BGer 8C_132/2019
 
BGer 8C_132/2019 vom 05.03.2019
 
8C_132/2019
 
Sentenza del 5 marzo 2019
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, Via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro la decisione incidentale emessa il 6 febbraio 2019 dal Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (42.2018.48-49).
 
Visto:
la controversia tra la ricorrente e l'USSI in materia di prestazioni assistenziali,
la richiesta postulata in sede di ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per la designazione di un patrocinatore d'ufficio,
la decisione incidentale del Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa il 6 febbraio 2019 con cui è stata respinta tale richiesta,
il ricorso presentato il 14 febbraio 2019 (timbro postale) al Tribunale federale,
 
considerando:
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
che il diritto dell'assistenza sociale, eccezioni fatte per la legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
che la violazione del diritto cantonale, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria della normativa (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che le esigenze di motivazione sono accresciute, laddove è (o deve essere) invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che il Presidente del Tribunale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come nella fattispecie non fosse soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole,
che la ricorrente, dopo un breve riassunto dei fatti, si limita a concludere come "spesso gli utenti non possiedono sufficiente cognizione di diritto in una materia come quella dell'assicurazione sociale ampiamente vasta",
che tale argomentazione non è chiaramente sufficiente per contestare validamente il giudizio cantonale,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
che la domanda di assistenza giudiziaria ha perso di interesse,
 
 per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI).
Lucerna, 5 marzo 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica:  Il Cancelliere:
Viscione  Bernasconi