Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_369/2019
Sentenza del 15 luglio 2019
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Fonjallaz, Kneubüher,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dagli avv.ti Mario Brandulas e Milos Blagojevic,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2019.58).
Fatti:
A.
Il 19 settembre 2017 la Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ per i reati di corruzione negli affari e riciclaggio di denaro. L'indagato è sospettato d'essere coinvolto in processi di aggiudicazione di appalti relativi alla costruzione di linee della metropolitana di Panama viziati da atti corruttivi.
B.
Con decisione di chiusura del 19 febbraio 2019 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione alle autorità spagnole di documentazione concernente una relazione bancaria intestata ad A.________ SA, già in possesso del MPC nel quadro di un procedimento interno inerente alla medesima fattispecie. Adita dall'interessata, con giudizio del 19 giugno 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), respinta la richiesta di concedere un termine supplementare per completare la motivazione del ricorso, lo ha respinto.
C.
Avverso questa decisione A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la sentenza impugnata e la decisione di chiusura del MPC, subordinatamente di rinviare la causa al TPF per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
1.2. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
1.3. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire tra l'altro anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1; 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254).
1.4. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2 pag. 160). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107; 139 IV 294 consid. 1.1 pag. 297).
2.
2.1. La ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante perché, a causa della conclusione di una cosiddetta convenzione "fermo banca", la banca le avrebbe comunicato la decisione di chiusura del 19 febbraio 2019, notificatale il giorno seguente, soltanto il 28 febbraio seguente. Ne deduce una violazione del suo diritto di essere sentita perché al suo dire avrebbe avuto accesso in maniera parzialmente tardiva e per di più incompleta all'incarto. Critica inoltre il fatto che, nonostante questi vizi, e un asserito accertamento arbitrario dei fatti, il TPF non gli ha concesso un termine supplementare per completare i motivi del ricorso.
2.2. Certo, il Tribunale federale ha stabilito che anche una violazione imminente di elementari principi procedurali nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria svizzera, come per esempio il diritto di essere sentito, a determinate condizioni può ingenerare un caso particolarmente importante. Nel quadro dell'esame delle condizioni di ammissibilità si può tuttavia procedere a un esame provvisorio di carattere sostanziale dell'imminente lesione di principi procedurali soltanto in presenza di censure sufficientemente sostanziate (DTF 145 IV 99 consid. 1.4 e 1.5 pag. 106 seg. e rinvii).
Nella fattispecie queste esigenze di motivazione non sono adempiute. In effetti, riguardo alla questione litigiosa dell'inizio del termine di ricorso in caso di "fermo banca", clausola utilizzata nell'interesse del cliente e non della banca, la ricorrente non dimostra che il TPF si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante posta a fondamento dell'impugnato giudizio e con la quale essa si confronta soltanto in maniera generica, segnatamente la DTF 124 II 124 consid. 2d/aa pag. 128 e consid. 2d/dd pag. 130 (vedi anche sentenza 1A.212/2003 del 30 agosto 2004 consid. 7). Secondo questa prassi, quando il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza ha concluso una cosiddetta convenzione "fermo banca", il termine di ricorso o di opposizione decorre a partire dal momento in cui la decisione viene depositata nell'incarto "fermo banca" (sul tema vedi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5aed., n. 538 pag. 575 seg.; cfr. anche sentenza 4A_119/2018 del 7 gennaio 2019 consid. 6 e richiami; nella stessa si precisa che il cliente che sceglie tale opzione assume un certo rischio, del quale deve sopportare le conseguenze qualora esso si realizzi). Del resto, in concreto la ricorrente si limita a sostenere che la banca, sebbene né la decisione incidentale né quella di chiusura contenessero un divieto di informazione imposto dal MPC, non l'avrebbe informata immediatamente della loro esistenza.
2.3. Per di più, in seguito la ricorrente ha comunque avuto la possibilità di consultare gli atti dell'incarto e di esprimersi, nell'ambito della replica, sugli stessi. Essa non dimostra che, come ritenuto dall'istanza precedente, nel caso di specie non sarebbero adempiuti gli estremi per sanare un'eventuale lesione del diritto di essere sentita. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).
Infine, neppure l'accenno al fatto che la domanda estera vedrebbe coinvolte anche personalità politiche, conferisce di per sé alla causa la qualità di un caso particolarmente importante (sentenza 1C_11/2019 del 18 gennaio 2019 consid. 2.1).
3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo, peraltro superflua, visto che nella fattispecie lo stesso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 15 luglio 2019
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri