Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2F_16/2019
Sentenza del 16 luglio 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Stadelmann,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Comune di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Oggetto
Riconsegna di locali,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2D_22/2019 del 5 giugno 2019.
Fatti:
A.
Il 13 marzo 2019 il Consiglio di Stato ticinese ha dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ contro un atto indirizzato a quest'ultimo dal Comune di X.________. Nel seguito, il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la decisione di inammissibilità del Governo. Adito con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 23 maggio 2019 da A.________, il Tribunale federale ha rilevato che il gravame non spiegava in che cosa e perché la motivazione della Corte cantonale fosse contraria al diritto e non è quindi entrato nel merito dello stesso, dichiarandolo inammissibile per difetto di motivazione.
B.
Contro il giudizio del 5 giugno 2019 del Tribunale federale, il 27 giugno 2019 A.________ ha introdotto una domanda di revisione. Richiamati i motivi previsti dagli art. 121 lett. c e d LTF, postula che l'istanza sia accolta e quindi: che questa Corte entri nel merito del ricorso del 23 maggio 2019, lo ammetta, annulli la sentenza del Tribunale amministrativo ticinese e gli restituisca l'incarto per nuova decisione. Non è stata ordinata nessuna misura istruttoria.
Diritto:
1.
1.1. Considerato che la sentenza di cui viene chiesta la revisione data del 5 giugno 2019, la domanda di revisione del 27 giugno 2019, fondata sul preteso adempimento dei motivi indicati all'art. 121 lett. c e d LTF, è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF).
1.2. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione può tra l'altro essere richiesta se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Se ammette il motivo di revisione invocato, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF).
1.2.1. Secondo giurisprudenza, l'art. 121 lett. c LTF si applica quando il Tribunale federale ha omesso di esprimere il suo giudizio in merito a singole conclusioni ("einzelne Anträge", "certaines conclusions"). In base a questo disposto, non vi è invece motivo di revisione né quando l'asserita omissione concerne delle semplici critiche, né quando riguarda le motivazioni ad esse relative (sentenze 2F_3/2011 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2 e 4F_1/2007 del 13 marzo 2007 consid. 5.1; sulla nozione di conclusione cfr. inoltre FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 14 segg. ad art. 42 LTF; JOHANNA DORMANN, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3aed. 2018, n. 54 segg. ad art. 99 LTF).
1.2.2. Sempre secondo giurisprudenza, il concetto di svista giusta l'art. 121 lett. d LTF presuppone invece che la Corte abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente, che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata è travisata. Essa non concerne per contro né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti (sentenze 2F_3/2011 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3; 1F_9/2008 del 24 aprile 2008 consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2). Per poter parlare di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF occorre inoltre che, alla luce della sua importanza, il Tribunale federale fosse tenuto a considerare il fatto su cui è fondata la domanda di revisione (sentenze 2F_3/2011 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2).
1.3. Sennonché, le condizioni per una revisione non risultano nella fattispecie adempiute, per nessuno dei due disposti citati.
1.3.1. In effetti, in relazione con l'art. 121 lett. c LTF l'istante non indica nessuna conclusione non trattata (che va intesa come richiesta di accogliere il ricorso, di riconoscere l'assistenza giudiziaria, ecc.), ma sostiene semmai l'omissione dell'esame da parte del Tribunale federale delle sue critiche, ciò che è per altro normale visto che questa Corte non è entrata nel merito del gravame, in assenza di una motivazione che si riferisse alle argomentazioni dei Giudici ticinesi.
Scambiando le sue critiche per conclusioni, egli le ripresenta quindi a torto in questa sede, per riconfermarne "la validità", senza considerare che la revisione è data solo in presenza di motivi qualificati e non per rimettere semplicemente in discussione il giudizio del Tribunale federale, che passa per legge in giudicato il giorno stesso in cui viene pronunciato (art. 61 LTF).
1.3.2. Fuori luogo è però anche il richiamo all'art. 121 lett. d LTF, poiché nessuna delle molteplici "sviste" indicate nella domanda di revisione costituisce un errore grossolano nel senso indicato nel precedente considerando 1.2.2 rispettivamente è in qualche modo riconducibile ai contenuti del giudizio in questione e quindi nemmeno ne giustifica la sua modifica.
In effetti: (a) come per altro riconosciuto anche nell'istanza, l'asserita lesione della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992, ricondotta alle indicazioni contenute sulla busta recapitatagli dal Tribunale federale con dentro la sua sentenza, riguarda l'intimazione e non gli argomenti su cui si basa la sentenza stessa; (b) l'eventuale erronea indicazione dei rimedi di diritto in sede cantonale sarebbe imputabile al Tribunale amministrativo ticinese e non al Tribunale federale, che ha per altro rilevato che la denominazione dell'impugnativa non aveva nessun impatto sulla sua trattazione (sentenza del 5 giugno 2019 consid. 1.2, in cui si dice che la questione di sapere quale sia il rimedio proponibile può rimanere "indecisa", siccome l'inammissibilità per difetto di motivazione era data sia che fosse esperibile il ricorso ordinario sia che fosse esperibile quello sussidiario); (c) una svista non è infine ravvisabile nell'utilizzo dell'aggettivo "topico", usato dal Tribunale federale con riferimento al sostantivo "argomentazione", quale sinonimo di "pertinente", come per altro pare avere perfettamente inteso anche l'istante.
2.
Per quanto precede, la domanda di revisione dev'essere respinta. Nella misura in cui, postulando di non prelevare "né spese né anticipi", l'istante miri all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, occorre rilevare che la sua richiesta va respinta, in assenza di possibilità di esito favorevole dell'istanza di revisione (art. 64 cpv. 1 LTF e contrario). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione all'istante, al Comune di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 16 luglio 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli