BGer 2C_354/2019 |
BGer 2C_354/2019 vom 16.04.2019 |
2C_354/2019 |
Sentenza del 16 aprile 2019 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Permesso di dimora UE/AELS,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2019
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dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.601).
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Fatti: |
A. Con sentenza dell'8 febbraio 2019 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile (non essendo stato versato, entro il termine impartito e prorogato tre volte, l'anticipo richiesto per le spese giudiziarie) il ricorso presentato il 17 dicembre 2018 da A.________, cittadino italiano, contro la risoluzione governativa del 21 novembre 2018 che confermava la decisione del 26 ottobre 2017 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che gli negava il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS.
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B. L'11 aprile 2019 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale si oppone al termine di partenza fissatogli dall'Ufficio della migrazione del Dipartimento delle istituzioni il 9 aprile 2019, contesta la decisione della Sezione della popolazione che gli rifiuta il permesso di dimora e domanda che venga esaminato il ricorso esperito in sede cantonale perché ora dispone di mezzi finanziari sufficienti.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).
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Erwägung 2 |
2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). L'art. 47 cpv. 1 LTF osserva che i termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati e l'art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.
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2.2. Come emerge dall'estratto "Track and Trace", cioè dal tracciamento degli invii della Posta svizzera, la sentenza emanata l'8 febbraio 2019 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo è stata intimata per raccomandata al qui ricorrente l'11 febbraio 2019 e ritirata allo sportello il 13 febbraio 2019. In applicazione dell'art. 100 cpv. 1 LTF il termine di ricorso, computato dal 14 febbraio 2019 (art. 44 cpv. 1 LTF), è venuto pertanto a scadere il 15 marzo 2019. Il presente gravame, datato 11 aprile 2019 e spedito il medesimo giorno, è pertanto manifestamente tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
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2.3. A titolo abbondanziale va rilevato che, anche se fosse stato presentato in tempo utile, il ricorso sarebbe in ogni caso stato dichiarato inammissibile, dato che il ricorrente non dimostra in che la decisione querelata sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto l'autorità precedente a rendere il giudizio impugnato. Allo stesso modo un ricorso contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; cfr. DTF 125 V 335 consid. 1b pag. 336 seg. e DTF 118 Ib 134 consid. 2 pag. 135 seg.). Infine, va osservato che nella misura in cui il ricorrente sembra volere ottenere una restituzione in intero contro il lasso dei termini per il gravame esperito in sede cantonale (art. 15 LPAmm; RL/TI 165.100), tale domanda avrebbe dovuto essere formulata dinanzi all'istanza precedente (sentenza 2C_1043/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.3 e 2.4 e riferimenti).
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2.4. In quanto il ricorrente impugna anche il termine di partenza fissatogli il 9 aprile 2019 dall'Ufficio della migrazione, la questione esula dall'oggetto del litigio, limitato alla decisione d'inammissibilità emanata dalla Corte cantonale, e sfugge ad un esame di merito (DTF 142 I 155 consid. 4.4.2 pag. 156 e rinvii).
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Erwägung 3 |
3.1. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- viene posta a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
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Losanna, 16 aprile 2019
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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