BGer 6B_1010/2019 |
BGer 6B_1010/2019 vom 24.09.2019 |
6B_1010/2019, |
6B_1011/2019 |
Sentenza del 24 settembre 2019 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
6B_1010/2019
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A.________,
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ricorrente,
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e
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6B_1011/2019
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B.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Decreti di non luogo a procedere,
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ricorsi contro la sentenza emanata il 30 luglio 2019
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dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (incarti n. 60.2019.150, 60.2019.151, 60.2019.152).
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Considerando: |
che, nel gennaio del 2019, A.________ e B.________ hanno presentato tre denunce penali al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dell'Ufficio della migrazione, nei confronti del Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni e dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, nonché contro l'Ufficio controllo abitanti del Comune di X.________ e, nuovamente, l'Ufficio della migrazione;
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che, con tre distinte decisioni del 31 maggio 2019, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ravvisando alcun indizio di reato;
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che, contro i decreti di non luogo a procedere, le denuncianti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con tre reclami;
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che, con un'unica sentenza del 30 luglio 2019, la CRP ha congiunto le cause e ha respinto i reclami;
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che la Corte cantonale ha in particolare negato l'adempimento degli elementi costitutivi del reato di abuso di autorità (art. 312 CP) ed ha contestualmente respinto le domande di gratuito patrocinio delle reclamanti, siccome i gravami apparivano fin dall'inizio privi di probabilità di successo;
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che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con separati ricorsi dell'11 settembre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di riconoscere loro l'assistenza giudiziaria;
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che non sono state chieste osservazioni sui ricorsi;
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che la CRP ha statuito sui reclami con un'unica sentenza e che il contenuto dei ricorsi è identico, sicché anche in questa sede si giustifica di trattarli congiuntamente, in un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta alle ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
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che le ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale, specificando in particolare quali pretese intendono fare valere nei confronti dei denunciati;
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che, per di più, le pretese fondate sul diritto pubblico non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
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che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti dell'ente pubblico e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole, difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 1.3 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii);
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che, nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI);
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che questa legge è applicabile in particolare ai funzionari del Cantone e del Comune, come pure alle autorità giudiziarie (art. 1 cpv. 1 lett. a e b LResp/TI);
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che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI);
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che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico interessato (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
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che nella misura in cui non si tratta quindi di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, alle ricorrenti non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenze 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017; 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);
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che, a prescindere dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito, le ricorrenti sarebbero abilitate a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
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che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette loro di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
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che le ricorrenti non fanno valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
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che, laddove accennano ad una violazione del loro diritto di essere sentite, le ricorrenti lamentano la mancata assunzione delle prove richieste, che avrebbero a loro dire permesso di accertare la responsabilità penale dei denunciati;
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che, con questa argomentazione, esse rimettono però in discussione il giudizio di merito, ciò che, come visto, è inammissibile, difettando loro la legittimazione;
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che laddove le ricorrenti criticano genericamente la congiunzione delle cause da parte della CRP, esse non fanno valere la violazione degli art. 29 e 30 CPP, né adducono che in concreto la congiunzione sarebbe ingiustificata per ragioni di economia di procedura (cfr. DTF 138 IV 29 consid. 3.2, 214 consid. 3.2);
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che i ricorsi sono parimenti inammissibili nella misura in cui le ricorrenti contestano la reiezione della domanda di gratuito patrocinio da parte della Corte cantonale;
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che al riguardo non fanno infatti valere, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, la violazione dell'art. 136 cpv. 1 lett. b CPP, secondo cui il gratuito patrocinio all'accusatore privato può essere accordato, totalmente o parzialmente, solo se l'azione civile non appare priva di probabilità di successo;
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che, limitandosi a ritenere sproporzionato l'ammontare degli oneri processuali (di complessivi fr. 1'350.--) posti a loro carico della Corte cantonale, le ricorrenti non fanno infine valere l'applicazione arbitraria dell'art. 25 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria, del 30 novembre 2010 (LTG; RL 178.200), che prevede per i procedimenti dinanzi alla CRP una tassa di giustizia tra fr. 100.-- e fr. 20'000.--;
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che pertanto i ricorsi, non motivati in modo sufficiente, possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che anche le domande di assistenza giudiziaria presentate per la procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale devono essere respinte, essendo i gravami fin dall'inizio privi di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alle ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Le cause 6B_1010/2019 e 6B_1011/2019 sono congiunte.
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2. I ricorsi sono inammissibili.
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3. Le domande di assistenza giudiziaria delle ricorrenti sono respinte.
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4. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido.
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5. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 settembre 2019
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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