Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_92/2019
Sentenza del 10 aprile 2019
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Casella postale 4358, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 dicembre 2018 (35.2018.53).
Visto:
il ricorso presentato il 1° febbraio 2019 (timbro postale) contro il giudizio emesso il 17 dicembre 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 4 febbraio 2019 con cui il ricorrente è stato invitato a fornire un anticipo spese di fr. 800.- entro il 19 febbraio 2019,
il decreto dell'11 febbraio 2019 con cui, accogliendo la domanda del ricorrente, sono stati fissati quattro termini suppletori improrogabili per provvedere al versamento dell'anticipo spese di fr. 800.- in rate di fr. 200.- ciascuna, e più precisamente la prima rata da versare al più tardi il 28 febbraio 2019, la seconda rata il 29 marzo 2019, la terza rata il 30 aprile 2019, la quarta rata il 31 maggio 2019, avvertendolo inoltre come in caso di mancato pagamento tempestivo il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),
che se l'anticipo spese non è versato nemmeno nel termine suppletorio stabilito dal giudice dell'istruzione, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza, ossia del ricorso (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
che la prima rata è stata saldata allo sportello postale il 26 febbraio 2019,
che la seconda rata è stata saldata allo sportello postale il 1° aprile 2019,
che il pagamento della seconda rata è chiaramente tardivo (aspetto su cui il ricorrente era stato esplicitamente reso attento nel decreto dell'11 febbraio 2019),
che il ricorso pertanto è manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
che le spese giudiziarie, ridotte all'onere della causa, sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 10 aprile 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi