BGer 8C_350/2019
 
BGer 8C_350/2019 vom 06.06.2019
 
8C_350/2019
 
Sentenza del 6 giugno 2019
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 aprile 2019 (42.2019.8).
 
Visto:
il giudizio del 17 aprile 2019 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui ha respinto il ricorso di A.________, nato nel 1987 e a carico di prestazioni assistenziali da giugno 2015 a settembre 2018, relativo al rifiuto di concedere ulteriori prestazioni,
il ricorso del 27 maggio 2019 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
 
considerando:
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
che il diritto dell'assistenza sociale, prescindendo dalla legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e da alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.7-2.9) fra l'altro come il ricorrente non potesse beneficiare di una seconda formazione a carico della pubblica assistenza sia per i titoli di studio e l'esperienza conseguiti sia per la durata della formazione di ingegneria elettronica, non di breve durata come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione,
che il ricorrente si limita a persistere nelle sue conclusioni, esprimendo la sua visione delle cose, senza sostenere alcun arbitrio,
che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale,
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 6 giugno 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi