BGer 1B_340/2019 |
BGer 1B_340/2019 vom 12.07.2019 |
1B_340/2019 |
Sentenza del 12 luglio 2019 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Procedimento penale (legittimazione),
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ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2019
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dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (60.2018.172).
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Considerando: |
che il 18 settembre 2008 la Repubblica Bolivariana del Venezuela ha sporto una denuncia penale contro B.A.________ e altre persone per i titoli di truffa e falsità in documenti;
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che i prospettati reati sarebbero stati commessi in relazione a "promissory notes" garantite dallo Stato venezuelano, ma che in realtà sarebbero false, siccome messe in circolazione da B.A.________, titoli poi sequestrati;
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che con decreto del 1° giugno 2018 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale, ordinando la confisca e la distruzione, siccome false, delle 28 "promissory notes" sequestrate;
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che adita da A.A.________, figlia del defunto indagato, con giudizio del 29 aprile 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), accertato che le "promissory notes" non appartenevano all'indagato e quindi neppure all'insorgente quale erede, negatane anche la qualità di parte ad agire in rappresentanza di una determinata società, ne ha dichiarato inammissibile il reclamo;
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che avverso questa decisione A.A.________, con il medesimo allegato, insorge dinanzi al Tribunale federale e alla CRP, che l'ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
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che disattendendo tale obbligo, la ricorrente si limita a produrre, peraltro tardivamente, un documento più leggibile di quello presentato dinanzi alla CRP, senza tuttavia confrontarsi con la tesi della Corte cantonale, secondo cui, entro i termini prorogati, ella non aveva dimostrato la sua attuale carica nella società alla quale apparterrebbero le "promissory notes" litigiose e, ciò che è decisivo, la facoltà di rappresentare la stessa individualmente in giudizio;
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che ella neppure tenta di spiegare perché la decisione impugnata sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria (DTF 145 II 32 consid. 5.1 pag. 41);
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che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 luglio 2019
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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