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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_178/2018
Decreto del 18 marzo 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Fiorenzo Cotti,
ricorrente,
contro
Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sulle imprese artigianali (CV-LIA),
patrocinata dagli avv. Mattia Bordignon e Anna Grümann.
Oggetto
Iscrizione nell'albo degli artigiani; rifiuto dell'effetto sospensivo,
ricorso contro la decisione emanata il 18 gennaio 2018 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.632).
Fatti:
A.
Il 18 gennaio 2018 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda presentatagli dalla A.________ volta al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame da lei esperito l'11 dicembre 2017 contro la decisione del 10 novembre 2017 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sulle imprese artigianali (CV-LIA) aveva rifiutato d'iscriverla nell'albo degli artigiani. La Corte cantonale ha giudicato, in sintesi, che la decisione querelata era di natura negativa, motivo per cui alla medesima non poteva essere conferito effetto sospensivo. Inoltre non entrava in linea di conto neanche l'adozione di provvedimenti cautelari poiché ciò avrebbe equivalso ad ottenere gli effetti legati ad un'anticipata decisione di merito.
B.
Il 20 febbraio 2018 la A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la citata decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico, censurando un abuso del potere di apprezzamento nonché la violazione del suo diritto di essere sentita e della sua libertà economica.
Con decreto presidenziale del 26 aprile 2018, e dopo aver invitato le parti ad esprimersi, il Tribunale federale ha sospeso la procedura dinanzi ad esso avviata, dato che dai documenti in suo possesso emergeva la volontà delle autorità ticinesi di abrogare la legge sulle imprese artigianali, nonché ha mantenuto le misure superprovvisionali adottate il 23 febbraio 2018.
C.
Il 6 novembre 2018 il Gran Consiglio ticinese ha abrogato, con effetto dal 27 dicembre successivo, la legge sulle imprese artigianali. Il 12 febbraio 2019 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha quindi constatato che il gravame sottopostogli l'11 dicembre 2017 era divenuto privo d'oggetto e l'ha stralciato dei ruoli. Egli ha prescisso dal prelevare spese e accordato un'indennità a titolo di ripetibili alla ricorrente patrocinata, osservando che se non fosse divenuto privo d'oggetto il gravame sarebbe stato verosimilmente da accogliere dato che, come già constatato in precedenza (vedasi sentenze del Tribunale cantonale amministrativo del 20 novembre 2017 [52.2016.569] e del 27 febbraio 2018 [52.2016.591 e 52.2016.592]) il regime autorizzativo litigioso ledeva la libertà economica e disattendeva la legge federale sul mercato interno.
D.
Con decreto presidenziale del 15 febbraio 2019 il Tribunale federale, dopo avere riattivato la procedura e osservato che, in seguito allo stralcio del gravame in sede cantonale, alla ricorrente era venuto a mancare un interesse pratico attuale, ha invitato la stessa e le autorità cantonali ad esprimersi sulla questione nonché sulla sorte delle spese e delle ripetibili.
Le autorità cantonali non si sono pronunciate, mentre la ricorrente ha domandato, con scritti del 18 febbraio e del 5 marzo 2019, di procedere allo stralcio della procedura e di assegnarle adeguate ripetibili.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
1.2. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
1.3. La decisione che rifiuta la concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente di provvedimenti cautelari e che ha quale effetto di vietare alla parte ricorrente di esercitare la propria professione è, per prassi costante, una decisione incidentale atta a causare un danno irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 2C_316/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 1 e riferimenti). Anche da questo profilo il ricorso ordinario è pertanto ammissibile, la via d'impugnazione di decisioni incidentali seguendo essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4 pag. 264).
2.
2.1. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe alla parte ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata le occasionerebbe. L'interessato dev'essere toccato in modo diretto e concreto e in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza degli amministrati. L'interesse invocato, che non è necessariamente un interesse giuridico protetto, ma può essere un interesse di fatto, deve trovarsi, con l'oggetto del litigio, in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione (DTF 133 II 400 consid. 2.2 pag. 404, 409 consid. 1.3 pag. 413; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365, 587 consid. 2.1 pag. 588, 649 consid. 3.1 pag. 651). Infine, va precisato che la parte ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg.; 139 I 206 consid. 1.1 pag. 208; 137 II 40 consid. 2.1 pag. 41); il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e rispettivi riferimenti).
2.2. In linea di principio, il Tribunale federale non può tener conto di fatti avvenuti dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che modificano la fattispecie giudicata (art. 99 cpv. 1 LTF; nova in senso proprio, DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343; v. anche BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 13 ad art. 99 LTF e ULRICH MEYER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2aed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF). È fatta eccezione a questo principio, tra l'altro, quando si tratta di nova che hanno un influsso diretto sulla legittimazione a ricorrere oppure che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso (CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).
2.3. Oggetto del contendere era il rifiuto di concedere l'effetto sospensivo al gravame presentato dalla qui ricorrente in sede cantonale contro il rifiuto oppostole dalla competente autorità cantonale d'iscriverla nell'albo degli artigiani rispettivamente di adottare delle misure cautelari che le avrebbero permesso di continuare a svolgere la propria attività. Ora è indubbio che, in seguito all'abrogazione della legge che instaurava il citato albo, il suo interesse pratico attuale è venuto meno nel corso della procedura, motivo per cui il gravame dev'essere stralciato dai ruoli in quanto diventato privo d'oggetto. Oltre al fatto che il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.1 pag. 365 e rispettivi richiami), il medesimo non solleva nessuna questione di principio tale da imporre a questa Corte, adempite determinate esigenze qui non date, di eccezionalmente entrare nel merito del gravame anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 24; 296 consid. 4.2 pag. 299 e rinvii).
2.4. Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Presidente della Corte, quale giudice unico (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). La regolamentazione è flessibile, poiché il giudice conserva sempre la facoltà di ridurre rispettivamente di rinunciare ad addossare le spese e le ripetibili a dipendenza delle circostanze (cfr. art. 66 cpv. 2 LTF nonché art. 8 cpv. 3 del regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale [di seguito regolamento del 31 marzo 2006; RS 173.110.201.3]; sentenza 2C_201/2008 del 14 luglio 2008 consid. 2.4 e 2.5). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).
2.5. Nella presente fattispecie, la Corte cantonale ha dapprima osservato che l'effetto sospensivo non poteva essere concesso, in quanto contestata era una decisione negativa. Ha poi aggiunto che non entrava nemmeno in considerazione l'adozione di provvedimenti cautelari, poiché l'insorgente non poteva ottenere per il loro tramite ciò che le era stato rifiutato in prima istanza e che era oggetto di disamina.
Sennonché, in esito ad un esame superficiale, come da giurisprudenza nel presente contesto, il giudizio dell'autorità precedente non può essere condiviso. Quando si è pronunciato sull'istanza provvisionale il Tribunale cantonale amministrativo aveva appena reso un giudizio nell'ambito del quale era giunto alla conclusione che il regime autorizzativo instaurato dalla legge sulle imprese artigianali ledeva la libertà economica garantita dalla Costituzione nonché si poneva in contrasto con il diritto federale (sentenza n. 52.2016.569 del 20 novembre 2017). È quindi molto verosimile che avrebbe accolto anche il gravame della ricorrente sul merito del litigio. Ora, per prassi costante misure cautelari che tendono a ottenere gli effetti legati ad un eventuale accoglimento del ricorso possono essere concesse quando non sussistono dubbi sul probabile esisto della vertenza, ciò che sembrava proprio essere il caso nella fattispecie. La ponderazione degli interessi effettuata dalla Corte cantonale appare pertanto manifestamente arbitraria. Ne discende che se non fosse diventato privo d'oggetto il ricorso avrebbe dovuto verosimilmente essere accolto.
3.
Allo Stato del Cantone Ticino (e ancora meno alla CV-LIA dato che, con grande probabilità in seguito all'abrogazione della legge ha cessato ogni attività) non possono essere addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà però corrispondere alla ricorrente, assistita da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa 2C_178/2018 è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 18 marzo 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud