Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_816/2019
Sentenza del 6 agosto 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Jametti, Muschietti,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
3. C.________,
patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia,
4. D.________,
opponenti.
Oggetto
Denegata e ritardata giustizia,
ricorso per denegata e ritardata giustizia in relazione
con la sentenza emanata il 29 gennaio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.46+104).
Fatti:
A.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 29 gennaio 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha dichiarato A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, di tentata estorsione, di ripetuta diffamazione e di ingiuria. L'imputata è stata condannata alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'350.--. La Corte cantonale ha in particolare pure ordinato il sequestro conservativo di determinati mezzi di prova e il dissequestro di ulteriori atti.
B.
Con sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale di A.________ contro la sentenza della Corte cantonale. Il Tribunale federale ha rilevato che il gravame era tardivo.
C.
Il 31 maggio 2019 A.________ ha presentato alla CARP una
"istanza di dichiarazione di esecutività". Ha chiesto di constatare il passaggio in giudicato della sentenza del 29 gennaio 2019 e di confermare il diritto di disporre in suo favore sulle relazioni bancarie presso E.________SA e F.________SA, ad eccezione dell'importo di euro 137'340.99 che rimarrebbe provvisoriamente bloccato. Il 6 giugno 2019 l'interessata ha sollecitato l'evasione della richiesta alla Corte cantonale. Il 7 giugno 2019 la Presidente della CARP le ha confermato che la sentenza del 29 gennaio 2019 era passata in giudicato. A.________ ha in seguito inviato alla Corte cantonale ulteriori solleciti.
D.
In data 8 luglio 2019 A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale per denegata e ritardata giustizia contro il rifiuto della CARP
"di procedere alla esecutorietà della sentenza CARP 29 gennaio 2019". La ricorrente chiede di ordinare alla Corte cantonale, o subordinatamente al Ministero pubblico, di comunicare alle banche citate di dissequestrare i conti a lei intestati.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:
1.
1.1. Secondo l'art. 94 LTF, può essere interposto ricorso se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile. Il gravame può essere interposto in ogni tempo (art. 100 cpv. 7 LTF).
1.2. Il ricorso per denegata o ritardata giustizia non è un tipo di rimedio a sé stante. Occorre al riguardo fondarsi sul campo del diritto in cui rientrerebbe la decisione che viene negata o ritardata indebitamente. Giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi pronunciati contro le decisioni pronunciate in materia penale. Questa nozione si estende a tutte le decisioni fondate sul diritto penale materiale o procedurale (DTF 134 IV 36 consid. 1.1). Il preteso diniego di giustizia concerne in concreto il passaggio in giudicato ed eventualmente l'esecuzione della sentenza della CARP del 29 gennaio 2019 e rientra quindi nel campo del diritto penale. Il gravame soggiace di conseguenza alle regole del ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 segg. LTF, in particolare per quanto riguarda le esigenze di motivazione (cfr. sentenza 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.1 e rinvii). Spetta quindi alla ricorrente spiegare in modo chiaro e puntuale, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la decisione o l'inattività contestata potrebbe essere contraria al diritto, rispettivamente alle garanzie costituzionali (DTF 143 V 19 consid. 2.3; 142 III 364 consid. 2.4), segnatamente perché violerebbe il principio di celerità (DTF 143 IV 175 consid. 2.3).
L'art. 94 LTF prevede esplicitamente che il ricorso per denegata o ritardata giustizia non è diretto contro un qualsiasi diniego o ritardo a statuire, ma soltanto contro quello che concerne la pronuncia di una decisione che sarebbe impugnabile direttamente al Tribunale federale (cfr. sentenza 5A_393/2012 del 13 agosto 2012 consid. 1.2 e rinvio). Occorre al riguardo che l'interessato abbia esercitato un diritto procedurale che implichi l'emanazione di una decisione da parte dell'autorità adita (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 11 all'art. 94).
1.3. La ricorrente si limita a richiamare genericamente gli art. 29-32 Cost. nonché l'art. 6 CEDU, lamentando peraltro la loro violazione nell'ambito del procedimento penale concluso. Non spiega invece perché queste norme sarebbero state concretamente violate dalla CARP con riferimento all'evasione della sua istanza del 31 maggio 2019. Rispettivamente, non sostanzia le ragioni per cui la mancata emanazione di una decisione formale su questo aspetto violerebbe il diritto. La ricorrente non indica in particolare sulla base di quali disposizioni procedurali sarebbe spettato alla CARP statuire formalmente sulla domanda con una decisione impugnabile dinanzi al Tribunale federale. In tali condizioni, il gravame non adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Parimenti inammissibili in questa sede sono le argomentazioni riguardanti altre procedure, segnatamente di natura esecutiva, che esulano dall'oggetto del litigio.
1.4. A titolo abbondanziale, può essere rilevato quanto segue.
1.4.1. In applicazione dell'art. 437 cpv. 3 CPP, le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso ordinario giusta il CPP, come è il caso delle sentenze del tribunale d'appello, passano in giudicato allorché sono prese (DTF 144 IV 35 consid. 2.3.2 pag. 42; sentenza 1B_58/2014 del 15 aprile 2014 consid. 3.1). Quando contro la sentenza d'appello è interposto un ricorso in materia penale al Tribunale federale, il passaggio in giudicato è acquisito soltanto nel momento della pronuncia federale (cfr. art. 61 LTF; DTF 144 IV 35 consid. 2.3.2 pag. 42; sentenze 6B_453/2018 del 4 giugno 2018 consid. 2.3 e 1B_58/2014, citata, consid. 3.1).
Con la sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso in materia penale presentato dalla ricorrente contro la sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP, che è quindi passata in giudicato.
1.4.2. La ricorrente ha adito la CARP con una
"istanza di dichiarazione di esecutività", chiedendo di constatare il passaggio in giudicato della sentenza del 29 gennaio 2019, di ordinarne l'esecutività e di confermare il diritto di disporre nonché il dissequestro dei conti presso E.________SA e F.________SA. Così intitolata, e pur se formulata nei termini esposti, in particolare integrandovi proprie precisazioni relative alla portata del giudizio, la citata istanza della ricorrente poteva sostenibilmente essere considerata dalla CARP alla stregua di una domanda volta ad accertare il giudicato della sentenza.
Secondo l'art. 438 cpv. 1 CPP, l'autorità penale che ha emanato la decisione ne annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza. Tale annotazione non equivale a una decisione e non soggiace quindi alle esigenze degli art. 80 segg. CPP (cfr. MICHEL PERRIN, in: Commentaire romand CPP, 2011, n. 2 all'art. 438). Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza (art. 438 cpv. 2 CPP). Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l'autorità che ha emanato la decisione (art. 438 cpv. 3 CPP). In concreto, non risulta che il passaggio in giudicato della sentenza fosse di per sé litigioso, sicché la CARP non era obbligata a statuire formalmente al riguardo pronunciando una decisione ai sensi di quest'ultima disposizione. Adita con la richiesta della ricorrente, la Corte cantonale ha semplicemente confermato che la sentenza era passata in giudicato, senza essere tenuta, nell'ambito di questa comunicazione, a chinarsi su di una interpretazione o rettifica del dispositivo della sentenza. In tali circostanze, la CARP non ha quindi negato indebitamente l'emanazione di una decisione e non è di conseguenza incorsa in un diniego di giustizia. Ciò a prescindere dalla questione di sapere se la decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile al Tribunale federale (cfr. sentenza 6B_271/2012 del 4 maggio 2012).
2.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF; cfr. sentenza 6B_304/2019, citata, consid. 3.2).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 6 agosto 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni