BGer 4A_116/2019
 
BGer 4A_116/2019 vom 21.03.2019
 
4A_116/2019
 
Sentenza del 21 marzo 2019
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
opponente
avv. B.________.
Oggetto
rimunerazione del patrocinatore gratuito,
ricorso contro la decisione emanata il 6 febbraio 2019 dal Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2016.137 e 12.2016.139).
 
Considerando:
che A.________ è stata ammessa, con decisione 20 aprile 2018, al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello da lei incoata;
che con decisione 6 febbraio 2019 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riconosciuto all'avv. B.________, patrocinatrice di A.________, l'importo di fr. 1'707.40 (comprendente, oltre all'onorario, fr. 83.90 di spese e fr. 125.30 di IVA), da cui ha dedotto fr. 1'000.-- di ripetibili attribuite nella predetta procedura di appello e ha quindi ordinato allo Stato del Cantone Ticino di versare alla legale un'indennità di fr. 707.40;
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 7 marzo 2019 in cui postula l'annullamento della predetta decisione;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che la decisione impugnata verte unicamente sulla tassazione dell'onorario del patrocinatore gratuito nominato in una causa civile;
che si tratta quindi di una decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata in applicazione di norme di diritto pubblico ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF, in linea di principio suscettiva di un ricorso in materia civile (sentenza 4D_102/2011 del 12 marzo 2012 consid. 1);
che tuttavia nella fattispecie il valore di lite corrisponde alla retribuzione litigiosa (sentenza 4A_382/2015 del 4 gennaio 2016 consid. 2.1) e non raggiunge quindi la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio;
che rimane quindi unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, la ricorrente non formulando alcuna censura concernente l'ammontare dell'onorario, delle spese e dell'IVA riconosciuti;
che la ricorrente pare invece lamentare di aver ricevuto dalla sua patrocinatrice una richiesta di pagamento, ritenuta ingiustificata, delle menzionate ripetibili;
che tale questione esula tuttavia dall'oggetto della decisione impugnata, consistente nello stabilire l'indennità dovuta dallo Stato al patrocinatore gratuito;
che inoltre la ricorrente nemmeno spende una parola per spiegare per quale ragione la deduzione delle ripetibili (e cioè delle spese di patrocinio da rifondere dalla controparte) dalla nota professionale in questione abbisognerebbe di una particolare motivazione nel giudizio impugnato;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che viste le particolarità del caso, segnatamente la situazione finanziaria della ricorrente, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie;
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alla ricorrente, al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'avv. B.________.
Losanna, 21 marzo 2019
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti