BGer 2C_241/2019 |
BGer 2C_241/2019 vom 03.06.2019 |
2C_241/2019 |
Sentenza del 3 giugno 2019 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Zünd, Donzallaz,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento |
A.A.________,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Imposta cantonale e imposta federale diretta 2009,
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ricorso contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2019 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino (80.2018.98, 99, 104, 105).
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Fatti: |
A. Nel dicembre 2010, i coniugi A.A.________ e B.A.________ hanno restituito all'Ufficio di tassazione di X.________ (TI) il modulo per la dichiarazione d'imposta 2009 non compilato, accludendo una copia della dichiarazione presentata alle autorità fiscali del Canton Soletta, da cui risultava che i contribuenti avevano il domicilio fiscale a Y.________ (SO).
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Con decisioni dell'11 maggio 2017 e del 5 marzo 2018, in accoglimento di due reclami di A.A.________ e B.A.________, il fisco solettese ha constatato che nei periodi fiscali 2007, 2008 e 2009 essi erano assoggettati, per appartenenza personale, nel Cantone Ticino. Preso atto del fatto che il fisco solettese considerava che per i periodi fiscali 2007, 2008 e 2009 A.A.________ e B.A.________ andavano imposti in via principale nel Cantone Ticino, mentre dal 2010 risultavano separati, con mantenimento del domicilio al sud delle Alpi da parte del marito e spostamento del domicilio fiscale nel Canton Soletta da parte della moglie, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha allora informato in tal senso anche l'Ufficio di tassazione di X.________ (TI), invitandolo a procedere agli accertamenti ancora necessari.
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B. Con decisione del 19 dicembre 2017, relativa al periodo fiscale 2009, il fisco ticinese ha accertato un reddito imponibile di fr. 134'700.-- per l'imposta cantonale, di fr. 165'600.-- per l'imposta federale diretta e una sostanza di fr. 0.--. La tassazione è stata trasmessa anche a B.A.________ " (...) quale coniuge del signor A.A.________, solidalmente responsabile per i dovuti d'imposta".
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Pronunciandosi su reclamo il 2 maggio 2018, le autorità fiscali si sono quindi riconfermate nelle loro conclusioni. In particolare, in tale contesto: da un lato, hanno precisato che il fisco solettese aveva stabilito che nel 2009 i coniugi A.________ erano illimitatamente imponibili nel Cantone Ticino; d'altro lato, hanno respinto la censura relativa alla prescrizione del diritto di tassare, indicando che: (a) per giurisprudenza, anche la semplice richiesta di documentazione rientra tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione; (b) nel caso concreto, lo scritto del 30 giugno 2014 della Divisione delle contribuzioni, del quale era stata confermata la ricezione, era atto ad interrompere la prescrizione, prorogandola di ulteriori 5 anni. Adita con impugnative separate sia da A.A.________ che da B.A.________, la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino le ha respinte entrambe, pronunciandosi al riguardo con sentenza del 4 febbraio 2019.
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C. Con ricorso del 7 marzo 2019, A.A.________ ha impugnato questo giudizio davanti al Tribunale federale.
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Chiamati ad esprimersi, la Corte cantonale e il fisco ticinese hanno domandato la conferma della querelata sentenza.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. L'impugnativa è stata scritta in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non vengono però fatte valere ragioni per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. Questa sentenza è quindi redatta nella lingua del querelato giudizio, cioè in italiano.
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1.2. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dal destinatario del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; sentenze 2C_609/2015 del 5 novembre 2015 consid. 1 e 2C_924/2014 del 12 maggio 2015 consid. 1).
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Erwägung 2 |
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate in modo circostanziato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
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2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento va dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
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2.3. Come indicato anche nel seguito, le critiche formulate rispettano solo in parte i requisiti indicati. Nella misura in cui li disattendono, esse sfuggono a un esame del Tribunale federale.
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3. Come detto, chiamata ad esprimersi sulla fattispecie la Camera di diritto tributario ha avallato l'agire del fisco ticinese. Preso atto del fatto che sia A.A.________ che B.A.________ facevano valere la prescrizione del diritto di tassare, i Giudici ticinesi hanno spiegato che così non era, rilevando che l'argomentazione rasentava la temerarietà. Essi hanno poi constatato che i contribuenti non erano riusciti a comprovare una loro separazione di fatto nel 2009, venendo meno all'onere della prova che loro incombeva in tale contesto, e che la decisione di procedere a una tassazione congiunta andava quindi tutelata. Sempre al pari del fisco, hanno infine confermato che, in relazione al periodo fiscale in questione, il marito non aveva diritto a nessuna deduzione per spese di trasporto.
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I. Imposta federale diretta
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4. In un primo capitolo della sua impugnativa, intitolato "willkürliche Beweiswürdigung bezüglich Verjährung Urteil 1.1.3-1.8", il ricorrente in realtà non denuncia un apprezzamento arbitrario delle prove, quanto piuttosto una violazione del suo diritto di essere sentito.
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In questo ambito, si lamenta in particolare del fatto che, a differenza di quanto da lui richiesto in replica, non gli sarebbero state inviate le copie delle "prove" prodotte dall'ufficio di tassazione con la risposta al ricorso davanti all'istanza precedente e che non sarebbe stato dato riscontro alla sua domanda di ottenimento di una proroga per esprimersi nuovamente sulla fattispecie.
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4.1. In forza dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni sottoposte al tribunale e di determinarsi su di esse, a prescindere dal fatto che contengano o no elementi di fatto o diritto nuovi e siano atte a influenzare il giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire o no della possibilità di prendere posizione; questa decisione non spetta al giudice (DTF 139 I 189 consid. 3.2 pag. 191; 135 V 465 consid. 4.3.2 pag. 469). Per quanto riguarda l'esame degli atti, l'estensione di tale diritto risulta in primo luogo dalla legge (art. 114 LIFD; DTF 144 II 427 consid. 3.1.1 pag. 435; sentenza 2C_301/2009 del 15 ottobre 2009 consid. 2.2).
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In base alla giurisprudenza, il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni o prove sottoposte al tribunale e di determinarsi su di esse è dato anche quando un atto è notificato solo per conoscenza, senza che sia nel contempo assegnato un termine per replicare o prendere posizione. Ci si deve tuttavia aspettare che la parte che intende esprimersi lo faccia, o chieda perlomeno che le sia assegnato un termine per farlo, senza indugi, altrimenti si ritiene che vi abbia rinunciato. La prassi del Tribunale federale considera che la rinuncia non possa essere presunta prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione (sentenza 2D_66/2014 del 2 luglio 2015 consid. 5 con ulteriori rinvii).
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4.2. Ora, facendo riferimento alla giurisprudenza citata, la Corte cantonale fa notare nelle osservazioni al ricorso che l'insorgente ha reagito all'intimazione della risposta del fisco ben dopo il termine di 10 giorni indicato dalla giurisprudenza. Il contribuente ha infatti contestato i contenuti di detto allegato, che ha ricevuto il 5 luglio 2018, solo il 17 agosto successivo. Visto che i Giudici gli hanno poi assegnato un termine per presentare una replica e che la stessa è stata presentata il 3 settembre successivo, la questione della tardività delle sue richieste non va però approfondita.
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Nella misura in cui si lamenta del fatto che non gli sarebbero state inviate le copie delle "prove" prodotte dall'ufficio di tassazione con la risposta al ricorso davanti all'istanza precedente e che non sarebbe stata data risposta alla sua domanda di ottenimento di una proroga per esprimersi nuovamente sulla fattispecie va invece rilevato che la violazione del diritto di essere sentiti non è in realtà data. In effetti, non spettava alla Corte cantonale inviargli tutti gli atti citati nella risposta del fisco, ma al ricorrente medesimo di andare a visionarli (sentenze 2C_181/2019 dell'11 marzo 2019 consid.2.2.4; 2C_301/2009 del 15 ottobre 2009 consid. 2.2; 2A.706/2004 dell'8 luglio 2005 consid. 3.2.2). Sempre in questo contesto va poi aggiunto che se è vero che con la sua lettera del 3 settembre 2018 il contribuente non ha sortito più nessuna reazione specifica da parte dell'istanza precedente, altrettanto vero è che il giudizio impugnato è stato resto solo il 4 febbraio 2019 e che l'insorgente non ha quindi più intrapreso nulla per dei mesi, di modo che ogni sua lamentala appare oggi tardiva rispettivamente abusiva.
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5. In un secondo capitolo della sua impugnativa, intitolato "Verjährung", il ricorrente sostiene invece che lo scritto del 30 giugno 2014, il cui testo è riportato anche nella querelata sentenza, non abbia interrotto la prescrizione siccome "damit wurde keine Untersuchungshandlung eröffnet" e che il diritto di tassare non sia più dato.
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5.1. Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD); tuttavia, un nuovo termine decorre con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD). In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, ogni misura dell'autorità tendente alla fissazione della pretesa fiscale e portata a conoscenza del contribuente, così come semplici lettere o ingiunzioni, sono di per sé atte a interrompere il termine di prescrizione e a farne decorrere uno nuovo (DTF 139 I 64 consid. 3.3 pag. 68 e 137 I 273 consid. 3.4.3 pag. 281; sentenze 2C_810/2017 del 16 agosto 2018 consid. 4.1 e 2C_1098/2014 del 1° dicembre 2015 consid. 5.1). Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD).
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5.2. Nel caso in esame, che concerne il periodo fiscale 2009, il termine di 15 anni previsto dall'art. 120 cpv. 4 LIFD non è evidentemente ancora raggiunto. A differenza di quanto sostenuto nel gravame, senza per altro procedere a un reale confronto con le argomentazioni addotte dai Giudici ticinesi, decorso non è però nemmeno il termine di 5 anni di cui all'art. 120 cpv. 1 LIFD. Come correttamente indicato da questi ultimi, questo termine è stato infatti interrotto con l'invio della lettera del 30 giugno 2014, con cui il fisco ticinese indicava - col preciso intento di evitare la prescrizione (cfr. la dicitura "siccome con la dichiarazione 2009 entra in considerazione la scadenza quinquennale alla fine di quest'anno") - di non intendere rinunciare a nessuna delle sue prerogative, ma di voler attendere a procedere alla tassazione fino all'evasione del reclamo interposto davanti alle autorità solettesi. Anche la seconda critica del ricorrente va di conseguenza respinta.
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II. Imposte cantonali
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6. Il quadro legale delineato dall'art. 120 cpv. 1, 3 e dall'art. 114 LIFD corrisponde a quello previsto dall'art. 193 cpv. 1, 4 e dall'art. 187 LT/TI, ragione per la quale, anche per l'imposta cantonale può essere fatto rinvio a quanto osservato in materia di imposta federale diretta. Nel contempo, differente conclusione non si giustifica evidentemente nemmeno in relazione alle censure di natura puramente costituzionale (art. 9 e 29 Cost.). Il ricorso interposto - con cui vengono in ogni caso formulate critiche e conclusioni valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali - va così respinto anche con riferimento alle imposte cantonali.
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III. spese e ripetibili
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7. Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Con riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto.
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2. Con riferimento all'imposta cantonale, il ricorso è respinto.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 3 giugno 2019
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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