Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_189/2019
Sentenza del 25 febbraio 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR.
Oggetto
Trasmissioni televisive del 30.04.2018 e
del 17.05.2018,
ricorso contro la decisione b.801 emanata il 7 gennaio 2019 dell'Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva (AIRR).
Fatti:
A.
Il 30 novembre 2018 A.________ ha spedito all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: AIRR) un ricorso datato 5 novembre 2018 con cui criticava due servizi televisivi del 30 aprile 2018 e del 17 maggio 2018 nonché l'operato del mediatore RSI. Il 4 dicembre 2018 l'AIRR l'ha informato che in quanto riferito al mediatore RSI il suo scritto veniva trasmesso all'Ufficio federale delle comunicazioni (di seguito: UFCOM) per motivi di competenza. Nel contempo l'ha invitato a sanare entro il 17 dicembre 2018 le carenze formali e materiali del suo gravame. Il 15 dicembre 2018 A.________ ha trasmesso le sue determinazioni.
B.
Il 7 gennaio 2019 l'AIRR ha deciso di non entrare in materia sul citato ricorso, osservando che A.________ non adempiva le esigenze poste dall'art. 94 cpv. 1 LRTV (RS 784.40) affinché gli venisse riconosciuta la legittimazione a presentare un ricorso individuale, che non erano soddisfatte le condizioni previste dall' art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV affinché fosse aperto il ricorso popolare e, infine, che non era dato l'interesse pubblico esatto dall'art. 96 cpv. 1 LTRV al fine di, adempiute precise condizioni, potere trattare nel merito un ricorso che non adempiva le esigenze formali.
C.
Il 21 febbraio 2019 A.________ si è rivolto al Tribunale federale contestando la decisione dell'AIRR e l'attività del mediatore RSI. Chiede di essere esentato dal dovere pagare spese giudiziarie e pretende di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata "a garanzia del rispetto dei diritti ricorsuali [...] nonché delle possibilità di ritiro del ricorso". Domanda poi che "a seguito della sentenza 2C_26/2018 (...) dal Presidente Seiler Georg e dal cancelliere Ieronimo Perroud" (...) astenersi dall'entrata in merito ricorsuale per i difetti procedurali e di valutazione già inflitti". Sollecita infine la ricusazione dell'AIRR e dell'UFCOM, di cui lamenta il modo di procedere per la prima e l'inazione per il secondo, e critica a lungo l'operato del mediatore RSI nonché il contenuto delle trasmissione televisive denunciate.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).
1.2. Come già ripetuto più volte al ricorrente (sentenza 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 consid. 3 e richiamo), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii). La relativa richiesta va disattesa.
1.3. La domanda di astensione del Presidente Seiler e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio odierno è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e come già spiegatogli in precedenza, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenze 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 citata consid. 3, 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.2 e 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 e rispettivi riferimenti).
1.4. L'impugnativa è ugualmente inammissibile laddove il ricorrente accenna genericamente alla ricusazione dei membri dell'AIRR e di quelli dell'UFCOM. Egli infatti non fa valere specifiche ragioni di ricusazione, ma si limita ad addurre critiche generali le quali non soddisfano tuttavia le necessarie esigenze di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF, cfr. consid. 2.1 di seguito).
1.5. Per quanto il ricorrente accenna alla vertenza tuttora pendente dinanzi all'UFCOM relativa al mediatore RSI, sul cui comportamento nonché modo di agire si dilunga, la critica esula dall'oggetto del litigio in esame e non va ulteriormente esaminata.
2.
2.1. Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , per essere ammissibile il ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF). La motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti); in particolare il ricorso esperito contro una decisione di irricevibilità deve menzionare la specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame in cui vengono formulate censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio.
2.2. Nel caso concreto l'oggetto del litigio dinanzi all'AIRR è stato circoscritto ai presupposti di ricevibilità del ricorso. Ne discende che le censure sollevate dal ricorrente e riguardanti il merito della causa (ossia le trasmissioni televisive di cui criticava il contenuto) esulano dall'oggetto del contendere e non vanno pertanto considerate.
2.3. In conclusione, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali del giudizio dell'autorità precedente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.
2.4. Vista la manifesta inammissibilità della presente impugnativa, non può essere dato alcun seguito alla richiesta formulata dal ricorrente di potere valutare le possibilità di ritirare il suo gravame.
3.
La domanda del ricorrente di essere esentato dal dovere versare un anticipo spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), senza trascurare che egli non ha in alcun modo dimostrato la sua indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Infine, va aggiunto che, come già spiegato al ricorrente (sentenza 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 citata consid. 5), la sua domanda di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa: visti i numerosi ricorsi e istanze di revisione introdotti dinanzi al Tribunale federale, egli conosce infatti l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai suoi allegati.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
La domanda di ricusazione è inammissibile.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
5.
Comunicazione al ricorrente, alla Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR e all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR.
Losanna, 25 febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud