BGer 8C_350/2019 |
BGer 8C_350/2019 vom 06.06.2019 |
8C_350/2019 |
Sentenza del 6 giugno 2019 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 aprile 2019 (42.2019.8).
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Visto: |
il giudizio del 17 aprile 2019 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui ha respinto il ricorso di A.________, nato nel 1987 e a carico di prestazioni assistenziali da giugno 2015 a settembre 2018, relativo al rifiuto di concedere ulteriori prestazioni,
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il ricorso del 27 maggio 2019 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
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considerando: |
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
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che il diritto dell'assistenza sociale, prescindendo dalla legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e da alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
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che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
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che il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.7-2.9) fra l'altro come il ricorrente non potesse beneficiare di una seconda formazione a carico della pubblica assistenza sia per i titoli di studio e l'esperienza conseguiti sia per la durata della formazione di ingegneria elettronica, non di breve durata come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione,
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che il ricorrente si limita a persistere nelle sue conclusioni, esprimendo la sua visione delle cose, senza sostenere alcun arbitrio,
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che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale,
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 6 giugno 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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