Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_382/2019
Sentenza del 6 giugno 2019
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 aprile 2019 (42.2018.48-49).
Visto:
il giudizio del 29 aprile 2019 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui ha respinto i ricorsi di A.________, nata nel 1968 e a carico di prestazioni assistenziali dal 2011, relativi al diniego dell'assunzione di alcune spese,
il ricorso del 31 maggio 2019 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
considerando:
che, come già noto alla ricorrente (sentenza 8C_139/2019 del 5 marzo 2019), il diritto dell'assistenza sociale è retto dal diritto cantonale,
che la violazione del diritto cantonale può essere rivista solo nella ristretta ottica dell'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato in maniera dettagliata, ricordando peraltro i motivi specifici per derogare ai massimi legali (giudizio cantonale, consid. 2.6), le ragioni per cui tali spese non potessero essere accollate alla pubblica assistenza,
che il ricorso si riduce a elencare in tre frasi le contestazioni dell'interessata, senza confrontarsi in alcun modo con il giudizio impugnato,
che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile ed è deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde in via eccezionale e per l'ultima volta dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 6 giugno 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi