestato a B.________ SA nella parte di impresa con il premio più basso. L'assicuratore nemmeno ha indotto la ricorrente ad agire in tal senso, poiché la classificazione era chiara. È stata per contro la ricorrente ad aver volutamente inserire quella categoria di personale nella classificazione erronea. A torto poi la ricorrente può dedurre una qualsivoglia aspettativa dalla revisione del 2007 operata dall'INSAI. Infatti, da tale rapporto di natura sostanzialmente tecnico-contabile, non emerge alcuna motivazione scritta da cui risulta che l'assicuratore abbia svolto un apprezzamento di merito della situazione, dal quale non poteva non ignorare l'irregolarità commessa dalla società. Questo per non nascondere, come è stato effettivamente già osservato dalla Corte federale di primo grado, che in occassione della successiva revisione, quando l'INSAI si è accorta dell'errore ha immediatamente provveduto a voler correggere la situazione. Le condizioni della tutela della buona fede non sono pertanto adempiute.
5.
5.1. Il Tribunale amministrativo federale ha affrontato da ultimo la struttura della classe 70C della tariffa dei premi e la sottoclasse AO riguardante il prestito di personale di esercizio. Richiamati l'art. 92 cpv. 2 LAINF, l'art. 113 cpv. 1 OAINF e i principi della mutualità e della conformità al rischio, esso ha rilevato che sono possibili una moltitudine di soluzioni tariffarie differenti, senza definire i criteri di base ai quali si formano le comunità di rischio. Se idealmente ogni impresa dovrebbe formare una propria comunità di rischio, in realtà non sussiste un'impresa completamente identica a un'altra. La Corte federale di primo grado ha ricordato che, benché altre distinzioni potrebbero essere possibili rispetto alla scelta dell'INSAI, l'assicuratore dispone di un ampio margine di apprezzamento e questo non permette ancora al giudice di intervenire. Il Tribunale amministrativo federale ha poi concluso che la ricorrente è stata attribuita correttamente alla classe 70C, sottoclasse AO per la parte d'impresa A e sottoclasse BO per la parte di impresa B. Ha altresì negato la possibilità di costituire un'ulteriore parte di impresa per la ricorrente. Infine, ha poi escluso l'applicazione di due precedenti giudizi resi in altre cause.
5.2. La ricorrente invoca una violazione della parità di trattamento per la struttura dei premi. Rimprovera alla Corte federale di primo grado di non aver risposto a questa censura, già sollevata nella sede precedente. La ricorrente non avrebbe infatto mai chiesto di poter formare una propria comunità di rischio, ma ha semplicemente censurato la struttura della classe 70C, che raggruppa in un'unica sottoclasse il prestito di personale di esercizio, nel quale rientra, secondo un'associazione di categoria il 61% dei 316'000 lavoratori interinali occupati in Svizzera nel 2014. La ricorrente ripropone pertanto le critiche già sollevate dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione. Ricordato l'art. 92 cpv. 2 LAINF, la ricorrente dà atto che all'epoca dell'emanazione della decisione amministrativa esistevano soltanto un numero limitato di sottoclassi. Per il personale a prestito, essa si duole di un'assenza di disciplina differenziata ad esempio fra il personale dell'industria orologiera, nel settore delle pulizie o nel personale edile. In modo più puntuale, contestando il giudizio impugnato, la ricorrente afferma che le fluttuazioni di mercato non avvengono tra una tipologia o un'altra di lavoro, ma sull'ammontare della massa salariale: non è una problematica di rischio. A torto si potrebbe concludere che vi sia rischio molto maggiore rispetto a un dipendente fisso. Nemmeno si può concludere a parer suo che le classificazioni dei premi siano il frutto di una media, poiché le differenze sono troppo evidenti se sottoposte all'esame della situazione globale nell'ambito della fornitura di personale a prestito edito dalla SECO. A ben vedere si realizza anche una disparità di trattamento tra dipendenti fissi e prestati, dal momento che gli ultimi vedono trattenersi una quota ben maggiore di premio. La ricorrente afferma che per ovviare a questa disuguaglianza, si sarebbe potuta creare con effetto retroattivo una terza parte di impresa (denominata parte C), nella quale inserire il personale prestato a B.________ SA. Infatti, secondo la conclusione decisa dall'assicuratore e confermata dal Tribunale amministrativo federale a dipendenza se il personale fosse impiegato iternamente o prestato, ci sarebbe una differenza di premio di 25 volte. In assenza di una classe specifica, il personale prestato a B.________ SA andrebbe attribuito quindi alla medesima classe del personale interno. La ricorrente rinvia anche al giudizio C-2789/2010 emesso dal Tribunale amministrativo federale il 16 maggio 2011. In quell'occasione non sarebbe stata ritenuta illecita la divisione dell'azienda in tre parti, applicando una classe simile. Tale premio potrebbe in via subordinata essere maggiorato di cinque gradi.
5.3.
5.3.1. A norma dell'art. 92 cpv. 2 LAINF per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti. La normativa è ulteriormente previsata all'art. 113 cpv. 1 OANIF secondo cui le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d'aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza. Il Consiglio (di amministrazione) dell'INSAI, fondandosi sulle disposizioni sopra citate e sul vecchio art. 63 cpv. 4 lett. g LAINF (oggi art. 63 cpv. 5 lett. d LAINF), ha emanato la tariffa dei premi, che ingloba le regole di classificazione applicabili alle aziende e alle amministrazioni i cui dipendenti sono obbligatoriamente assicurati all'INSAI.
5.3.2. Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già ribadito che l'assicuratore LAINF dispone nell'emanazione di tariffe di un ampio margine di apprezzamento. In tale contesto, il giudice interviene nella classificazione dei premi soltanto con grande riserbo. Si limita in sostanza a valutare se la tariffa nel suo insieme o singole posizioni siano lesive del divieto dell'arbitrio o del principio della parità di trattamento (art. 9 Cost.) e se siano rispettosi della conformità al rischio ("Risikogerechtigkeit"; art. 92 cpv. 1 LAINF). Questi principi hanno una portata analoga in questa materia (sentenze U 153/97 del 26 giugno 1998 consid. 1, in RAMI 1998 U 316 pag. 379, e U 294/96 del 3 dicembre 1997 consid. 1c, in RAMI 1998 U 294 pag. 228).
5.3.3. Il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) sono strettamente legati. Una disposizione legale, a cui anche un tariffario può essere assimilato, è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di senso o di scopo (DTF 138 I 321 consid. 3.2 pag. 324; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133). Essa disattende invece il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; DTF 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.). L'ingiustificata uguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale. Trascurato non può poi essere il fatto che una violazione dell'art. 8 cpv. 1 Cost. può comunque trovare una legittimazione negli obiettivi perseguiti dal legislatore (DTF 141 I 78 consid. 9.5 pag. 93 seg.; DTF 136 I 1 consid. 4.3.2 pag. 8; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF 133 I 206 consid. 11 pag. 229 segg. con ulteriori rinvii a giurisprudenza e dottrina) e che - in generale - quest'ultimo ha un ampio spazio di manovra (DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; DTF 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.).
5.3.4. La ricorrente tende in maniera impropria a voler ridiscutere liberamente la classificazione di premi a cui è stata sottoposta, ignorando il potere di esame del giudice delle assicurazioni sociali e del Tribunale federale in materia di classificazione di premi assicurativi (consid. 1.1 e 5.3.2). Essa si dilunga esprimendo in maniera unilaterale soltanto la propria opinione, ma non si confronta con i considerandi del Tribunale amministrativo federale, i quali sono tutt'altro che incompleti (giudizio impugnato, consid. 8.3). La ricorrente confonde il concetto di parità di trattamento, il cui precetto non interviene già in presenza di una (qualsivoglia) differenza di condizioni per persone (apparentemente) in una situazione analoga. Infatti, il personale stabile assunto da B.________ SA non può essere paragonato con quello prestato dalla ricorrente. Pur svolgendo forse le due tipologie di dipendenti un'attività analoga, dal profilo dell'assicurazione contro gli infortuni e nell'ottica della conformità al rischio le situazioni vanno distinte. Il dipendente prestato è impiegato sostanzialmente in nuovi posti di lavoro, è confrontato ad un ambiente lavorativo e a procedimenti poco (o per niente) conosciuti e deve fornire sin dall'inizio le stesse prestazioni del personale interno, ossia offrire un rendimento completo. La maggiore trattenuta dal salario fra i dipendenti fissi e prestati è una conseguenza di ciò. Certo, la persona assicurata può rimanere perplessa di fronte a una differenza così sostanziale, tuttavia i premi sono il frutto di medie sul medio-lungo termine rispetto alle classificazioni. Proprio il giudizio del Tribunale amministrativo federale C-2789/2010 citato dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni non è d'aiuto. Tutt'al più conforta ancora di più il giudizio impugnato. In tale pronuncia, la Corte federale di primo grado ha ricordato che il confronto dei costi legati a un'impresa è rapportato sulla media di sei anni (consid. 9.3). Occorre oltretutto considerare che in linea di principio l'ammontare dei premi non è la contropartita diretta dei costi relativi agli infortuni generati da una determinata impresa: tutt'al più tendono a compensare il fatto che l'INSAI deve, in caso di realizzazione di un evento assicurato, assumersi le prestazioni. In altre parole, i rischi insiti in una singola impresa non sono direttamente assimilabili ai costi che ella genera (consid. 9.5). Impropriamente quindi la ricorrente imposta tutte le sue tesi su di un esame specifico e puntuale della situazione dell'intero personale di B.________ SA. In definitiva, bisogna concludere che il giudizio impugnato, che conferma la decisione su opposizione dell'INSAI, fonda la classificazione dei premi riguardanti la ricorrente su considerazioni oggettive e sostenibili (cfr. sentenza U 294/96 consid. 1e).
6.
6.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, secondo la tariffa ordinaria, non vertendo la controversia su prestazioni di assicurazioni sociali, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
6.2. L'emanazione della presente sentenza rende ormai integralmente priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 7'000.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 11 febbraio 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi