Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_164/2019
Sentenza del 23 settembre 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Laura Cansani,
opponente.
Oggetto
spese processuali e ripetibili (modifica del contributo
di mantenimento),
ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2019
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2019.20).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decreto 25 gennaio 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato dal ruolo, per desistenza, la procedura introdotta da A.________ nei confronti di B.________ per ottenere l'immediata riduzione del contributo di mantenimento in favore del figlio C.________ a fr. 100.-- mensili (invece dei fr. 950.-- mensili decisi in una transazione giudiziale del 27 settembre 2011). Il Pretore ha posto le spese processuali di complessivi fr. 1'000.-- e le ripetibili di fr. 2'500.-- a carico di A.________.
Con sentenza 3 luglio 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo con cui A.________ ha chiesto che le spese giudiziarie di prima istanza a suo carico siano ridotte a complessivi fr. 300.--. Per la Corte cantonale, le spese processuali e le ripetibili risultano adeguate alla luce sia del valore litigioso della causa in quella sede (fr. 85'000.--) sia degli atti di procedura compiuti dal Pretore (prima che la causa, già in pendenza di istruttoria, finisse prematuramente per la desistenza dell'attore), rispettivamente delle spese sostenute dalla controparte. La Corte cantonale ha messo a carico di A.________ fr. 500.-- di spese processuali di seconda istanza.
2.
Con " reclamo " 14 agosto 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, ribadendo che l'importo massimo che egli può versare " per il lavoro (mal) eseguito è di CHF 300/400 ". Subordinatamente egli chiede " di pagare rate di CHF 50 mensili senza però alcun interesse debitore ".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso pari a fr. 3'500.-- (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; v. DTF 144 III 164 consid. 1) che non raggiunge quindi la soglia fissata all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. Il rimedio inoltre non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Nel caso concreto le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF non sono adempiute. Il ricorrente non si prevale infatti di alcuna lesione di diritti costituzionali, limitandosi a rievocare vicissitudini ed a formulare rimproveri nei confronti delle parti e delle autorità coinvolte, nonché a discutere questioni che esulano dall'oggetto dell'impugnata sentenza.
4.
La richiesta di poter pagare mediante rate le spese processuali e ripetibili fissate dalle istanze inferiori non rientra nella competenza del Tribunale federale.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 settembre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini