Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_302/2019
Sentenza dell'11 aprile 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Gaia Zgraggen,
studio legale Guglielmoni-Forni-Zucchetti,
opponente.
Oggetto
divorzio su azione di un coniuge,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2019 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2018.109/110).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Mediante decisione 28 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio tra A.________ e B.________, ha obbligato l'ex marito a versare all'ex moglie fr. 36'108.-- per contributi alimentari in favore dei figli e ripetibili non versati, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, ha affidato il figlio C.________ alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, non ha fissato diritti di visita, non ha previsto contributi alimentari e ha ammesso A.________ al beneficio dell'assistenza giudiziaria (invitando lo Stato del Cantone Ticino a versare al suo patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2'991.35).
Con sentenza 27 febbraio 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello presentato da A.________, annullando il dispositivo n. 6 della decisione pretorile (riguardante la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlio) e rinviando gli atti al Giudice di prime cure per nuovo giudizio al riguardo. La Corte cantonale ha rinunciato al prelievo di spese giudiziarie e ha quindi dichiarato senza oggetto la domanda di gratuito patrocinio di A.________.
2.
Mediante ricorso in materia civile 9 aprile 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, contestando l'importo dovuto alla moglie a titolo di contributi alimentari arretrati, il rinvio al Pretore per nuova decisione circa la disciplina del diritto di visita paterno (chiedendo di fissarlo a due ore a settimana) e la remunerazione del suo patrocinatore d'ufficio in prima istanza. Il ricorrente chiede anche (implicitamente) di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per la sede federale, osservando che dall'ottobre 2016 percepisce prestazioni assistenziali.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. La ricevibilità di un ricorso al Tribunale federale presuppone che questo sia diretto contro una decisione finale, ossia una decisione che pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Il ricorso è pure ammissibile contro una decisione parziale, ossia che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti ( art. 91 lett. a e b LTF ), così come contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugnate se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF ). Se il ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 LTF non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Secondo la giurisprudenza, la decisione relativa agli effetti accessori del divorzio è finale (art. 90 LTF) quando risolve definitivamente tutte le questioni che si pongono, senza alcun rinvio all'autorità precedente, ed è pregiudiziale o incidentale (art. 93 LTF) quando l'autorità di ricorso statuisce soltanto su una parte degli effetti accessori ancora litigiosi e rinvia la causa all'istanza precedente per nuova decisione sugli altri. In virtù del principio dell'unità della sentenza di divorzio (art. 283 cpv. 1 CPC), essa non può invece essere parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF (salvo nel caso dell'art 283 cpv. 2 CPC; v. DTF 134 III 426 consid. 1.2; sentenza 5A_498/2012 del 14 settembre 2012 consid. 1.2.1).
3.2. La sentenza qui impugnata non risolve definitivamente tutte le conseguenze accessorie del divorzio, siccome rinvia gli atti al Giudice di prime cure per nuovo giudizio in merito alla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlio, ed è quindi suscettiva di un ricorso
immediato al Tribunale federale unicamente alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF.
Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tali condizioni siano adempiute, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (v. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii).
Nel caso concreto il ricorrente, non avendo riconosciuto la natura del giudizio qui contestato, non si è pronunciato sulla questione. Il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma non è nemmeno manifestamente ravvisabile. Il gravame risulta pertanto di primo acchito inammissibile.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
In concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per cui la (implicita) domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente diviene in ogni modo priva di oggetto.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 aprile 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini