BGer 5A_521/2019 |
BGer 5A_521/2019 vom 29.08.2019 |
5A_521/2019 |
Sentenza del 29 agosto 2019 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Herrmann, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa,
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opponente.
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Oggetto
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divorzio,
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ricorso contro la sentenza emanata il 21 maggio 2019 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (11.2018.120/11.2019.8).
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Fatti: |
A. A.________ e B.________ si sono sposati nel 2012. I coniugi vivono separati dall'autunno del 2015.
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Con decisione 5 ottobre 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori siglata dai coniugi, in presenza dei rispettivi legali, all'udienza del giorno precedente. Al punto 5 di tale convenzione, l'ex marito si è impegnato a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 1'700.-- mensili fino al di lui pensionamento ordinario.
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B. Con sentenza 21 maggio 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ volto a ridurre il contributo alimentare in favore dell'ex moglie a fr. 1'300.-- mensili per la durata di due anni dall'emanazione della sentenza di divorzio.
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C. Con ricorso in materia civile 26 giugno 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare la decisione pretorile in relazione al contributo di mantenimento da egli dovuto all'ex moglie e di ridurre tale contributo a fr. 1'300.-- mensili per la durata di due anni dall'emanazione della sentenza di divorzio.
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Non sono state chieste determinazioni.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) rimedio, interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.
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1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
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1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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Dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF).
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2. Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata (art. 279 cpv. 1 primo periodo CPC [RS 272]).
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2.1. La Corte cantonale ha esaminato le censure dell'ex marito di inefficacia della clausola n. 5 della convenzione sugli effetti accessori del divorzio per vizio di volontà e per manifesta inadeguatezza, ricordando che, nel caso in cui avesse accolto l'appello, non avrebbe potuto riformare la decisione del giudice di prime cure (come richiesto), ma avrebbe dovuto annullarla ed assegnare un termine ad ogni coniuge entro cui promuovere azione di divorzio.
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Secondo i Giudici cantonali, il ricorrente non ha recato la prova di un difetto di volontà: nel certificato 22 ottobre 2018 prodotto in appello il suo medico curante ha attestato che egli " soffre già da tempo di ansia generalizzata, attacchi di panico conseguenti allo stress per la pratica di divorzio " e che " a partire dal 4 ottobre 2018 la sintomatologia si è aggravata con sindrome ansioso-depressiva, insonnia, ansia, agitazione e attacchi di panico ", tuttavia il medico ha aggiunto che " tale sintomatologia è trattata con terapia adeguata " e dal certificato non risulta se e in che misura tali disturbi abbiano influito o abbiano potuto influire sulla capacità di discernimento del ricorrente all'udienza del 4 ottobre 2018. Al momento di omologare la convenzione, l'autorità di prima istanza non aveva del resto ragione di dubitare che il ricorrente avesse firmato l'intesa di sua liberà volontà e dopo matura riflessione: l'udienza si era protratta per oltre due ore, egli era accompagnato dal suo precedente legale (che si presume abbia vegliato sui suoi interessi), era stato invitato a documentare la propria situazione finanziaria e previdenziale ed inoltre, in virtù di una decisione 5 aprile 2016 a tutela dell'unione coniugale, già versava un contributo alimentare di fr. 1'682.90 all'opponente, dalla quale era ormai separato da quasi tre anni.
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Per la Corte cantonale, poi, il ricorrente non ha spiegato perché la clausola contestata sarebbe manifestamente inadeguata (ossia si scosterebbe in maniera evidente e manifestamente riconoscibile rispetto alle previsioni di legge; v. sentenza 5A_683/2014 del 18 marzo 2015 consid. 5.1 con rinvii), ma si è limitato a sostenere che il contributo alimentare sarebbe eccessivo, per cui al riguardo il suo appello andava ritenuto inammissibile. Su questo punto il rimedio doveva in ogni modo essere respinto, poiché, se è vero che per legge, laddove la comunione domestica è durata meno di cinque anni e dal matrimonio non sono nati figli, il coniuge richiedente non ha diritto ad un contributo alimentare dopo il divorzio, in una convenzione sugli effetti accessori del divorzio le parti possono accordarsi altrimenti, senza che l'impegno assunto dal coniuge debitore appaia manifestamente inadeguato, men che meno ove quel coniuge non sia - come in concreto - la parte economicamente più debole.
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2.2. Il ricorrente lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei fatti ed una violazione del diritto federale.
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Egli sostiene di aver dimostrato che il giorno dell'udienza non era in grado di prendere una decisione ragionata e coerente in merito alle richieste dell'ex moglie, " come risulta chiaramente dal certificato medico prodotto agli atti e datato 22 ottobre 2018", nonché dalla precisazione 25 giugno 2019 del medico curante allegata al ricorso, nella quale costui constata come " [l]'udienza del 4/10/2018 è stato sicuramente un fattore di stress scatenante una acuzie della patologia ansiosa. In tale circostanza il paziente si trovava in condizioni di ansia generalizzata, di agitazione e confusione che non gli permettevano di realizzare nell'immediato ciò che gli veniva proposto". Pur se accompagnato dal suo precedente legale, quest'ultimo poteva soltanto consigliarlo ed assisterlo, "ma la decisione finale spetta al diretto interessato". La durata dell'udienza, inoltre, " non può essere presa come indizio di una matura riflessione ", ma avrebbe invece influito sulla sua lucidità. In sede provvisionale, egli avrebbe del resto chiesto che nessun contributo alimentare venisse concesso all'opponente, per cui la generosità dimostrata all'udienza avrebbe dovuto portare a dubitare della sua capacità decisionale.
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Il ricorrente ribadisce inoltre che la clausola n. 5 della convenzione omologata sarebbe manifestamente inadeguata. Il matrimonio è infatti stato di breve durata e quindi, secondo la legge, l'opponente non avrebbe avuto diritto di mantenere il livello di vita raggiunto durante la comunione domestica, ciò che sarebbe stato ammesso anche dagli stessi Giudici cantonali. L'obbligo di versare all'ex moglie " una tale cifra così elevata in relazione alle proprie sostanze e per lo più per tanti anni in avvenire " sarebbe quindi del tutto iniquo.
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2.3. In relazione al vizio di volontà, va osservato che la precisazione 25 giugno 2019 del medico curante costituisce un mezzo di prova nuovo, la cui produzione in questa sede è inammissibile siccome la condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF non risulta soddisfatta ed il ricorrente non pretende il contrario. Inoltre, la circostanza secondo cui in sede provvisionale il marito si era opposto al versamento di un contributo di mantenimento alla moglie non emerge dall'impugnata sentenza ed il ricorrente non dimostra che sarebbero adempiute le condizioni che permettono al Tribunale federale di scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF). L'argomentazione rimanente è poi generica e del tutto insufficiente a dimostrare che la Corte cantonale avrebbe dovuto ammettere l'esistenza di un difetto di volontà. Su questo punto il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per carente motivazione.
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Per quanto concerne invece la pretesa manifesta inadeguatezza del contributo di mantenimento, il ricorrente si limita a criticare l'argomentazione sussidiaria (di infondatezza della censura) sviluppata dai Giudici cantonali, ma omette di confrontarsi con l'argomentazione principale (di irricevibilità della censura) contenuta nell'impugnato giudizio. Ora, quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). In applicazione di questa giurisprudenza, anche su questo punto il gravame risulta perciò irricevibile.
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3. Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, la quale non è stata invitata a presentare una risposta al ricorso e non è quindi incorsa in spese per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 agosto 2019
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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