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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_640/2019, 6B_641/2019, 6B_642/2019, 6B_643/2019, 6B_644/2019, 6B_645/2019
Sentenza del 29 maggio 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
6B_640/2019
Decreto di non luogo a procedere,
6B_641/2019
Decreto di non luogo a procedere (negligenza),
6B_642/2019
Decreto di non luogo a procedere (calunnia, diffamazione e ingiuria),
6B_643/2019, 6B_644/2019
Decreto di abbandono (coazione),
6B_645/2019
Decreto di abbandono (lesioni personali, falsità in documenti),
ricorsi contro le sentenze emanate il 23 aprile 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarti n. 60.2019.76, 77, 78, 79, 80, 81).
Considerando:
che A.________ ha presentato il 7 ottobre 2016, il 31 maggio 2017, il 7 settembre 2017, il 16 marzo 2018, il 22 ottobre 2018 e il 29 gennaio 2019, sei denunce penali al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di diverse persone per varie ipotesi di reato;
che, con sei distinte decisioni del 7 marzo 2019, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, rispettivamente l'abbandono dei procedimenti penali, non ravvisando gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati;
che, contro i decreti di non luogo a procedere e di abbandono, il denunciante ha presentato sei reclami alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, siccome gli allegati non adempivano i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 cpv. 1 CPP, il 29 marzo 2019 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarli;
ch'egli ha in seguito nuovamente inviato alla Corte cantonale i medesimi testi;
che con sei distinte sentenze del 23 aprile 2019 la CRP ha dichiarato irricevibili i reclami, siccome non adempivano i requisiti di motivazione e di forma dell'art. 385 CPP;
che A.________ impugna queste sentenze con separati ricorsi del 27 maggio 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullare le decisioni del Ministero pubblico e di rinviargli gli incarti per la continuazione dei procedimenti penali;
che non sono state chieste osservazioni sui ricorsi;
che sia i considerandi delle sentenze impugnate sia il contenuto delle impugnative sono analoghi, sicché si giustifica di trattare i ricorsi congiuntamente, in un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare i suoi reclami nel merito;
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità dei reclami per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione dei reclami e rifiutandosi di entrare nel merito degli stessi;
che, in questa sede, il ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
ch'egli contesta infatti essenzialmente i decreti emanati dal Ministero pubblico, ciò che è tuttavia inammissibile anche per il fatto che soltanto la sentenza dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto d'impugnativa dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF);
che pertanto i ricorsi, non motivati in modo sufficiente, possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che l'emanazione del presente giudizio rende prive di oggetto le domande di effetto sospensivo, semplicemente accennate dal ricorrente nei titoli dei gravami;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Le cause 6B_640/2019, 6B_641/2019, 6B_642/2019, 6B_643/2019, 6B_644/2019 e 6B_645/2019 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono inammissibili.
3.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 maggio 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni