Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_227/2019
Sentenza del 13 settembre 2019
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Wirthlin, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (reddito da valido),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 febbraio 2019 (35.2018.104).
Fatti:
A.
A.________, nato nel 1962, attivo a quel momento in qualità di lancista-minatore, è rimasto vittima il 13 aprile 2014 e il 25 maggio 2015 di due infortuni alla spalla destra. Ad inizio 2016 è stata notificata all'assicurato la disdetta dal posto di lavoro a causa della chiusura del cantiere B.________. Il 29 gennaio 2017, nel frattempo diventato disoccupato, ha subito un infortunio alla spalla sinistra. L'INSAI con decisione del 9 febbraio 2016 ha assegnato ad A.________ un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10%. Contro tale provvedimento l'assicurato ha presentato opposizione. L'INSAI con decisione del 25 luglio 2018, confermata su opposizione il 19 settembre 2018, ha concesso ad A.________ una rendita di invalidità del 17%.
B.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 25 febbraio 2019 ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita di invalidità del 38% e in via subordinata il rinvio della causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Chiamati ad esprimersi, l'INSAI postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
2.
Oggetto del contendere, come precisato anche dal ricorrente, è sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia leso il diritto federale o provveduto a un accertamento inesatto, confermando la decisione su opposizione che nel calcolo della rendita di invalidità ha adottato come reddito da valido un valore statistico, anziché far capo al conto individuale AVS.
3.
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esposto inizialmente lo svolgimento del processo e le basi legali ritenute applicabili. L'autorità giudiziaria cantonale ha ricordato che l'assicuratore ha accertato il reddito da valido, applicando i dati statistici salariali di cui alla tabella RSS 2014, TA1, ramo economico 41-43, livello 2, uomini, adeguando gli stessi alle ore in uso nel settore specifico e all'anno di riferimento (per un importo di fr. 73'504.-). L'assicuratore ha giustificato questa scelta perché inizialmente il ricorrente era assunto come lancista-minatore, mentre al momento del terzo infortunio del gennaio 2017 egli non era più alle dipendenze di quella società a causa della chiusura del cantiere. La Corte cantonale ha confermato l'operato dell'assicuratore, rinviando alla sentenza del Tribunale federale 9C_501/2013 del 28 novembre 2013. Secondo il Tribunale cantonale delle assicurazioni, posto che il ricorrente ha in seguito perso il lavoro per motivi estranei all'invalidità, occorre far capo a un salario statistico e non al precedente stipendio o una sua media. Infatti, egli ha ricevuto la disdetta dal datore di lavoro nel gennaio 2017. I giudici cantonali hanno quindi ripreso i calcoli effettuati dall'assicuratore, giungendo anch'essi al grado di invalidità del 17%.
3.2. Il ricorrente ricorda di essere stato dichiarato non più idoneo a svolgere l'attività di lancista-minatore in galleria. È vero che egli non avrebbe più potuto continuare tale mansione per chiusura del cantiere, nondimeno l'evoluzione del proprio reddito è ben più elevata dei dati statistici. Nel periodo 2005-2006 il salario è stato inferiore a causa della percezione di indennità giornaliere LAINF. L'assicurato rinvia alla sentenza 9C_501/2013. A mente del ricorrente, senza l'infortunio, egli avrebbe continuato a percepire il salario precedente. Invece, il salario statistico ritenuto ai fini del reddito da valido è nettamente inferiore a tutti quelli percepiti nel corso degli anni di attività in Svizzera, peraltro alle dipendenze di molti datori di lavoro. L'assicurato sottolinea che la giurisprudenza non avrebbe stabilito di dover applicare obbligatoriamente il reddito statistico, manifestamente inferiore, in caso di perdita del proprio lavoro.
4.
4.1. A norma dell'art. 16 LPGA è determinante come reddito da valido (art. 18 cpv. 1 LAINF) il reddito che l'assicurato avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d'invalidità in casi speciali (art. 18 cpv. 2 LAINF). La valutazione dell'invalidità è calcolata di volta in volta senza che vi siano vincoli a decisioni di altri assicuratori (cfr. DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553 seg.). Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto. Di regola, ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224).
4.2. Occorre tuttavia sottolineare che nella determinazione del reddito da valido nell'assicurazione contro gli infortuni bisogna chiedersi quale sia il reddito ipotetico che la persona assicurata avrebbe raggiunto più probabilmente senza il danno alla salute. Questo può sovrapporsi al salario presumibilmente guadagnato da una persona in piena salute, ma soltanto se non si presentano altre circostanze, indipendenti dall'infortunio, che potrebbero diminuire tale importo (sentenza 8C_759/2017 dell'8 maggio 2018 consid. 2.1).
4.3. Effettivamente risulta che dal conto AVS del ricorrente nel periodo 1991-2013 si desume un guadagno medio di fr. 98'887.- e negli ultimi anni degli importi di fr. 116'647.- nel 2009, di fr. 124'703.- nel 2010, di fr. 127'703.- nel 2011, fr. 107'473.- nel 2012 e fr. 116'032.- nel 2013. Rispetto al salario statistico adottato di fr. 73'504.-, il guadagno medio dal 1991 è superiore di quasi il 35% (se si considerassero soltanto gli ultimi anni, lo scarto sarebbe ancora maggiore, nell'anno 2013 è addirittura del 58%). Certo, il cantiere B.________ è stato chiuso, ma la Corte cantonale non constata che egli senza l'infortunio avrebbe smesso l'attività di lancista-minatore. Anzi, in base alla dichiarazione del 19 settembre 2014, peraltro non contestata dall'assicuratore, il ricorrente ha iniziato a lavorare nei tunnel dal 1987 ed è giunto fino a essere caposquadra (assistente). Ha esercitato per diversi datori di lavoro la sua attività in Spagna, Germania e in Italia per poi tornare in Svizzera per la formazione del tunnel ferroviario di base del S. Gottardo (traforo da Bodio alla Buzza di Biasca). Ha poi proseguito l'attività tra Bodio e Faido, proseguendo fino a Sedrun. Consapevole che i lavori stavano giungendo al termine, l'assicurato si è mosso in anticipo cercando lavoro presso C.________, sapendo che a Sigirino si stava aprendo il nuovo cantiere del tunnel ferroviario di base del Ceneri. In seguito alla più che ventennale esperienza del ricorrente nel settore, non si può fare astrazione della circostanza che il salario percepito precedentemente fosse manifestamente più elevato. Tenuto conto della circostanza che il reddito da valido deve essere calcolato nel modo più concreto (consid. 4.1), è più corretto, sotto il profilo della verosimiglianza preponderante, riferirsi un salario più elevato come negli anni precedenti, piuttosto che applicare il salario statistico scelto dalla Corte cantonale (sentenza 8C_759/2017 consid. 3.1, cfr. anche per esempio sentenza 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.2). Tuttavia, l'assicuratore sin dall'inizio è partito dal presupposto che nel caso concreto andasse determinato facendo capo a dati statistici (valutazione del 24 luglio 2018). Non compete al Tribunale federale come prima e unica istanza procedere a eventuali assunzioni di prova e rivalutare il caso. La Corte cantonale dovrà quindi provvedere a istruire tale aspetto.
5.
Ne segue che il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che la causa viene rinviata alla Corte cantonale per nuova decisione. Per il resto, il ricorso viene respinto, non potendo dar seguito già ora alle conclusioni di merito contenute nel ricorso. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza. Il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento). Esse sono poste a carico dell'assicuratore (art. 66 cpv. 1 LTF), il quale dovrà versare al patrocinatore del ricorrente una congrua indennità per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è annullato. La causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione. Per il resto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.
3.
L'opponente verserà al patrocinatore del ricorrente la somma di fr. 2'800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 13 settembre 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi