Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_150/2019
Sentenza del 12 agosto 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Confederazione Svizzera,
2. Stato del Cantone Ticino,
rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino,
opponenti.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 luglio 2019
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(14.2019.126/127/128/129/130/131).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sei decisioni 14 giugno 2019 il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte da A.________ ai precetti esecutivi fattigli notificare dalla Confederazione Svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di attestati di carenza di beni per fr. 88.55, fr. 244.30, fr. 223.45 (imposta federale diretta 2011/2013/2014), rispettivamente fr. 188.--, fr. 1'059.20 e fr. 706.40 (imposta cantonale 2011/2013/2014).
Mediante sentenza 5 luglio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ avverso le decisioni di prima istanza, poiché in sostanza insufficientemente motivato.
2.
Con allegato 30 luglio 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo anche di conferire effetto sospensivo al suo rimedio (segnatamente alla luce del pignoramento asseritamente previsto per il 29 agosto 2019) e di assegnargli un avvocato per la procedura federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
4.
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Nel rimedio qui discusso le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF non sono soddisfatte: il ricorrente si lamenta in sostanza del modo di procedere dell'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino e dell'Ufficio di esecuzione di Acquarossa, ma non invoca alcun diritto costituzionale che sarebbe stato violato dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF . Con l'evasione del ricorso, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
Quanto all'istanza del ricorrente di nominargli un patrocinatore per la procedura federale, essa non si giustifica né sulla base dell'art. 64 cpv. 2 LTF, in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole dell'impugnativa, né sulla base dell'art. 41 cpv. 1 LTF, dato che il ricorrente aveva la possibilità di nominare egli stesso un avvocato affinché lo rappresentasse dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 5A_1012/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5; 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 2.1 con rinvii).
Nella presente fattispecie si può tuttavia rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 agosto 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini