BGer 6B_646/2019
 
BGer 6B_646/2019 vom 03.06.2019
 
6B_646/2019
 
Sentenza del 3 giugno 2019
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Tentato assassinio plurimo,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (17.2018.120+139+146+147).
 
Considerando:
che, con sentenza del 22 marzo 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole, oltre che di incendio intenzionale e di contravvenzione alla legge federale sulle armi, di tentato assassinio plurimo, di rappresentazione di atti di cruda violenza e di pornografia;
che l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di otto anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento di una multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa essa sarà sostituita con una pena detentiva di cinque giorni;
che la Corte cantonale ha inoltre ordinato nei suoi confronti un trattamento stazionario giusta l'art. 59 cpv. 3 CP;
ch'essa ha quindi disposto la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per permettere di eseguire il trattamento stazionario;
che, contro questa sentenza, A.________ presenta un ricorso del 23 maggio 2019 al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;
ch'egli lamenta generiche manchevolezze e una pretesa iniquità del procedimento penale, ma non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza dell'ultima istanza cantonale, spiegando per quali ragioni violerebbero il diritto;
ch'egli non si esprime in particolare sulle imputazioni oggetto di condanna e non contesta con una motivazione specifica la pena inflittagli e la misura ordinata nei suoi confronti;
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 3 giugno 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni