BGer 4A_31/2019
 
BGer 4A_31/2019 vom 09.07.2019
 
4A_31/2019
 
Sentenza del 9 luglio 2019
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________ SA,
entrambi patrocinati dall'avv. Giovanni Moghini,
ricorrenti,
contro
1. C.________,
2. D.________ SA,
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Alberto Agustoni,
opponenti.
Oggetto
contratto d'architetto,
ricorso contro le sentenze emanate il 3 luglio 2010 (12.2008.187) e il 29 novembre 2018 (12.2016.166)
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
 
Considerando:
che il 6 aprile 2006 C.________, architetto, e la D.________ SA hanno convenuto in giudizio davanti alla Pretura di Lugano A.________ e la B.________ SA chiedendo che fossero condannati solidalmente a pagare fr. 1'875'449.-- (somma ridotta a fr. 1'441'002.-- in sede conclusiva) all'architetto per le prestazioni di progettazione e fr. 760'959.-- (ridotti a fr. 671'985.59) alla società per la direzione dei lavori effettuate nell'ambito dell'edificazione di una villa a Montagnola;
che l'istruttoria è stata limitata inizialmente all'esame delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva della D.________ SA, di carenza di legittimazione passiva della B.________ SA e di incompetenza territoriale del Pretore, che le ha respinte con decisione del 21 luglio 2008;
che l'appello presentato dai convenuti è stato respinto, nella misura in cui era ricevibile, dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese con sentenza del 3 luglio 2010 (designata in seguito sentenza canto nale 1);
che il Tribunale federale, con sentenza del 1° dicembre 2010 (4A_480/2010) ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile proposto dai convenuti contro quel giudizio incidentale, nella misura in cui riguardava le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva, non essendo adempiuti i requisiti dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, e lo ha respinto quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale;
che l'8 settembre 2016 il Pretore, completata l'istruttoria, ha accolto parzialmente la petizione e condannato solidalmente i convenuti a pagare fr. 1'053'864.10 a C.________ e fr. 671'985.85 alla D.________ SA;
che la II Camera civile del Tribunale di appello, statuendo con sentenza del 29 novembre 2018 (in seguito sentenza cantonale 2), ha ridotto a fr. 1'000'594.-- la somma dovuta a C.________;
che A.________ e la B.________ SA impugnano con ricorso in materia civile del 21 gennaio 2019 le sentenze cantonali 1 e 2 e chiedono - riassumendo - l'annullamento di entrambe, l'accoglimento delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva e la reiezione della petizione oppure, subordinatamente, il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio;
che C.________ e la D.________ SA propongon o di respingere il ricorso, nella misura in cui fosse ammissibile, con risposta del 25 febbraio 2019, mentre l'autorità cantonale non ha preso posizione;
che con decreto presidenziale del 27 marzo 2019 è stata accolta la domanda di concessione dell'effetto sospensivo formulata dai ricorrenti;
che il ricorso in materia civile, presentato dalle parti - parzialmente - soccombenti nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è di principio ammissibile;
che nella sentenza 2 il Tribunale di appello ha stabilito che l'attore C.________ andasse retribuito per le prestazioni di progettazione e sorveglianza architettonica, l'attrice D.________ SA per quelle di direzione dei lavori svolte a favore dei convenuti A.________ e B.________ SA;
che i ricorrenti sostengono fin dall'inizio della causa che i rapporti contrat tuali sono sorti esclusivamente tra C.________ e A.________ e ribadiscono pertanto davanti al Tribunale federale le eccezioni di carenza di legittimazione attiva della D.________ SA, che secondo loro era solo l'ausiliaria dell'architetto, e di legittimazione passiva della B.________ SA;
che il Tribunale di appello ha esaminato e respinto le due eccezioni, confermando il giudizio del Pretore, nella sentenza 1, alla quale ha poi rinviato nella sentenza 2;
che, contrariamente a quanto ritengono gli opponenti, la sentenza cantonale 1, incidentale, può essere impugnata ora con il ricorso contro la sentenza finale (art. 93 cpv. 3 LTF);
che nella sentenza 1 i giudici ticinesi, dopo avere riassunto brevemente le considerazioni del Pretore, hanno esaminato una per una le contestazioni d'appello dei convenuti e le hanno respinte sulla base della valutazione articolata e minuziosa di molte prove, specialmente documentali;
che a mente dei ricorrenti, se l'autorità cantonale avesse applicato correttamente gli art. 1 e 18 CO nonché l'art. 2 CC, ovvero se avesse interpretato le volontà delle parti secondo il principio dell'affidamento, avreb be dovuto riconoscere l'esistenza di un unico contratto di architetto sorto tra C.________ e A.________ per la progettazione e la direzione dei lavori;
che, sebbene l'interpretazione oggettiva delle dichiarazioni di volontà - come pure la scelta di questo metodo in alternativa all'interpretazione soggettiva - sia una questione di diritto, gli accertamenti delle autorità cantonali riguardanti ciò che le parti hanno voluto o saputo e le circostanze che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto, sui quali deve fondarsi il ragionamento oggettivo, attengono ai fatti, che sono di principio vincolanti per il Tribunale federale e vanno contestati come tali (sentenza 4A_462/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 3.2 e 5.1; DTF 138 III 411 consid. 3.4);
che qualora il ricorrente si prevalga dell'accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (art. 9 Cost.) - deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisare in cosa consiste la violazione e, siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove, dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266, 16 consid. 1.3.1);
che, a parte il preambolo in diritto del quale s'è detto, i ricorrenti sviluppano la predetta censura in due sezioni che trattano sepa ratamente la legittimazione attiva della D.________ SA e la legittimazione passiva della B.________ SA, nelle quali si diffondono in lunghe discussioni dei fatti, riprendendo e commentando a ruota libera innumerevoli prove, senza mai nemmeno tentare di dimostrare l'arbitrio come esige la giurisprudenza;
che il Tribunale federale non esamina critiche simili, prettamente appellatorie, con le quali in sostanza i ricorrenti contrappongono semplicemente le loro valutazioni agli apprezzamenti dell'autorità cantonale (cfr. le sentenze citate poc'anzi);
che anche nel seguito del gravame i ricorrenti, pur accennando qua e là a qualche norma di legge, si limitano a commentare uno dopo l'altro i considerandi della sentenza cantonale 2 come se si trovassero da vanti a un'istanza d'appello e si prevalgono ripetutamente di fatti che non risultano dalla sentenza 2 impugnata;
che così è in particolare per le contestazioni riguardanti la natura dell'onorario pattuito (forfetario secondo i ricorrenti), l'applicabilità della norma SIA 102 versione 1984 (esaminata nel merito dal Tribunale di appello a prescindere da un difetto di allegazione addebitato agli appellanti) e i parametri di calcolo utilizzati dal perito giudiziario;
che la censura di violazione dell'art. 8 CC che i ricorrenti propongono un paio di volte è infondata, poiché questa norma non è d'aiuto quando, come nel caso in esame, i fatti sono stati accertati per apprezzamento delle prove (sentenza 4A_609/2018 del 29 aprile 2019 consid. 5; DTF 130 III 591 consid. 5.4);
che, prima dell'entrata in vigore del CPC federale, l'estensione dell'obbligo della parte convenuta di contestare le allegazioni della parte attrice era di principio disciplinata dal diritto processuale dei Cantoni (sentenza 4A_553/2017 del 26 febbraio 2018 consid. 4.2), per cui le obiezioni rivolte contro il rimprovero di non avere contestato puntualmente negli scritti preliminari le pretese degli attori per il rimborso spese, che i ricorrenti formulano senza nessun riferimento alle norme del codice di procedura civile ticinese che reggeva il processo di prima istanza (art. 404 cpv. 1 CPC), sono inammissibili;
che, infine, non occorre esaminare le considerazioni dei ricorrenti concernenti la situazione di consorzio facoltativo improprio nella quale si troverebbero gli attori e le prove rifiutate dalle autorità ticinesi, poiché essi stessi dichiarano di rinunciare a prevalersi di tali argomenti davanti al Tribunale federale;
che in conclusione il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, è infondato;
che le spese della procedura federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 17'000.-- sono poste solidalmente a carico dei ricorrenti, che rifonderanno, pure con vincolo solidale, agli opponenti fr. 19'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9luglio 2019
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti