BGer 9C_401/2019 vom 19.06.2019
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9C_401/2019
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Sentenza del 19 giugno 2019
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Pfiffner, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________, Italia
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro una decisione del Tribunale amministrativo federale emessa il 12 marzo 2019.
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Visto:
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il ricorso del 4 aprile 2019 (timbro postale) presentato da A.________, attualmente detenuto in Italia, contro una decisione del Tribunale amministrativo federale emessa il 12 marzo 2019 relativa apparentemente alla sospensione di una rendita di invalidità,
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il decreto del 10 aprile 2019 con cui il Tribunale federale ha invitato il ricorrente a produrre entro il 6 maggio 2019 "la sentenza dell'istanza precedente, vuol dire la decisione dell'ultima istanza la quale si è occupata del caso, vale a dire la decisione del Tribunale amministrativo federale del 12 marzo 2019" e che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione,
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lo scritto del 19 aprile 2019 (timbro postale), giunto al Tribunale federale il 10 maggio 2019, con cui il ricorrente ha inviato uno scritto della sua fidanzata e alcuni documenti attestanti le spese di difesa nella procedura penale a suo carico,
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considerando:
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che se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata al ricorso (art. 42 cpv. 3 LTF),
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che se mancano gli allegati prescritti, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF),
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che entro il termine impartito (sulle cui conseguenze in caso di omissione è stato edotto) il ricorrente non ha presentato la decisione impugnata, donde l'impossibilità di entrare nel merito del ricorso,
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che il ricorso non avrebbe avuto sorte diversa nemmeno in presenza della decisione impugnata,
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che infatti per essere ammissibile un ricorso deve essere motivato (art. 42 cpv. 2 LTF), spiegando per quali ragioni la decisione impugnata sia lesiva del diritto (art. 95-96 LTF) o sia fondata su accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che il ricorrente si limita a ripetere la propria opinione, senza confrontarsi con l'art. 21 cpv. 5 LPGA, norma per cui una rendita versata a una persona detenuta potrebbe non essere sospesa nell'ipotesi in cui ella abbia la possibilità concreta di esercitare un'attività lucrativa e questo siccome una persona sana durante la carcerazione subisce una perdita di guadagno (cfr. sentenza 9C_523/2016 del 29 novembre 2016 consid. 2.2),
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che pertanto il ricorso si rivela in ogni caso manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF,
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che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, all'autorità inferiore sconosciuta e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 giugno 2019
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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Il Cancelliere: Bernasconi
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