BGer 5A_595/2018 |
BGer 5A_595/2018 vom 15.05.2019 |
5A_595/2018 |
Sentenza del 15 maggio 2019 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Herrmann, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dalle avv. Carla Zucchetti e Gaia Zgraggen,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari,
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opponente.
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Oggetto
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protezione dell'unione coniugale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 giugno 2018 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (11.2016.132).
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Fatti: |
A. |
A.a. A.________ e B.________ si sono sposati nel 2008, hanno avuto i due figli C.________ e D.________ e vivono separati dal giugno 2013.
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A.b. In data 14 maggio 2014 B.________ ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, postulando - per quanto qui ancora attuale - il versamento di contributi per sé e per i figli retroattivamente dal 1° giugno 2013. A.________ ha offerto contributi ridotti rispetto alle richieste della moglie, chiedendo nel contempo di poter dedurre dai contributi quanto egli aveva corrisposto direttamente per le necessità della famiglia e di ottenere la restituzione di fr. 39'840.-- a titolo di importi pagati in eccesso dal 1° giugno 2013 al 31 luglio 2014; nel proprio memoriale conclusivo, egli ha ulteriormente ridotto gli importi offerti e aumentato a fr. 146'108.-- quello di cui chiede la restituzione per contributi pagati in esubero dal 1° giugno 2013 al 9 agosto 2016.
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A.c. Nel proprio giudizio del 23 novembre 2016, il Pretore ha dapprima fissato i contributi dovuti da A.________ a moglie e figli a partire dal 1° giugno 2013, per poi precisare, in una separata cifra del dispositivo, quanto A.________ dovesse ancora versare tenuto conto di quanto già pagato in eccesso.
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B. A.________ è insorto in appello con scritto 5 dicembre 2016, chiedendo la riduzione del contributo alla moglie (conclusione n. 2), la liberazione da ogni obbligo contributivo fino al 31 luglio 2016 alla luce dei pagamenti da lui già effettuati (conclusione n. 3) e la restituzione di fr. 12'943.60 oltre interessi per contributi alimentari versati in eccesso (conclusione n. 4).
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In parziale accoglimento del gravame, con sentenza 12 giugno 2018 il Tribunale di appello ha ridotto i contributi dovuti alla moglie e ha dichiarato inammissibile, per carenza di competenza, la conclusione di A.________ volta ad ottenere la condanna della moglie al rimborso di contributi alimentari versati in eccesso.
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C. A.________ (di seguito: ricorrente) ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia civile 13 luglio 2018, postulando l'annullamento della sentenza cantonale ed il rinvio della causa all'istanza precedente affinché "decida ai sensi dei considerandi in merito alla richiesta formulata al petitum n. 3 dell'atto di appello".
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Con risposta 15 gennaio 2019, B.________ (di seguito: opponente) chiede la reiezione del ricorso nella misura della sua ricevibilità. Il Tribunale di appello ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nella decisione impugnata.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid. 2) di natura pecuniaria (atteso che la vertenza concerne contributi di mantenimento) il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 393 consid. 2), le relative obiezioni dell'opponente rivelandosi manifestamente infondate, come si vedrà più avanti (
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1.2. Le decisioni in materia di misure a tutela dell'unione coniugale sono considerate decisioni cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.2), motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali.
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Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DT F 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).
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Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).
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Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella conte stata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvio). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
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Erwägung 2 |
2.1. Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è un rimedio di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve anche in linea di principio formulare delle conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3 con rinvii).
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Per costante giurisprudenza, tuttavia, quando l'autorità precedente non è entrata in materia e non ha esaminato la causa nel merito, il Tribunale federale non pronuncia una sentenza riformatoria, bensì rinvia l'incarto all'istanza precedente per nuovo giudizio (DTF 138 III 46 consid. 1.2; da ultimo sentenze 5A_88/2017 del 25 settembre 2017 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 143 III 473; 5A_84/2018 dell'8 novembre 2018 consid. 1.3; 5A_820/2018 del 17 gennaio 2019 consid. 2.5.1; JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3aed. 2018, n. 15 ad art. 107 LTF).
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2.2. Il ricorrente si accontenta di una conclusione cassatoria, nel presente caso adeguata, poiché oggetto del gravame è unicamente la mancata trattazione nel merito del proprio
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3. Controversa è la competenza del giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale per operare una compensazione fra i contributi stabiliti a titolo retroattivo e gli importi già versati dal debitore. Incontestata è per contro rimasta la riduzione del contributo alimentare dovuto alla moglie.
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3.1. Mentre il Pretore in prima istanza ha in un primo tempo calcolato il contributo "lordo" dovuto alla moglie e ai figli, per poi in un ulteriore punto del dispositivo determinare quanto il ricorrente dovesse ancora versare loro stanti i pagamenti già eseguiti, il Tribunale di appello si è limitato al primo passo, ovvero alla determinazione dei contributi, senza in alcun modo prendere in considerazione eventuali versamenti operati spontaneamente dal ricorrente in favore dei familiari. Esso ha motivato la propria decisione con l'impossibilità, per il giudice delle misure provvisionali ed in particolare del giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale, di imporre in via definitiva il pagamento di una somma di denaro. Eventuali controversie legate al versamento di una determinata somma a titolo di arretrato alimentare o alla restituzione di alimenti versati in esubero andrebbero giudicate dal giudice ordinario in procedura ordinaria (o semplificata), per la quale il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale - che statuisce con rito meramente sommario (art. 271 lett. a CPC [RS 272]) - non avrebbe la competenza
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3.2. Il ricorrente considera che il giudizio impugnato si fonda su un'applicazione arbitraria degli art. 176 e 173 cpv. 3 CC, nonché 90 e 59 CPC. Esso configurerebbe inoltre una
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Erwägung 3.3 |
3.3.1. Secondo la dottrina, nell'ambito della fissazione dei contributi dovuti retroattivamente in pendenza di matrimonio (art. 173 CC) o per l'organizzazione della vita separata (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), il giudice preposto a tale calcolo deve effettivamente tener conto degli importi che il debitore ha già versato (v. gli autori citati alla DTF 135 III 315 consid. 2.4; nonché ROLF VETTERLI, in FammKommentar Scheidung, vol. I, 3aed. 2017, n. 46 ad art. 176 CC; ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6aed. 2018, n. 11 ad art. 173 CC). La giurisprudenza applica regolarmente questo principio, senza sentire il bisogno di enunciarlo esplicitamente (v. ad es. sentenze 5A_463/2014 dell'8 dicembre 2014 consid. 4; 5A_75/2018 del 18 dicembre 2018 consid. 1.2). Tant'è che, come rileva giustamente il ricorrente, la giurisprudenza ha potuto trarre dal principio suesposto che la decisione del giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale che condanna al versamento di contributi di mantenimento retroattivi, riservando però i contributi già pagati, può costituire titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 LEF) unicamente quando essa permette di determinare in modo preciso - se del caso consultando la motivazione e documenti ai quali il giudice rimanda - l'importo da dedurre poiché già prestato (DTF 135 III 315 consid. 2.4); se una tale decisione fosse riconosciuta quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'integralità dei contributi di mantenimento retroattivi, il debitore non potrebbe eccepire la compensazione con prestazioni fornite
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3.3.2. Diverso può per contro essere il discorso qualora il debitore alimentare non si limiti a chiedere al giudice di tenere in considerazione
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3.3.3. Nel caso concreto, il Tribunale di appello ha pertanto effettivamente trattato secondo la stessa regola due fattispecie invece ben distinte. In particolare, decidendo come ha fatto, esso ha arbitrariamente dichiarato irricevibile la conclusione di appello n. 3 del ricorrente. La conclusione di appello n. 4, da quest'ultimo lasciata cadere in sede di ricorso in materia civile (
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Le obiezioni dell'opponente sono prive di sostanza: da un lato, è evidentemente contrario agli atti affermare che il ricorrente abbia in appello unicamente chiesto la condanna della moglie al pagamento della somma di fr. 12'943.60 per contributi alimentari versati in eccesso; dall'altro, l'asserita integrazione di tale pretesa nel petitum della causa di divorzio promossa dal ricorrente avanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord configura un inammissibile novum (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid. 3).
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4. In accoglimento del ricorso, la cifra n. I/5 del dispositivo della sentenza impugnata va pertanto annullata e la causa va rinviata al Tribunale di appello affinché decida in merito alla conclusione di appello n. 3 del ricorrente (ricordato che l'ammontare "lordo" dei contributi alimentari per moglie e figli non è più litigioso). Ciò potrebbe influire sulla ripartizione delle spese processuali di prima istanza e delle spese processuali e ripetibili di seconda istanza, per cui la sentenza impugnata va annullata anche con riferimento alla stessa (cifre n. I/6 e n. II del dispositivo).
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Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF), che va inoltre condannata al versamento di congrue ripetibili per la procedura federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è accolto ed i dispositivi n. I/5, n. I/6 e n. II della sentenza impugnata sono annullati. La causa è rinviata al Tribunale di appello per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 maggio 2019
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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