Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_377/2019
Sentenza dell'11 luglio 2019
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
patrocinata dall'avv. Vito Melgiovanni, Italia,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 4 aprile 2019 (C-4058/2018).
Visto:
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 22 maggio 2019 (timbro postale) contro il giudizio del 4 aprile 2019 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura nell'istanza inferiore, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),
che il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione su opposizione del 30 maggio 2018 con cui la Cassa svizzera di compensazione CSC ha respinto il diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per i superstiti a A.________, seconda moglie del defunto B.________, cittadino italiano attivo in Svizzera dal 1973 al 1996,
che l'autorità inferiore è giunta a tale conclusione in applicazione del diritto federale svizzero, segnatamente considerato che, alla morte del marito data ottobre 2017, i coniugi non avevano figli comuni o affiliati ai sensi dell'art. 23 LAVS, come pure avuto riguardo alla carenza dei presupposti cumulativi di cui all'art. 24 LAVS, in particolare il matrimonio celebrato nel 2017 non era durato almeno 5 anni,
che il Tribunale amministrativo federale ha inoltre motivato perché la pretesa "convivenza more uxorio" a far tempo dal 1996, rivendicata dalla ricorrente, non poteva nel caso di specie essere assimilata al matrimonio,
che la ricorrente si limita ad affermare in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, che occorreva per contro considerare gli anni della convivenza dal 1996,
che, così facendo, la ricorrente non spiega né tanto meno motiva per quale motivo il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (cfr. 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF,
che nemmeno sorregge la ricorrente concentrare le proprie censure sul concetto di convivenza come fenomeno diffuso da molto tempo nella realtà sociale, noto ai legislatori di molteplici Paesi, interrogandosi sulla possibilità di una modifica dell'attuale normativa,
che si rileva altresì che il Tribunale federale è tenuto ad applicare la legge federale (art. 190 Cost.),
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 luglio 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi