BGer 9F_17/2018 vom 29.04.2019
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9F_17/2018
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Sentenza del 29 aprile 2019
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Pfiffner, Presidente,
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Meyer, Moser-Szeless,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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istante,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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controparte.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (revisione),
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 21 novembre 2018 (9C_719/2018).
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Visto:
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il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 10 settembre 2018, che ha dichiarato irricevibile il ricorso cantonale per denegata/ritardata giustizia, rispettivamente l'istanza "astensione spontanea/ricusazione" nei confronti del giudice di appello Raffaele Guffi,
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la sentenza 9C_719/2018 del 21 novembre 2018 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico del 17 ottobre 2018 di A.________ contro il giudizio cantonale,
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lo scritto del 20 dicembre 2018 (timbro postale) con cui A.________ chiede la revisione della sentenza 9C_719/2018, invocando l'art. 121 lett. c e d LTF,
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il decreto del 9 gennaio 2019 con cui il Tribunale federale ha assegnato un primo termine per versare un anticipo spese di fr. 800.-,
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lo scritto del 16 gennaio 2019 (timbro postale)
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il decreto del 1° febbraio 2019 con il quale è stato impartito a A.________ un termine suppletorio e improrogabile, scadente il 12 febbraio 2019, per il pagamento dell'anticipo spese,
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gli scritti di A.________ inviati il 7 e il 12 febbraio 2019,
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considerando:
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che la cancelliera Cometta Rizzi non fa parte della Corte giudicante e quindi la domanda di ricusazione nei suoi confronti è priva d'oggetto,
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che per il resto, come noto al ricorrente, le generiche critiche appellatorie di ricusazione di cancellieri e giudici del Tribunale federale, di quelli della Corte cantonale nonché di membri di altre autorità, come pure la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro a lui note, sono inammissibili (cfr. da ultimo sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019),
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che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),
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che se l'anticipo spese non è versato nemmeno nel termine suppletorio stabilito dal giudice dell'istruzione, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza, ossia della domanda di revisione (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
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che ad ogni modo, difendendo il ricorrente il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, i quali devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF; sentenza 8C_770/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 2 con riferimento),
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che la domanda di revisione è pertanto manifestamente inammissibile,
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che in simili evenienze si può procedere senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF),
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che le spese giudiziarie, commisurate all'onere occasionato, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
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che da marzo 2017 l'istante ha avviato più di 60 procedure dinanzi al Tribunale federale, le quali si sono rivelate per lo più manifestamente inammissibili o infondate,
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che tale comportamento ha causato più di fr. 12'000.- solo di spese giudiziarie del Tribunale federale, rimaste ad oggi impagate,
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che il Tribunale federale, se dovesse perdurare con questa condotta processuale, si riserva di archiviare senza risposta ulteriori scritti relativi alla presente o ad altre procedure (art. 42 cpv. 7 LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1. Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di ricusazione è inammissibile.
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2. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico dell'istante.
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4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 29 aprile 2019
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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Il Cancelliere: Bernasconi
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