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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_198/2019
Sentenza del 26 aprile 2019
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
patrocinato dall'avv. Giuseppe Pedone,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 4 febbraio 2019 (C-1921/2017).
Visto:
la decisione resa il 24 febbraio 2017 dall'UAIE, che ha escluso un diritto a una rendita di invalidità per A.________,
il giudizio del 4 febbraio 2019 emesso dal Tribunale amministrativo federale con cui è stato respinto il ricorso di A.________ contro la decisione amministrativa,
il ricorso al Tribunale federale presentato il 12 marzo 2019 (timbro postale),
considerando:
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
che in tale contesto non è possibile limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura dinanzi al giudice di grado precedente, ma il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.),
che in altre parole occorre dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti, ossia insostenibili (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti; 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),
che il Tribunale amministrativo federale, dopo aver esposto il contenuto del fascicolo (giudizio impugnato, consid. 11-12), ha spiegato diffusamente per quali ragioni non si poteva dar credito alle risultanze presentate dal ricorrente di natura fisica e somatica (consid. 15) e di natura psichica (consid. 16), negando conseguentemente la necessità di allestire una perizia giudiziaria (consid. 17),
che, usando per altro più volte impropriamente il termine di "appello", il ricorrente si limita a ridiscutere liberamente i fatti accertati dalla Corte federale di primo grado, senza nemmeno tentare di sostenere la manifesta inesattezza nell'apprezzamento dei fatti,
che in altre parole non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse dinanzi a un giudice di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella del Tribunale amministrativo federale, bensì occorre spiegare, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 8C_22/2018 del 27 marzo 2018 consid. 3),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 26 aprile 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
Il Cancelliere: Bernasconi