BGer 2D_32/2019 |
BGer 2D_32/2019 vom 11.09.2019 |
2D_32/2019 |
Sentenza dell'11 settembre 2019 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Giudice presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
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Oggetto
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Imposte cantonali, comunali e imposta federale diretta 2011, condono,
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ricorso contro la sentenza emanata il 5 luglio 2019 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.30 e 80.2019.31).
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Fatti: |
A. Con sentenza del 5 luglio 2019 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.________ contro la decisione su reclamo emessa l'11 dicembre 2018 dall'Ufficio esazione e condoni che confermava la decisione del 14 novembre 2018 con cui il citato ufficio aveva respinto la domanda di condono delle imposte cantonali e comunali nonché dell'imposta federale diretta 2011 sottopostagli dall'interessato.
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B. Il 13 agosto 2019 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso, che ha completato il 9 settembre 2019, contro la sentenza cantonale. Egli censura la lesione dei diritti inviolabili della persona (art. 7 a 9 Cost.) e afferma che uno sbaglio del suo fiduciario ha indotto il tassatore in errore per quanto concerne la sua posizione tributaria. Conclude adducendo difficoltà personali e domandando di essere dispensato dal dovere pagare spese giudiziarie.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii).
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Erwägung 2 |
2.1. Oggetto di giudizio è una sentenza che conferma il rifiuto di condonare le imposte cantonali e comunali nonché l'imposta federale diretta 2011, cioè una causa di diritto pubblico, contro la quale, se non vi osta una delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF, è di principio data la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF).
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2.2. Ai sensi dell'art. 83 lett. m LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF, qualora il ricorso sia ammissibile soltanto alle condizioni appena citate occorre allora spiegare perché la causa le adempie.
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2.3. Nella presente fattispecie il ricorrente non si è avveduto della questione. In effetti egli non spende una parola per spiegare, né è peraltro ravvisabile, in che consiste o in che intravvede la questione di diritto di importanza fondamentale rispettivamente in che vede un caso particolarmente importante per altri motivi, disattendendo in tal modo l'art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF. Trattata quale ricorso in materia di diritto pubblico, l'impugnativa è irricevibile.
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Erwägung 3 |
3.1. Rimane da vagliare se l'impugnativa sia ammissibile quale ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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Sebbene applichi il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) il Tribunale federale, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dai combinati art. 42 cpv. 1 e 2 e art. 106 cpv. 2 LTF - la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368 con rinvii) - esamina di regola solo le censure sollevate. Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto. Per le violazioni di diritti fondamentali, le uniche che possono essere fatte valere nell'ambito del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 116 LTF), le esigenze di motivazione sono più severe. Il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368).
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3.2. Nel caso concreto il ricorrente si limita a menzionare la violazione degli art. 7 a 9 Cost. rispettivamente addurre che il suo fiduciario e il tassatore avrebbero commesso degli errori che adesso deve assumere. Ora una simile argomentazione non ossequia le accresciute esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Per quanto concerne poi le difficoltà personali fatte valere dal ricorrente, del tutto comprensibili, le stesse tuttavia non permettono di derogare alle esigenze di motivazione sopramenzionate. Anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale il ricorso si rivela pertanto inammissibile.
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4. Premesse queste considerazioni la vertenza si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.
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5. L'istanza di assistenza giudiziaria, tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie, non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie che gli vengono addossate siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si terrà tuttavia conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 11 settembre 2019
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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