Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_91/2019
Sentenza del 26 febbraio 2019
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Merkli, Muschietti,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
Xenia Peran,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
1. Lega Verde,
2. Giorgio Giacomazzi.
Oggetto
Elezione del Consiglio di Stato per il periodo 2019-2023 (proposta di candidatura),
ricorso contro la decisione emanata il 5 febbraio 2019
dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (559 cl 2).
Fatti:
A.
Con decreto n. 84/2018 del 19 ottobre 2018 pubblicato nel Foglio ufficiale, il Consiglio di Stato ha convocato le Assemblee dei Comuni per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 7 aprile 2019 per la legislatura 2019-2023. Le proposte di candidatura dovevano essere depositate entro le ore 18:00 di lunedì 28 gennaio 2019. Tra altre, per l'elezione del Parlamento e del Governo è stata depositata la lista denominata " Lega Verde ": su entrambe figurava anche il nominativo di Xenia Peran, Milano (Italia).
B.
Accertato che alla scadenza del termine questo nominativo non risultava iscritto in alcun catalogo elettorale con diritto di voto in materia federale, come imposto dall'art. 29 cpv. 1 Cost./TI, con risoluzione n. 433 del 30 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha stralciato la candidatura di Xenia Peran dalle proposte di lista per l'elezione del Parlamento e del Governo. Ha poi assegnato al rappresentante delle due proposte di lista un termine di tre giorni per eventualmente depositare una proposta di sostituzione.
C.
Contro questa risoluzione Xenia Peran ha presentato un reclamo al Governo cantonale. Con decisione n. 559 del 5 febbraio 2019 l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il reclamo, riguardo all'elezione al Consiglio di Stato, sarebbe divenuto privo di oggetto poiché nel frattempo la candidatura della reclamante è stata sostituita con quella di Giorgio Giacomazzi. Ha stabilito per contro che, entro il citato termine di tre giorni, la mancata iscrizione nel catalogo elettorale con diritto di voto in materia federale era stata sanata, poiché dal 29 gennaio 2019 la reclamante era iscritta in quello del Comune di Lugano quale cittadina svizzera residente all'estero. Ha quindi annullato la risoluzione del 30 gennaio 2019 confermando la candidatura di Xenia Peran sulla lista per l'elezione del Gran Consiglio.
D.
Avverso questa decisione Xenia Peran presenta un ricorso in materia di diritto pubblico per violazione dei diritti politici. Chiede, concesso l'effetto sospensivo al gravame, di ordinare al Governo cantonale di pubblicare la sua candidatura anche per il Consiglio di Stato e di accertare la nullità della decisione impugnata, subordinatamente di annullarla.
Invitati a esprimersi sul ricorso, il Governo, la "Lega Verde" e Giorgio Giacomazzi non hanno inoltrato osservazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritti politici (art. 82 lett. c LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 88 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF in relazione all'art. 166a della legge ticinese sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998, LEDP), è di massima ammissibile. In effetti, in applicazione dell'art. 88 cpv. 2 LTF, il Cantone Ticino non ha esteso anche agli atti del Parlamento e del Governo l'obbligo di prevedere un rimedio giuridico al Tribunale cantonale amministrativo contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale, ma soltanto a quelli delle elezioni e votazioni comunali (art. 163 cpv. 1 LEDP; vedi al riguardo il messaggio governativo n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa, pag. 12 seg., e il relativo rapporto parziale 2 del 19 novembre 2008, pag. 28 seg.; cfr. DTF 143 I 426 consid. 3.3 pag. 433; sentenza 1C_651/2017 del 9 marzo 2018 consid. 2.2, in: RtiD II-2018 n. 3 pag. 23). Come ancora si vedrà, non si è del resto in presenza di per sé di un litigio vertente su una decisione governativa in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale, nel quadro del quale sarebbe dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 161 cpv. 2 LEDP). La legittimazione della ricorrente è pacifica.
1.2. Secondo l'art. 95 lett. a, c, e d LTF, nel ricorso per violazione dei diritti politici si può far valere la lesione del diritto federale, dei diritti costituzionali cantonali, come pure delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari. Il Tribunale federale esamina liberamente queste censure (DTF 141 I 221 consid. 3.1 pag. 224; 138 I 171 consid. 1.5; sulla portata della garanzia dei diritti politici dell'art. 34 cpv. 2 Cost. vedi DTF 143 I 211 consid. 3.1 pag. 212 seg.)
1.3. Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e quelle - accresciute - prescritte dall'art. 106 cpv. 2 LTF valgono anche per i ricorsi secondo l'art. 82 lett. c LTF (DTF 141 I 78 consid. 4.1 pag. 82, 36 consid. 1.3 pag. 41). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309).
2.
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non sarebbe stata adottata collegialmente, ma unicamente dal presidente del Governo, visto che la stessa è firmata, per il Consiglio di Stato, soltanto da quest'ultimo e dal Cancelliere. Ne deduce che l'Esecutivo cantonale, incorrendo in un diniego di giustizia, avrebbe violato l'obbligo di statuire, decidendo in una composizione non corretta.
La censura è priva di ogni fondamento. L'art. 20 cpv. 1 del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2011 dispone infatti che le decisioni del Governo, come è peraltro notorio, sono firmate dal Presidente e dal Cancelliere.
3.
3.1. I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente al fine di farsi iscrivere nel registro degli Svizzeri all'estero, per poter esercitare i loro diritti e obblighi (art. 11 cpv. 1 e 2 della Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero del 26 settembre 2014; RS 195.1; LSEst). Riguardo all'eleggibilità, l'art. 16 cpv. 2 LSEst dispone ch'essa è determinata secondo l'articolo 143 Cost., giusta il quale è eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto. Gli Svizzeri all'estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo Comune di domicilio (art. 18 cpv. 1 LSEst). Quelli che intendono avvalersene lo comunicano al Comune in cui esercitano il loro diritto di voto per il tramite della rappresentanza competente: il Comune di voto li iscrive nel catalogo elettorale (art. 19 cpv. 1 LSEst). Quest'ultimo e il DFAE si informano reciprocamente dei cambiamenti e delle radiazioni di dati rilevanti per il diritto di voto effettuati nel catalogo elettorale o nel registro degli Svizzeri all'estero (cpv. 4). Ricevuto l'annuncio, il Comune di voto iscrive lo Svizzero all'estero nel proprio catalogo elettorale e gli conferma l'iscrizione (art. 9 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sugli Svizzeri all'estero del 7 ottobre 2015, OSEst; RS 195.11).
3.2. La ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) e del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; al riguardo vedi DTF 138 I 49 consid. 8.3.1 pag. 53) poiché il Governo cantonale, prima di ordinare lo stralcio della sua candidatura, non le ha offerto la possibilità di esprimersi sull'asserita irregolarità della stessa. Osserva ch'ella ha recentemente trasferito il suo domicilio principale a Milano, mantenendo una residenza secondaria a Lugano. A sua richiesta del 24 gennaio 2019, lo stesso giorno il Comune di Lugano le ha comunicato che non risultava iscritta nel catalogo elettorale elettronico degli Svizzeri domiciliati all'estero. Aggiunge che si sarebbe quindi iscritta con successo online il 25 gennaio 2019. Lo stesso giorno, la Città di Lugano (Puntocittà) le avrebbe confermato l'iscrizione. Ciò le sarebbe stato confermato anche dal Consolato il 29 gennaio 2019. Ne deduce che le condizioni per la sua candidatura erano adempiute già in data 25 gennaio 2019.
Insiste sul fatto che il Governo cantonale, nella prima risoluzione del 30 gennaio 2019, non le ha dato la possibilità di esprimersi prima di pronunciare lo stralcio della sua candidatura. Nella risoluzione impugnata, carente di motivazione, non si è poi espresso su questa violazione del diritto d'essere sentito. Sostiene che, avendo presentato un reclamo contro la prima risoluzione, la possibilità offerta alla Lega Verde di sostituire la sua candidatura avrebbe dovuto essere sospesa, allo scopo di evitare la decadenza dell'oggetto del reclamo, come poi avvenuto con lo stralcio della sua candidatura. La sostituzione avrebbe potuto aver luogo soltanto qualora ella non avesse inoltrato un reclamo o il rimedio fosse stato respinto con decisione definitiva, visto ch'esso al suo dire avrebbe effetto sospensivo per legge giusta l'art. 71 della Legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Rimprovera inoltre al Governo di non averla informata sulla presentazione di una candidatura sostitutiva.
3.3. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 143 V 71 consid. 4.1 pag. 72). Questa garanzia non impedisce all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3).
La ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato non poteva procedere a un apprezzamento anticipato delle prove senza darle la possibilità, contemporaneamente alla rappresentante della menzionata proposta, vista l'urgenza, di dimostrare l'avvenuta iscrizione nel citato registro, o accertarne la mancanza d'ufficio (DTF 142 I 86 consid. 2.2 pag. 89; 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299).
3.4. Il Governo, non presentando osservazioni al gravame, non contesta la tesi ricorsuale, secondo cui la ricorrente era iscritta nel catalogo elettorale già il 25 gennaio 2019, quindi prima della scadenza del termine per depositare le candidature. Nella decisione impugnata esso parrebbe ritenere del resto che la mancata iscrizione nel citato registro non dovrebbe avvenire entro quel termine, il vizio potendo al suo dire essere sanato entro quello ulteriore di tre giorni dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LEDP, volto a sostituire candidati stralciati d'ufficio siccome ineleggibili. In effetti, nella risoluzione impugnata, con riferimento alla proposta per il Gran Consiglio, esso ha accertato che fino al 28 gennaio 2019 il nominativo della ricorrente non risultava iscritto in alcun catalogo elettorale, ma ch'ella vi figurava il giorno seguente, ossia entro il termine da esso fissato, motivo per cui la mancata iscrizione sarebbe stata sanata.
Ritenuto che questa questione non è litigiosa, il Tribunale federale non deve esprimersi al riguardo. Il Governo ha pertanto annullato, poiché errata, la sua decisione anteriore del 30 gennaio 2019, confermando quindi la candidatura della ricorrente per il Gran Consiglio.
Ora, se il Governo riteneva che la mancata iscrizione poteva essere sanata entro il termine di tre giorni, si sarebbe in presenza di una violazione del principio della buona fede, essendo manifesto che in tali circostanze anche il vizio relativo alla candidatura per il Consiglio di Stato avrebbe potuto essere sanato (sulla differenza tra "semplici" vizi formali sanabili entro il termine di tre giorni dell'art. 62 cpv. 2 LEDP ed errori più gravi non sanabili, cfr. sentenza 1P.208/2003 del 14 luglio 2003 consid. 2, in: RtiD I-2004 n. 2 pag. 5).
3.5. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) esige inoltre che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione. Questa garanzia le impone di motivare il suo giudizio in modo da permettere all'interessato di afferrarne la portata e, se del caso, di impugnarlo con cognizione di causa, nonché all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (DTF 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1).
In concreto la motivazione contraddittoria della criticata risoluzione è chiaramente carente, anche tenuto conto dell'urgenza nel decidere la causa poiché, come precisato nel decreto di convocazione delle assemblee, le proposte di candidature dovevano essere definitivamente stabilite entro le ore 18:00 di lunedì 4 febbraio 2019 prendendo il nome di liste (pubblicate nel frattempo nel Foglio Ufficiale n. 12/2019 dell'8 febbraio 2019, pag. 1241 segg.). Essa non si esprime inoltre sulla censura, decisiva, della pretesa violazione del diritto di essere sentito (DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).
3.6. In maniera contraddittoria e incoerente il Consiglio di Stato non ha infatti annullato la sua prima risoluzione anche nella misura in cui, per lo stesso motivo, rivelatosi poi errato, aveva stralciato a torto la candidatura della ricorrente per il Governo. Su questo punto la decisione impugnata, fondata su un errato e carente accertamento dei fatti, sarebbe annullabile già sulla base dell'art. 112 LTF. Al riguardo, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto in effetti, invero in maniera difficilmente comprensibile, che il reclamo sarebbe divenuto privo d'oggetto poiché, dando seguito alla sua erronea risoluzione del 30 gennaio 2019, la "Lega Verde" aveva sostituito la candidatura della ricorrente. Correttamente, accertato ch'ella era iscritta nel catalogo elettorale e che pertanto la sua candidatura era valida fin dall'inizio, o che comunque tale vizio era stato tempestivamente sanato, doveva invero confermarne la sua candidatura anche per il Consiglio di Stato e ritenere di riflesso superflua o priva di oggetto semmai quella sostitutiva. L'interesse della ricorrente all'accoglimento del reclamo anche su questo punto era pertanto evidente.
Il motivo che ha imposto la conferma della candidatura della ricorrente per il Parlamento doveva comportare infatti anche la conferma di quella per il Governo: traendo due conclusioni del tutto differenti fondate sul medesimo apprezzamento di una prova (iscrizione nel catalogo elettorale), la decisione impugnata risulta insostenibile e quindi arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 144 II 281 consid. 3.6.2 pag. 287; 144 IV 136 consid. 5.8 pag. 143). Il Governo ha considerato in effetti l'iscrizione quale mezzo di prova decisivo per la candidatura al Parlamento, ma non per quella analoga al Governo, senza che alcun motivo ragionevole e obiettivo giustificasse questa differenza riguardo alla situazione di fatto iniziale, l'errata imposizione di presentare se del caso una candidatura sostitutiva essendo irrilevante: la critica distinzione non si imponeva e pertanto ciò che era simile doveva essere trattato in maniera identica (DTF 141 I 235 consid. 7.1 pag. 23 seg.). Essa è inoltre lesiva del diritto di voto attivo della ricorrente e, poiché contraddittoria, anche della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; DTF 144 IV 189 consid. 5.1 pag. 192).
Nulla impediva del resto al Governo di accertare i fatti d'ufficio, informandosi direttamente presso il Comune di Lugano o chiedendo alla ricorrente di produrre le relative prove, sull'iscrizione o meno nel catalogo elettorale, che dev'essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione, quello degli Svizzeri all'estero essendo tenuto dai Comuni in forma elettronica (art. 8 cpv. 1 e art. 8a LEDP; i Comuni allestiscono un unico catalogo elettorale federale, cantonale e comunale, art. 2 cpv. 1 del regolamento di applicazione del 18 novembre 1998 alla LEDP).
4.
Il ricorso dev'essere pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Spetterà al Governo cantonale confermare senza indugio la candidatura della ricorrente anche sulla lista "Lega Verde" per l'elezione del Consiglio di Stato e provvedere a correggere in tal senso il materiale di voto.
Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Riguardo alle ripetibili, occorre osservare che la ricorrente, avvocata, ha stilato personalmente l'allegato, senza avvalersi dell'assistenza di un patrocinatore. La causa non riveste inoltre particolari difficoltà e la ricorrente non fa valere, né in concreto sono ravvisabili, importanti spese ulteriori (art. 68 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 127 consid. 4 pag. 136 in alto; 134 I 184 consid. 6.3 pag. 198).
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF) e di adozione di misure cautelari (art. 104 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione n. 559 emanata il 5 febbraio 2019 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino è annullata. La causa viene rinviata al Governo affinché confermi la candidatura della ricorrente sulla lista "Lega Verde" per l'elezione del Consiglio di Stato del 7 aprile 2019 per la legislatura 2019-2023.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Lega Verde, a Giorgio Giacomazzi e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
Losanna, 26 febbraio 2019
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri