BGer 9C_307/2019 vom 29.05.2019
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9C_307/2019
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Sentenza del 29 maggio 2019
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Pfiffner, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, Bundesplatz 15, 6003 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 marzo 2019 (36.2018.72).
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Visto:
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il ricorso presentato il 13 maggio 2019 (timbro postale) contro il giudizio del 18 marzo 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando:
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che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
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che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
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che una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 44 cpv. 2 LTF),
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che il primo tentativo di consegna infruttuoso dell'invio contenente la pronuncia cantonale è avvenuto venerdì 22 marzo 2019 alle ore 10.28 e il plico è stato infine ritirato allo sportello postale dalla ricorrente martedì 26 marzo 2019 alle ore 17.11 (si veda estratto Track & Trace),
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che i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (art. 45 cpv. 1 lett. a LTF), Pasqua caduta quest'anno il 21 aprile 2019,
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che il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale è iniziato pertanto a decorrere mercoledì 27 marzo 2019 ed è scaduto venerdì 10 maggio 2019,
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che contrariamente a quanto riferito dalla ricorrente il 30° giorno computabile non è sabato 11 maggio 2019, ma venerdì 10 maggio 2019 e che di conseguenza non ha luogo alcun riporto del termine al lunedì successivo,
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che il ricorso consegnato alla Posta Svizzera lunedì 13 maggio 2019 alle ore 17.29 è tardivo,
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che peraltro la ricorrente giustamente non pretende come l'ultimo giorno del termine fosse un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale (cfr. la legge ticinese del 15 dicembre 2009 concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino; RL 843.200),
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che in ogni caso la ricorrente nemmeno fa valere un motivo di restituzione del termine (art. 50 cpv. 1 LTF),
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
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che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che la domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 29 maggio 2019
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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Il Cancelliere: Bernasconi
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