BGer 5D_133/2019 |
BGer 5D_133/2019 vom 09.07.2019 |
5D_133/2019 |
Sentenza del 9 luglio 2019 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. Città di Zurigo,
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2. Cantone Zurigo,
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opponenti.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 maggio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.73).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Mediante due decisioni 18 marzo 2019 il Giudice di pace del Circolo della Navegna ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte da A.________ ai precetti esecutivi fattigli notificare dalla Città di Zurigo e dal Cantone Zurigo per l'incasso di fr. 535.-- rispettivamente fr. 1'600.--.
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Con sentenza 27 maggio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso le decisioni di prima istanza. I Giudici cantonali hanno segnatamente osservato che l'escusso, pur facendo valere che " un'opposizione può essere rigettata in via definitiva solo se non è più invocabile alcun rimedio giuridico ", non aveva allegato né tantomeno dimostrato di aver impugnato con successo i titoli di rigetto definitivo delle opposizioni prodotti dai creditori procedenti (ossia una sentenza del Bezirksgericht di Zurigo del 22 febbraio 2017 ed una sentenza dell'Obergericht di Zurigo del 31 ottobre 2017 che ha respinto il ricorso avverso la prima).
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2. Con ricorso 5 luglio 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di rinviare l'incarto al Tribunale d'appello per nuovo giudizio e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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Nel rimedio qui discusso il ricorrente sostiene, per quanto sia dato di comprendere, che la richiesta di rigetto definitivo delle opposizioni non poteva essere accolta poiché egli aveva introdotto un reclamo ai sensi dell'art. 121 CPC dinanzi alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF non sono tuttavia soddisfatte: il ricorrente non invoca infatti alcun diritto costituzionale che sarebbe stato violato dall'autorità inferiore.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Nel presente caso si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria diventa perciò priva d'oggetto. Non vi è motivo di assegnare né spese ripetibili né un'" indennità a carico del firmatario ".
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 luglio 2019
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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