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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_887/2018
Sentenza del 13 febbraio 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Jametti, Muschietti,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Riciclaggio di denaro, accertamento inesatto dei fatti,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 9 luglio 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.25+56).
Fatti:
A.
Con sentenza del 29 novembre 2017 la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto A.________ autore colpevole di riciclaggio di denaro. Gli ha rimproverato di avere, il 6 luglio 2014, a Novazzano, trasportato dall'Italia, detenendola nella propria autovettura VW Golf di cui era alla guida, la somma di EUR 50'000.--, occultata in un nascondiglio appositamente ricavato nel vano normalmente destinato all'airbag lato passeggero, e l'ulteriore importo di EUR 1'800.-- rinvenuti nel suo portafoglio. La Corte ha stabilito che l'imputato sapeva o doveva presumere che il denaro fosse provento di un'infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti. Lo ha quindi condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 5'400.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 1'000.--. La Corte delle assise correzionali ha inoltre ordinato la confisca dell'importo di EUR 51'800.-- e dell'autovettura VW Golf, sequestrati il 6 luglio 2014.
B.
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto l'appello con sentenza del 9 luglio 2018. Ha confermato il giudizio di condanna, riducendo tuttavia la pena pecuniaria a 150 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 4'500.--, e la multa a fr. 900.--. La Corte cantonale ha altresì confermato la confisca dei valori patrimoniali e del veicolo sequestrati.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 13 settembre 2018 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dall'imputazione di riciclaggio di denaro. Postula inoltre il dissequestro e la restituzione dei valori patrimoniali e dell'autovettura di sua proprietà. Chiede infine che le spese processuali dell'intero procedimento penale siano poste a carico dello Stato e che gli sia riconosciuta un'indennità giusta l'art. 429 CPP. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale, della presunzione d'innocenza, del divieto dell'arbitrio, del diritto a un processo equo e della garanzia della proprietà. Lamenta altresì l'accertamento inesatto dei fatti.
D.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Il ricorrente ritiene non adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi costitutivi del reato di riciclaggio di denaro. Contesta che i valori patrimoniali rinvenuti nella sua autovettura siano il provento di un traffico di stupefacenti tale da realizzare un'infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121). Nega inoltre di avere agito con dolo diretto o eventuale.
2.2. Giusta l'art. 305bis n. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. La fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone quale reato a monte un crimine (art. 305bis n. 1 CP). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD I-2012 pag. 217 segg.).
In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d).
Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20 consid. 3b).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b).
3.
3.1. Il ricorrente contesta la valutazione della Corte cantonale, che ha accertato, sulla base delle tracce di contaminazione da cocaina rilevate sul denaro, una relazione fra quest'ultimo e il traffico di stupefacenti. Evidenzia che gli inquirenti hanno eseguito solamente un'analisi a campione su meno del 10% delle banconote sequestrate. Sostiene che la contaminazione riscontrata costituirebbe un semplice indizio, insufficiente a dimostrare una relazione di causalità tra il denaro e il traffico di stupefacenti. Il ricorrente richiama inoltre una presa di posizione del 27 gennaio 2016 del Capo della polizia giudiziaria cantonale, con la quale la precedente istanza non si sarebbe confrontata, secondo cui più della metà delle banconote in circolazione presenterebbero tracce di cocaina, sicché un'analisi nell'ambito di un procedimento penale dovrebbe interessare la quasi totalità del denaro incriminato.
3.2. I fatti accertati dalla Corte cantonale vincolano di principio il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
3.3. Richiamando il contenuto dell'allegato di appello, il ricorrente sostiene che soltanto le banconote sottoposte ad analisi (meno del 10% di quelle totali) possono essere considerate contaminate da cocaina, ciò che sarebbe insufficiente per ammettere una chiara relazione tra tutto il denaro sequestrato e il traffico di stupefacenti.
Nella misura in cui rinvia al contenuto dell'appello presentato in sede cantonale, il ricorso è inammissibile, giacché l'intera motivazione del gravame al Tribunale federale dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 141 V 509 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.1 pag. 400). Sollevando la censura, il ricorrente disattende poi che la Corte cantonale ha accertato che sono state sottoposte ad analisi dieci banconote per ognuna delle cinque mazzette rinvenute e che tutti i biglietti di banca analizzati sono risultati positivi a una contaminazione da cocaina, di entità generalmente elevata. I giudici cantonali hanno rilevato che, secondo il principio stesso dell'analisi a campione, questa constatazione rendeva superflui ulteriori esami per accertare la contaminazione del denaro rimanente. Il ricorrente omette inoltre di considerare che tracce di stupefacente sono state riscontrate anche in numerosi punti all'interno dell'abitacolo e nel baule dell'automobile come pure sulla sua persona. Egli non si confronta puntualmente con questi accertamenti, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), e non li censura d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La presa di posizione del Capo della polizia giudiziaria cantonale, richiamata dal ricorrente, è estratta da una lettera interlocutoria all'indirizzo del Procuratore pubblico e riporta semplicemente una considerazione contenuta in un decreto di accusa concernente un diverso procedimento penale. Tale presa di posizione è inoltre di carattere generale e non si esprime specificatamente sulle analisi eseguite nella fattispecie dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) : non è pertanto suscettibile di metterne seriamente in dubbio i risultati.
Alla luce di quanto esposto, risulta che la conclusione della Corte cantonale secondo cui le tracce di contaminazione da cocaina costituiscono un elemento oggettivo che attesta la relazione tra il denaro e il traffico di stupefacente, non si fonda soltanto sulle tracce rilevate sul denaro che il ricorrente deteneva nel suo portafoglio e nel nascondiglio all'interno del suo veicolo, ma ne considera pure l'intensità e l'estesa distribuzione sia sulla sua persona sia su diverse parti dell'abitacolo della sua autovettura. Questa conclusione non è sostanziata d'arbitrio dal ricorrente, che non si esprime sul complesso degli elementi valutati. Essa appare comunque sostenibile ove si tenga conto dell'ampia e significativa diffusione delle tracce di cocaina in numerosi punti di rilevamento.
4.
4.1. Il ricorrente sostiene che non esisterebbe la certezza che i valori patrimoniali sequestrati provengano da un crimine. Rimprovera ai giudici cantonali di non avere stabilito se il denaro fosse riconducibile all'acquisto, alla mediazione oppure alla vendita di sostanze stupefacenti. Ribadisce che la contaminazione accertata soltanto su una parte limitata delle banconote sarebbe insufficiente per dedurre una connessione con il traffico di stupefacenti, in particolare per stabilire una relazione con un determinato quantitativo di stupefacenti, tale da potere costituire un'infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup. Il ricorrente richiama al riguardo la denuncia dell'AFD al Ministero pubblico, secondo cui, dai residui di stupefacente rilevati all'interno del nascondiglio non sarebbe stato possibile stabilire la quantità di cocaina collocatavi in precedenza. Evidenzia come la stessa AFD avrebbe ritenuto il denaro soltanto "presumibilmente" proveniente dal traffico di stupefacenti. Ravvisa al riguardo l'esistenza di dubbi che avrebbero dovuto essere valutati a suo favore. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere motivato il proprio giudizio conformemente all'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF, giacché avrebbe omesso di spiegare in base a quale calcolo le banconote contaminate potrebbero essere collegate ad un'infrazione grave alla LStup, segnatamente per quali ragioni l'importo in questione si riferirebbe ad una determinata quantità di stupefacente. Rileva che, secondo la giurisprudenza, l'ammontare dei valori patrimoniali non è di per sé sufficiente per concludere ch'essi siano provento di un crimine.
4.2. Con queste argomentazioni il ricorrente espone semplicemente una sua versione dei fatti senza sostanziare l'arbitrarietà della valutazione eseguita dalla Corte cantonale. Laddove sminuisce nuovamente la rilevanza delle tracce di contaminazione da cocaina riscontrate richiamando il numero ridotto di banconote analizzate, può essere rinviato a quanto esposto al considerando n. 3. Egli disattende inoltre che la giurisprudenza non richiede una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non esige che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. Come visto, il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale non era quindi tenuta a chiarire ed a esporre le circostanze dettagliate del traffico di stupefacenti a monte del reato di riciclaggio.
Certo, l'importo oggetto del reato non permette di per sé di concludere per l'esistenza di un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, giacché determinate infrazioni rimangono delitti anche se riguardano somme importanti di denaro (cfr. DTF 119 IV 242 consid. 2d pag. 249). In concreto, la Corte cantonale non si è tuttavia fondata esclusivamente sull'ammontare dei valori patrimoniali sequestrati per riconoscere la natura del crimine a monte, ma ha eseguito una valutazione complessiva, spiegata e motivata, degli elementi disponibili. Ha in particolare rilevato che le tracce di contaminazione da cocaina riscontrate sia sul denaro, sia sulla persona dell'imputato, sia su diverse parti interne dell'automobile erano numerose, intense e distribuite in modo esteso. Ha quindi posto in relazione con questi elementi la somma di denaro detenuta dall'imputato (EUR 51'800.--), ritenendola a ragione di entità "relativamente cospicua". La precedente istanza ha altresì raffrontato tali elementi oggettivi alle dichiarazioni dell'imputato, relative all'origine di tale somma da un asserito prestito da lui contratto. I giudici cantonali hanno ritenuto contraddittoria, inverosimile e non credibile la sua versione. In questa sede, il ricorrente non si confronta con la valutazione globale delle prove eseguita dai giudici cantonali, né adduce circostanze tali da fare ritenere realizzata quale reato a monte una fattispecie costituiva di un semplice delitto. Alla luce di quanto esposto, è quindi in modo sostenibile che la Corte cantonale ha raggiunto la certezza che i valori patrimoniali provenivano da un traffico di stupefacenti di rilevanza tale da costituire un'infrazione aggravata giusta l'art. 19 cpv. 2 LStup. In simili circostanze, la precedente istanza non ha nemmeno violato il principio "in dubio pro reo", che nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 138 V 74 consid. 7).
Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale ha esposto in modo chiaro nel suo giudizio gli accertamenti fattuali determinanti e le considerazioni giuridiche desunte dagli stessi, rispettando quanto prevede l'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF. La sentenza impugnata è adeguatamente motivata, giacché il ricorrente ne ha compreso il contenuto e l'ha contestata in questa sede con cognizione di causa (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.1).
5.
5.1. Il ricorrente contesta l'adempimento dell'elemento soggettivo del reato. Nega di essere stato consapevole dell'origine criminosa del denaro. Sostiene che in quanto cittadino albanese, sarebbe per lui abituale trattare con denaro contante, trattandosi di una pratica corrente in Albania. Ribadisce la sua versione dei fatti, secondo cui egli avrebbe ottenuto un prestito in Albania nella valuta locale (lek), per poi ricevere in compensazione degli euro in Italia, suo luogo di dimora. Giustifica al riguardo la discrepanza tra l'importo del prestito attestato da due dichiarazioni notarili (7.5 milioni di leke) e quello da lui indicato nel procedimento penale (75 milioni di leke) con un errore di trascrizione, di comprensione o di traduzione dei verbali. Il ricorrente riafferma di avere voluto recarsi in Germania per acquistare delle automobili d'occasione, pagandole in contanti per ottenere maggiori sconti dai venditori e la consegna immediata dei veicoli. Sostiene di non conoscere la differenza tra la nozione di delitto e quella di crimine e di non avere avuto elementi per sospettare che il denaro provenisse dal traffico di stupefacenti. Rimprovera al Ministero pubblico di non avere svolto indagini approfondite sulla provenienza dei fondi, segnatamente sulla persona che glieli ha consegnati.
5.2. Determinare ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione è una questione che concerne l'accertamento dei fatti (DTF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Come visto, i fatti accertati dalla Corte cantonale vincolano di principio il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale o diretto sia giustificata (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
5.3. Con le esposte argomentazioni, di carattere appellatorio, il ricorrente si limita a ribadire genericamente la sua versione dei fatti, senza confrontarsi puntualmente con le circostanziate considerazioni della Corte cantonale e senza quindi sostanziarne l'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La precedente istanza ha infatti spiegato in modo esauriente al considerando n. 5 della sentenza impugnata per quali ragioni ha ritenuto la sua versione non credibile, concludendo che l'asserito prestito non aveva in realtà mai avuto luogo e costituiva una semplice dichiarazione difensiva volta a giustificare il possesso del denaro. In questa sede, il ricorrente si limita a sminuire la rilevanza dell'incongruenza tra l'importo del prestito da lui dichiarato dinanzi al Procuratore pubblico ed al giudice di primo grado (75 milioni di leke) e quello indicato sui documenti notarili da lui stesso prodotti nell'istruttoria penale (7.5 milioni di leke), attribuendola ad un errore. Disattende tuttavia che davanti al magistrato inquirente egli aveva tentato di giustificare la discrepanza con una inverosimile fluttuazione del tasso di cambio tra leke ed euro. Peraltro, la Corte cantonale ha accertato sulla base di calcoli concreti che una simile svalutazione della valuta albanese era chiaramente esclusa. Il ricorrente disattende inoltre che il preteso mutuo prevedeva un'insolita operazione di triangolazione e di compensazione con la quale egli non si confronta. Laddove sostiene di non conoscere la differenza tra un crimine ed un delitto, egli non considera che non è richiesta la conoscenza della qualifica giuridica del reato, in concreto di un'infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, essendo sufficiente che il riciclatore conosca le circostanze per le quali deve presumere che i valori provengono da un antefatto criminoso (cfr. DTF 119 IV 242 consid. 2b).
5.4. La Corte cantonale ha rilevato che, da un canto, l'imputato aveva dichiarato di avere conservato il denaro nella sua abitazione, sotto il lavandino, per circa due mesi, prima di intraprendere la trasferta del 6 luglio 2014; dall'altro, aveva addotto la sua paura dei furti quale motivo per la realizzazione del ricettacolo all'interno dell'automobile. Secondo i giudici cantonali è però inverosimile che chi lascia in casa durante due mesi un importo di EUR 53'000.-- riponendoli semplicemente sotto il lavandino, si preoccupi poi di farsi derubare nel corso di un viaggio al punto da eseguire una simile modifica della propria automobile al solo scopo di tutelarsi da eventuali furti.
In questa sede, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere valutato a suo sfavore tali dichiarazioni, giacché a suo dire chi viaggia in automobile su strade pubbliche si espone, durante le soste per i pasti e il riposo, a rischi di furti maggiori rispetto a chi detiene il denaro nella propria abitazione chiusa a chiave. Con questa argomentazione si limita ad esporre una sua diversa opinione rispetto a quella della Corte cantonale, senza tuttavia sostanziarla d'arbitrio. La considerazione della Corte cantonale appare comunque del tutto sostenibile, ove solo si consideri che il ricorrente avrebbe anche potuto esporsi al rischio di un furto dell'autovettura, lasciandola incustodita durante le soste. D'altra parte, per contrastare un simile pericolo egli avrebbe potuto prendere con sé il denaro nelle pause. Trascura inoltre che la precedente istanza ha pure ritenuto inverosimili le sue dichiarazioni circa le modalità di realizzazione del ricettacolo, consistenti nell'affidare la propria automobile a una persona appena conosciuta, il cui cognome gli era ignoto, senza chiederle chiarimenti sulle modalità di pagamento e sulla persona che avrebbe eseguito l'intervento. Senza incorrere nell'arbitrio, la Corte cantonale ha quindi concluso che il nascondiglio ricavato nel vano del cruscotto destinato all'airbag non rispondeva a una necessità di sicurezza, bensì di occultamento del denaro.
5.5. La Corte cantonale ha accertato che la scelta dell'imputato di lasciare l'autostrada in Italia e di attraversare il confine con la Svizzera dal valico doganale di Novazzano, che egli sapeva incustodito, aveva il solo scopo di ridurre le probabilità di essere controllato dalle guardie di confine rispetto al transito dal valico di Chiasso.
Il ricorrente contesta questo accertamento, adducendo di non avere saputo che il valico di Novazzano era incustodito. Ritiene la circostanza comunque irrilevante, giacché i controlli doganali alle frontiere non sarebbero più sistematici a seguito della partecipazione della Svizzera all'acquis di Schengen. Afferma inoltre che non esisterebbe un divieto di circolare con del denaro contante in Svizzera né vi sarebbe un obbligo di dichiararlo.
La precedente istanza ha rilevato che un automobilista proveniente dal nord d'Italia che circola sull'autostrada per raggiungere la Germania, normalmente non decide, senza un motivo particolare, di uscire a Lomazzo per varcare il confine tra l'Italia e la Svizzera attraverso un valico secondario come quello di Novazzano e rientrare in autostrada subito dopo. Questa deviazione rende infatti il percorso più lungo e tortuoso rispetto a quello che passa dal valico doganale di Chiasso. Ciò a maggior ragione per l'imputato, che in precedenza si era recato in Ticino soltanto occasionalmente e non era pratico della zona.
Questa considerazione non è manifestamente insostenibile e non è seriamente messa in dubbio dal ricorrente, che si limita a ribadire di non avere saputo che il valico di Novazzano era incustodito. Sta di fatto che si tratta di un valico di confine secondario, occupato in misura ridotta rispetto ad una dogana principale e pertanto con minori probabilità di essere controllato. Di conseguenza, accertando che il passaggio del ricorrente da Novazzano perseguiva lo scopo di possibilmente evitare un controllo doganale, la CARP non è incorsa nell'arbitrio. Del resto, egli non spiega nemmeno in questa sede per quali ragioni ha deciso di prolungare il tragitto effettuando la suddetta deviazione.
5.6. Alla luce di quanto esposto, tenuto altresì conto delle diffuse tracce di cocaina rilevate sul denaro, all'interno dell'automobile e sulla persona del ricorrente, la conclusione della Corte cantonale secondo cui egli era consapevole della provenienza del denaro da un traffico di stupefacenti suscettibile di costituire un'infrazione aggravata alla LStup non viola quindi il diritto federale.
6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 13 febbraio 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni