BGer 6B_774/2019
 
BGer 6B_774/2019 vom 27.06.2019
 
6B_774/2019
 
Sentenza del 27 giugno 2019
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Ripetuta truffa aggravata, ripetuta amministrazione infedele qualificata,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.3-6).
 
Considerando:
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole, oltre che di omissione della contabilità e di infrazione alla legge federale sugli stranieri, di ripetuta truffa aggravata, truffa, ripetuta amministrazione infedele qualificata, cattiva gestione, ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte e contravvenzione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
che l'imputato è per contro stato prosciolto dall'imputazione di truffa, limitatamente ad una parte di un punto dell'atto di accusa;
ch'egli è stato condannato alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti, e alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento essa sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di cinque giorni;
che A.________ è inoltre stato condannato a versare, in solido con una coimputata, determinate indennità quale partecipazione per le spese legali a favore degli accusatori danneggiati dal reato di truffa aggravata;
ch'egli è altresì stato condannato a versare fr. 62'000.-- a favore dell'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo;
che contro la sentenza della CARP A.________ presenta un ricorso del 23 giugno 2019 al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;
ch'egli si limita ad esporre la sua versione dei fatti che hanno portato all'apertura del procedimento penale, contestando genericamente i capi d'imputazione promossi nei suoi confronti;
che, con riferimento al ricorso al Tribunale federale, il ricorrente spiega unicamente le ragioni per cui agisce direttamente in questa sede, senza fare capo al patrocinio del suo precedente difensore;
ch'egli chiede in modo del tutto generale,  "se possibile di rivedere nella sua pienezza l'inchiesta" del Ministero pubblico, nonché di eventualmente riesaminare i due processi subiti e di essere sentito dal Ministero pubblico della Confederazione;
che con le sue argomentazioni generiche non si confronta però puntualmente con i considerandi della sentenza dell'ultima istanza cantonale, unico oggetto dell'impugnativa, e non spiega per quali ragioni violerebbero il diritto;
che, peraltro, il procedimento penale in questione è stato condotto dalle autorità cantonali, essendo soggetto alla giurisdizione cantonale, e non è quindi di competenza del Ministero pubblico della Confederazione;
che, in tali circostanze, il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 27 giugno 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni