Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_195/2019
Sentenza del 7 agosto 2019
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Fabio Alippi,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Athos Mecca,
opponenti.
Oggetto
contratto d'architetto,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 marzo 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2017.150).
Fatti:
A.
C.________ e B.________ hanno incaricato l'architetto A.________ di progettare la ristrutturazione e l'ampliamento della loro casa a Ronco sopra Ascona per un limite di spesa di fr. 2'300'000.--, che un precedente architetto non era stato in grado di rispettare. A.________ ha allestito progetti e varianti, sfociati in tre licenze edilizie, la cui realizzazione avrebbe però superato il tetto di spesa stabilito. C.________ e B.________ hanno per finire ristrutturato la casa sulla base di un progetto allestito dall'architetto D.________, hanno venduto la proprietà e hanno rifiutato di pagare A.________.
B.
Con petizione del 21 giugno 2012 A.________ ha convenuto in giudizio C.________ e B.________ davanti alla Pretura di Locarno-Città, chiedendo che fossero condannati a pagargli almeno fr. 213'338.15 e che per tale importo fosse rigettata in via definitiva l'opposizione a un precetto esecutivo. Con le conclusioni l'attore ha ridotto la domanda a fr. 204'575.-- e chiesto la condanna solidale dei convenuti. Il Pretore ha respinto integralmente la petizione con decisione del 7 agosto 2017.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riformato il giudizio di prima istanza con sentenza del 13 marzo 2019. Ha ac colto parzialmente la petizione e condannato i convenuti in solido a pagare all'attore fr. 8'314.65, rigettando in via definitiva per questo importo l'opposizione al precetto esecutivo.
C.
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 29 aprile 2019. Chiede in via principale che il giudizio cantonale sia riformato, che C.________ e B.________ siano condannati solidalmente a pagargli fr. 204'575.-- e che l'opposizione al precetto esecutivo sia rigettata per questo importo; in via subordinata che la sentenza cantonale sia annullata e la causa sia rinviata al Tribunale di appello per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
C.________ e B.________ propongono di respingere il ricorso con rispo sta dell'11 giugno 2019. L'autorità cantonale non ha preso posizione.
D.
Con decreto presidenziale del 15 luglio 2019 è stata respinta la domanda di concessione dell'effetto sospensivo presentata contestualmente al ricorso.
Diritto:
1.
Il ricorso è di per sé ammissibile; è presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 LTF).
2.
Il ricorrente annuncia di prevalersi dell'accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97cpv. 1 LTF) e della violazione degli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost. , 8 CC, 97, 368, 394 e 398 CO nonché 230 e 311 cpv. 1 CPC.
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2).
Il Tribunale federale fonda invece il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in ma niera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - arbitrario (art. 9 Cost.) - deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e precisare in cosa consiste la violazione. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1).
3.
Il Tribunale di appello ha stabilito - a conferma del giudizio del Pretore - che le prestazioni dell'attore non andavano retribuite perché si erano rivelate tanto carenti e inutili per i convenuti da equivalere a una vera e propria inesecuzione. Chiamato a rimediare all'operato del suo predecessore, l'architetto non aveva saputo rientrare nel limite di spesa pattuito di fr. 2'300'000.--; aveva allestito diversi progetti, uno senza preventivo e tre comportanti preventivi rispettivamente di fr. 4'303'357.79, 3'412'828.-- e 2'950'088.--. I giudici ticinesi hanno precisato che, contrariamente a quanto sosteneva l'attore, i convenuti non avevano accettato le prestazioni dell'architetto, nemmeno implicitamente, perché le domande di costruzione ch'essi avevano firmato non riportavano costi superiori a fr. 2'300'000.-- e non era stato dimostrato che contestualmente alle firme fossero stati consegnati loro dei preventivi indicanti il superamento di tale limite.
Queste considerazioni sono oggetto di diverse censure.
3.1. Il ricorrente ritiene anzitutto arbitrario l'accertamento secondo cui le sue prestazioni erano state carenti e inutili. Elenca e commenta un certo numero di fatti e prove che attesterebbero che, terminata la collaborazione con lui, i convenuti avevano realizzato l'opera tramite l'architetto D.________, il quale aveva ripreso "a piene mani" i suoi progetti e utilizzato le licenze edilizie da lui ottenute; la casa era poi stata venduta a un "prezzo elevato". L'arbitrio consisterebbe anche nella contraddizione nella quale sarebbero cadute le due istanze ticinesi, che avrebbero d'un canto negato l'utilità dell'opera di progettazione e d'altro canto ammesso ch'essa fosse stata ripresa perlomeno parzialmente.
Il ricorrente non contesta le cifre riguardanti il limite di spesa pattuito e il suo superamento. Egli contrappone invece in modo del tutto appellato rio le proprie valutazioni, basate su fatti che per buona parte non risultano dalla sentenza cantonale, agli accertamenti della Corte cantonale concernenti l'inesecuzione del contratto. Ma soprattutto non si avvede che il Tribunale di appello ha accertato espressamente che "l'istruttoria ha permesso di stabilire che il progetto allestito dall'arch. D.________, che aveva comportato poi costi di realizzazione pari a un terzo, era completamente diverso da quelli allestiti dall'attore". A questo accertamento, e al documento sul quale è fondato, il ricorso neppure accenna. Esso esclude anche l'asserita contraddizione nel ragionamento dell'autorità cantonale, la quale, come si dirà (consid. 5), non ha affatto riconosciuto che i progetti dell'attore fossero stati riutilizzati.
Questa prima censura d'arbitrio è pertanto inammissibile.
3.2. Per il ricorrente il giudizio cantonale è arbitrario anche perché non ritiene dimostrato che i preventivi fossero stati trasmessi ai convenuti. Di nuovo, tuttavia, egli espone liberamente la sua tesi come se si trovasse davanti a un'istanza d'appello: spiega che i convenuti "purtroppo avevano l'abitudine di determinarsi telefonicamente (...) e di farsi consegnare i documenti di persona", in particolare i preventivi; e che "la copiosa documentazione agli atti" dimostrerebbe che il suo lavoro fosse tutto teso alla riduzione dei costi, per cui sarebbe "insostenibile e contrario alla logica" ipotizzare che i convenuti, che avevano firmato le domande di costruzione, non avessero ricevuto i documenti.
Una censura d'arbitrio potrebbe essere ravvisabile laddove il ricorrente afferma che una " Aktennotiz " prodotta come documento O attesterebbe la consegna del preventivo del 15 novembre 2007. Egli omette però di confrontarsi con gli accertamenti specifici della sentenza riguardanti i diversi preventivi; in particolare con quello secondo cui il preventivo in questione era stato elaborato tre mesi dopo la presentazione della relativa domanda di costruzione.
Anche queste censure sono di conseguenza inammissibili.
3.3. Lo sono pure le critiche con le quali il ricorrente, ribadendo quanto sostenuto nelle sedi cantonali, afferma che, con i costi al metro cubo da lui considerati nei vari progetti, il limite di spesa sarebbe potuto essere rispettato. Egli argomenta ancora liberamente, invocando prove e prezzi unitari "notoriamente conosciuti", senza occuparsi minimamente della motivazione della sentenza impugnata. Questa costata d'un lato che nulla, nemmeno la perizia giudiziaria, permette di confermare che i prezzi indicati dall'appellante erano congrui e avrebbero permesso di restare entro il limite di spesa; d'altro lato che negli allegati preliminari l'attore stesso aveva ammesso a diverse riprese "l'oggettiva impossibilità, sin dall'inizio, di rispettare il limite di fr. 2'300'000".
3.4. Il Tribunale di appello ha stabilito che l'attore conosceva fin dall'inizio "le particolari esigenze dei convenuti", per cui, se non le avesse ritenute attuabili, avrebbe dovuto rinunciare all'incarico oppure, dopo averlo accettato, informare i clienti dell'inattuabilità. Tale informazione non era avvenuta, se non il 10 novembre 2008, quando tutte le prestazioni delle quali egli chiede il pagamento erano già state effettuate.
Il ricorrente taccia d'arbitrio l'accertamento secondo il quale egli non aveva avvertito i convenuti degli " sforamenti". Ma ancora una volta motiva la censura con argomentazioni prettamente appellatorie e generiche, che non dimostrano affatto l'arbitrio dell'accertamento puntuale riportato poc'anzi. Obietta che il tetto dei costi non poteva essere rispettato a causa delle richieste e delle scelte degli opponenti, che avevano seguito costantemente la sua attività di progettazione e che lui aveva informato compiutamente, segnalando con precisione ogni posizione di possibile risparmio, ma senza riuscire a imporre loro quei ridimensionamenti che avevano invece accettato dopo averlo "scaricato".
3.5. In diritto il ricorrente afferma che la Corte cantonale ha leso gli art. 97, 394 e 398 CO per avergli erroneamente addebitato un'inesecuzione contrattuale e una violazione dell'obbligo d'informazione, nonché per avere negato che vi fosse stata accettazione delle sue prestazioni. Asserisce inoltre che l'onere di provare il corretto adempimento è stato imposto erroneamente a lui, ciò che, essendovi stata accettazione della prestazione, contravviene all'art. 8 CC in relazione con l'art. 394 CO. Oltretutto, aggiunge, siccome il contratto di architetto si era interrotto nella prima fase, sono applicabili le regole del contratto di appalto, non del mandato, in particolare l'art. 368 CO che impone al committente di dimostrare i difetti dell'opera.
Queste critiche sono infondate. Come detto, il Tribunale di appello ha accertato il superamento del limite di spesa concordato, l'inutilità dei progetti allestiti dall'architetto, la mancata informazione dei convenuti e la non accettazione da parte loro delle prestazioni di progettazione. Sulla base di tali fatti, che per i motivi che precedono rimangono vin colanti, il diritto federale è stato applicato correttamente.
È superfluo esaminare a quale parte incombesse l'onere della prova, perché i giudici ticinesi non hanno giudicato per difetto di prova. L'inesecuzione addebitata all'attore poggia su fatti accertati positivamente, ciò che rende priva d'oggetto la regola di ripartizione dell'onere della pro va dell'art. 8 CC (DTF 141 III 241consid. 3.2 con rinvii; sentenza 4A_609/2018 del 29 aprile 2019 consid. 5).
4.
Al termine dell'esame delle pretese di retribuzione dell'attività di progettazione, la Corte cantonale ha ricordato che, secondo la perizia giudiziaria, l'attore aveva svolto prestazioni che corrispondevano al 32.5 % del totale previsto contrattualmente, per cui l'onorario al quale avrebbe avuto diritto ammontava tutt'al più a fr. 65'000.--.
Queste considerazioni sono state formulate a titolo abbondanziale, dopo che la retribuzione dell'architetto, come s'è detto, era stata negata nel suo principio. È pertanto superfluo esaminare le critiche che il ricor rente muove contro questa parte del giudizio cantonale. Quando la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, la parte ricorrente deve confrontarsi con tutte, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4).
5.
Il Tribunale cantonale ha ricordato che il Pretore, pur avendo riconosciuto che i convenuti, tramite l'architetto D.________, avevano " preso spunto " dal progetto dell'attore e " ripreso alcuni suoi elementi ", aveva costatato che tale aspetto non era stato sostanziato sufficientemente e che non era stato provato il valore dell'opera. Con l'appello l'attore si era prevalso dell'art. 42 cpv. 2 CO, ritenendo equo considerare che il suo lavoro fosse stato riutilizzato nella misura di un terzo. Il Tribunale cantonale ha respinto la tesi dell'attore con tre motivazioni distinte: gli ha rimproverato di non essersi confrontato con le argomentazioni del Pretore, contravvenendo all'art. 311 cpv. 1 CPC; ha accertato, come già detto, che il progetto dell'architetto D.________ era " completamente diverso " da quelli preparati dall'attore; e ha costatato ch'egli aveva " largamente disatteso agli obblighi di allegazione e di prova " degli elementi che avrebbero permesso un giudizio equitativo e che potevano essere forniti facilmente tramite la perizia.
Il ricorrente non si pronuncia affatto sull'argomento della diversità dei progetti, per cui le contestazioni volte contro questa parte della sentenza cantonale sono inammissibili d'entrata (cfr. sopra consid. 4).
La contestazione del difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) sarebbe inammissibile anche perché il ricorrente afferma di essersi confron tato in modo chiaro e palese con le argomentazioni del Pretore, ma non indica dove. Quanto all'art. 42 cpv. 2 CO, il ricorrente ritiene che ne fossero date le condizioni di applicazione poiché nemmeno un "tentativo peritale", il cui costo sarebbe stato "estremamente dispendioso e sproporzionato", avrebbe potuto "monetizzare il profitto tratto dall'arch. D.________". Un'argomentazione del genere non sarebbe evidentemente sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (si veda la DTF 131 III 360 consid. 5.1, giurisprudenza citata correttamente nella sentenza impugnata).
6.
Infine il Tribunale di appello, costatato che il Pretore non si era espresso al riguardo, ha esaminato di sua iniziativa le pretese di retribuzione dell'attore per le attività "accessorie" svolte al di fuori del contratto. Alcune le ha respinte. Le censure che l'attore propone in questo contesto sono inammissibili, tranne due, che saranno esaminate in un considerando separato.
6.1. Una pretesa di fr. 1'320.70 che l'attore rivendicava per l'elaborazione di un rapporto di spiegazione sulle ragioni e il modo di calcolo dei nuovi valori di stima è stata respinta per il motivo che, di fronte all'obiezione dei convenuti di non avere mai incaricato l'architetto di effettuare quella prestazione, l'attore non aveva provato il conferimento di un mandato. Le contestazioni con le quali il ricorrente obietta semplicemente che gli opponenti non avevano reagito al ricevimento del suo rapporto e che la decisione della nuova stima doveva per forza di cose essergli stata trasmessa da loro, dal momento che era stata notificata a loro, non dimostrano l'arbitrio dell'accertamento.
6.2. Il Tribunale cantonale ha respinto anche una pretesa di retribuzione di fr. 1'317.50 per la preparazione di documenti destinati a due imprese generali, perché la prestazione era inutile, dato che concerneva la realizzazione di progetti i cui preventivi superavano ampiamente il limite di spesa di fr. 2'3000'000.--, e non era nemmeno stata richiesta dai convenuti. Il ricorrente contesta per arbitrio soltanto la seconda di queste due motivazioni. La censura è perciò inammissibile (cfr. consid. 4).
6.3. L'onorario di fr. 663.90 che l'attore pretendeva per l'allestimento della documentazione per l'agenzia immobiliare incaricata della vendita non è stato riconosciuto poiché l'attore non aveva provato di avere ricevuto l'incarico e aveva agito nel proprio interesse, visto che i convenuti, che avevano già rifiutato il lavoro dell'architetto, gli avevano scritto il 6 ottobre 2008 che avrebbero cercato di fare assumere la spesa agli acquirenti. Il ricorrente ribatte di avere agito nell'interesse e su mandato dei convenuti, ma senza addentrarsi nell'argomentazione della sentenza.
7.
Un capitolo a parte meritano le pretese di fr. 2'160.60 per la preparazione di documenti per il patrocinatore e fr. 5'011.-- per l'allestimento di un modello in scala. La Corte cantonale non le ha riconosciute, rimproverando all'attore di averle fatte valere per la prima volta con le conclusioni senza che fossero date le condizioni della mutazione dell'azione secondo l'art. 230 cpv. 1 lett. b CPC.
7.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 230 CPC e dell'art. 29 cpv. 1 Cost. per eccesso di formalismo. Asserisce che alle pagine 13 e 29 della petizione, corredata dal documento CB, aveva già esposto i fatti relativi a quelle pretese, mentre nelle conclusioni le aveva semplicemente precisate e quantificate.
A pagina 13 della petizione l'attore aveva effettivamente allegato di avere elaborato la documentazione per il patrocinatore e allestito il modello del progetto. A pagina 29 egli aveva spiegato di avere lavora to in totale 1'730 ore, fatturate a fr. 125.-- l'una. Con la petizione l'attore aveva anche prodotto il documento CB, che attestava l'effettuazione delle prestazioni, incluse nel conteggio complessivo. Nelle conclusioni egli le aveva infine quantificate sulla base degli accertamenti peritali. Anche la sentenza impugnata dà atto che i fatti erano stati allegati e le prove erano state versate agli atti negli allegati preliminari.
7.2. Il ricorrente obietta pertanto con ragione di non avere mutato l'azione nel senso dell'art. 230 CPC; la Corte cantonale ha applicato erroneamente questa norma. La questione andava affrontata sotto il profilo dell'art. 55 cpv. 1 CPC; occorreva chiedersi se le allegazioni dell'attore fossero state sufficienti.
Il Tribunale federale non può chinarsi su questo aspetto, che presuppone preliminarmente l'esame delle allegazioni e delle contestazioni con tenute negli scritti introduttivi delle parti. La sentenza impugnata va perciò annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale affinché effettui questo esame. Essa dovrà tenere presente che, secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 1 CPC impone alla parte attrice di allegare i fatti che stanno alla base delle sue pretese e di proporre le relative prove, argomentando in modo tale da permettere d'un lato all'avversario di contestarli e di offrire le controprove, dall'altro al giudice di apprezzarli e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti. A seconda delle contestazioni dell'avversario, la parte che porta l'onere della prova deve poi specificare maggiormente le proprie allegazioni, in modo più dettagliato e completo (sentenze 4A_77/2017 del 26 luglio 2017 consid. 3; 4A_252/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 2.2 e rinvii).
8.
Ne viene che il ricorso è fondato relativamente alle due pretese oggetto del considerando che precede; per il resto, nella misura in cui è ammissibile, va respinto. Nella fissazione degli oneri processuali va tenuto conto di ciò, ritenuto però che il ricorrente è parte vincente per un importo tutto sommato esiguo per rispetto al valore litigioso complessivo della causa (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è ritornata all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico del ricorrente per fr. 5'500.-- e degli opponenti in solido per fr. 500.--. Il ricorrente rifonderà agli opponenti fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili ridotte per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7agosto 2019
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti