BGer 8C_108/2019 vom 07.03.2019
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8C_108/2019
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Sentenza del 7 marzo 2019
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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per il tramite del Dipartimento finanze e economia, Sezione delle risorse umane, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Diritto della funzione pubblica (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo dell'11 dicembre 2018 (52.2018.176).
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Visto:
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la risoluzione governativa del 28 febbraio 2018 con cui il Consiglio di Stato ha assunto B.________, avvocato, come giurista all'Ufficio Y.________,
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il giudizio dell'11 dicembre 2018 emesso dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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il ricorso del 4 febbraio 2019 (timbro postale) contro la pronuncia cantonale,
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considerando:
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che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
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che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
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che una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 44 cpv. 2 LTF),
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che il primo tentativo di consegna infruttuoso dell'invio contenente la pronuncia cantonale è avvenuto mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 09.51 e il plico è stato infine ritirato allo sportello postale dal ricorrente martedì 18 dicembre 2018 alle ore 16.36 (si veda estratto Track & Trace),
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che i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 45 cpv. 1 lett. c LTF),
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che il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale è iniziato pertanto a decorrere giovedì 3 gennaio 2019 ed è scaduto venerdì 1° febbraio 2019,
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che il ricorso consegnato alla Posta Svizzera lunedì 4 febbraio 2019 alle ore 18.23 è tardivo,
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che il rinvio operato dal ricorrente al diritto cantonale, segnatamente alla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (RL 165.100), non è di alcuna pertinenza per il ricorso al Tribunale federale, essendo la procedura retta esclusivamente dalla LTF,
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che peraltro il ricorrente giustamente non pretende come l'ultimo giorno del termine fosse un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale (cfr. la legge ticinese del 15 dicembre 2009 concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino; RL 843.200),
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che in ogni caso il ricorrente nemmeno fa valere un motivo di restituzione del termine (art. 50 cpv. 1 LTF),
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
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che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
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per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo, nonché per informazione a B.________.
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Lucerna, 7 marzo 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice unica: Il Cancelliere:
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Viscione Bernasconi
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