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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1B_340/2019
Sentenza del 12 luglio 2019
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Oggetto
Procedimento penale (legittimazione),
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2019
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2018.172).
Considerando:
che il 18 settembre 2008 la Repubblica Bolivariana del Venezuela ha sporto una denuncia penale contro B.A.________ e altre persone per i titoli di truffa e falsità in documenti;
che i prospettati reati sarebbero stati commessi in relazione a "promissory notes" garantite dallo Stato venezuelano, ma che in realtà sarebbero false, siccome messe in circolazione da B.A.________, titoli poi sequestrati;
che con decreto del 1° giugno 2018 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale, ordinando la confisca e la distruzione, siccome false, delle 28 "promissory notes" sequestrate;
che adita da A.A.________, figlia del defunto indagato, con giudizio del 29 aprile 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), accertato che le "promissory notes" non appartenevano all'indagato e quindi neppure all'insorgente quale erede, negatane anche la qualità di parte ad agire in rappresentanza di una determinata società, ne ha dichiarato inammissibile il reclamo;
che avverso questa decisione A.A.________, con il medesimo allegato, insorge dinanzi al Tribunale federale e alla CRP, che l'ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
che disattendendo tale obbligo, la ricorrente si limita a produrre, peraltro tardivamente, un documento più leggibile di quello presentato dinanzi alla CRP, senza tuttavia confrontarsi con la tesi della Corte cantonale, secondo cui, entro i termini prorogati, ella non aveva dimostrato la sua attuale carica nella società alla quale apparterrebbero le "promissory notes" litigiose e, ciò che è decisivo, la facoltà di rappresentare la stessa individualmente in giudizio;
che ella neppure tenta di spiegare perché la decisione impugnata sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria (DTF 145 II 32 consid. 5.1 pag. 41);
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 luglio 2019
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri