Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_527/2019
Sentenza del 14 giugno 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
contro
Commissione di disciplina notarile.
Oggetto
Revisione dei dispositivi delle decisioni del 30 maggio 2016,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 aprile 2019
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.187).
Fatti:
A.
Il 30 maggio 2016 la Commissione di disciplina notarile del Cantone Ticino ha informato A.A.________ e la moglie B.A.________ che non dava seguito alla segnalazione presentata l'11 gennaio 2016 contro l'operato di due notai e che non intimava loro la motivazione di dettaglio dato che, per prassi costante, il denunciante non aveva qualità di parte.
Il 25 marzo 2019 la citata Commissione ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione inoltrata il 30 gennaio 2019 da A.A.________ e B.A.________ contro i dispositivi delle decisioni del 30 maggio 2016.
B.
Adito in tempo utile da A.A.________ e B.A.________ il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame con sentenza del 30 aprile 2019. Dichiarati senza oggetto ogni richiesta, critica e/o invito di astensione rivolti a metà dei giudici del Tribunale cantonale amministrativo (non avendo gli stessi preso parte al giudizio) e dopo avere precisato che i rimproveri sollevati contro l'operato e le pronunce di altre autorità esulavano dalla vertenza, la Giudice unica ha osservato che, in mancanza di specifici e sostanziati motivi di ricusazione, le critiche formulate contro il presidente della Commissione di disciplina notarile erano infondate. Ha poi ricordato che il denunciante, il quale non fruiva per prassi della qualità di parte, non era legittimato a presentare un rimedio ordinario e, quindi, ancora meno un rimedio straordinario quale la revisione. Ciò tanto più che la revisione era proponibile unicamente contro decisioni cresciute in giudicato rese da un'autorità di ricorso, ciò che non era la Commissione di disciplina notarile. Infine ha aggiunto che si sarebbe giunto al medesimo risultato anche se la domanda fosse stata trattata come istanza di riesame.
C.
Il 6 giugno 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato un ricorso al Tribunale federale contro quest'ultima sentenza, chiedendone l'annullamento.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).
1.2. Il ricorso non è firmato in originale dai ricorrenti, contravvenendo in tal modo alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. In concreto non occorre tuttavia fissare loro un termine, con la comminatoria dell'inammissibilità dell'impugnativa in caso di mancato ossequio (art. 42 cpv. 5 LTF), per sanare il vizio constatato, dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.
1.3. Come già ripetuto più volte ai ricorrenti (vedasi sentenza 2C_394/2019 del 15 maggio 2019 consid. 1.2 con rinvii), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii). La relativa richiesta va disattesa.
1.4. La presente causa è di competenza della II Corte di diritto pubblico (art. 30 cpv. 1 lett. c n. 21 RTF [RS 173.110.131]). La domanda di astensione rispettivamente di ricusazione formulata nei confronti del Presidente e dei giudici della I Corte di diritto pubblico è quindi senza oggetto (senza che occorra ancora pronunciarsi sulla sua più che dubbia ammissibilità, vedasi al riguardo sentenza 2C_394/2019 citata, consid. 1.3). Lo è ugualmente in quanto rivolta contro i cancellieri C.________ e D.________, i quali non intervengono nel giudizio odierno.
1.5. I ricorrenti criticano a lungo il modo di agire del Tribunale federale, anche in altre vertenze, del Consiglio di Stato e del Tribunale d'appello, di cui avrebbero chiesto, per ora senza esito, la ricusa straordinaria, nonché di diverse altre autorità, tra cui la Commissione di disciplina notarile e la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Sennonché tali aspetti esulano dall'oggetto del litigio e non vanno pertanto esaminati.
1.6. I ricorrenti rimproverano in seguito al Giudice delegato cantonale il modo in cui (non) avrebbe istruito la loro causa, avendo emanato il proprio giudizio "secondo un livello di interpretazione personale", senza "nessuna indicazione di istruzione preventiva", senza "nessuna composizione di corte e richiesta di anticipo delle spese giudiziarie" e di avere agito "con composizione monocratica con la Vicecancelliera", lamentando inoltre un conflitto d'interesse in quanto il consorte della Giudice unica lavora presso il servizio giuridico di un dipartimento cantonale. Sennonché, come noto ai ricorrenti, le generiche critiche appellatorie di ricusazione di giudici e cancellieri della Corte cantonale sono inammissibili (sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019 e rinvii) e non vanno pertanto esaminate.
2.
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF, per essere ammissibile il ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380), perché quest'ultima leda il diritto (cpv. 2). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).
2.2. Nel caso concreto oggetto del litigio dinanzi alla Corte cantonale era unicamente la questione di sapere se, a ragione, la Commissione di disciplina notarile aveva negato agli insorgenti la legittimazione a chiedere la revisione delle proprie decisioni emanate il 30 maggio 2016. Ora, nella misura in cui i ricorrenti, dopo un esposto prolisso e alquanto confuso dei fatti che li hanno portati ad adire la Commissione di disciplina notarile, criticano l'agire di diverse autorità, legato secondo loro, alla loro segnalazione, dette critiche esulano dall'oggetto del contendere e non vanno esaminate. In quanto si esprimono sulla questione della loro legittimazione, essi si limitano a fare valere la loro opinione, senza confrontarsi con la motivazione precisa e dettagliata del Tribunale cantonale amministrativo, ciò che non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 LTF. Infine, nella misura in cui elencano diversi disposti costituzionali e convenzionali, senza però dimostrarne la disattenzione conformemente alle esigenze dei combinati art. 42 e 106 LTF , anche al riguardo la loro impugnativa sfugge ad un esame di merito.
2.3. Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica mediante la quale i ricorrenti si confrontano con l'esposizione dei motivi del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
Vista la manifesta inammissibilità della presente impugnativa, non può essere dato alcun seguito alla richiesta formulata dai ricorrenti di potere valutare le possibilità di ritirare il loro gravame.
4.
4.1. La domanda dei ricorrenti di essere esentati dal dovere versare un anticipo spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), senza trascurare che essi non hanno in alcun modo dimostrato la loro indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza, con vincolo di solidarietà ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ).
4.2. Come già spiegato più volte ai ricorrenti, la loro richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
La domanda di ricusazione è priva d'oggetto.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
5.
Comunicazione ai ricorrenti, alla Commissione di disciplina notarile e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 14 giugno 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud